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AS 2000 2629

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 18 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 5f cpv. 2 2 Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di com- pensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.

Art. 6 cpv. 2 lett. h, i e k

2 Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrat iva:

h. le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all’insorgenza dell’evento assi- curato o allo scioglimento dell’istituzione di previdenza. i. e k. abrogate

Art 6bis Abrogato

Art 6quater Contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo il 63°o il 65° anno di età 1 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente dopo il com- pimento dei 63 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l’anno. 2 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 63 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l’anno.

1 RS 831.101

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2000

Art. 7 lett. q Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese: q. le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente all’arti- colo 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali (Ufficio federale) allestisce a tal fine tavole vincolanti.

Art. 8ter Prestazioni sociali al termine del rapporto di lavoro 1 Per quanto non superino otto salari mensili, non sono compresi nel salario deter- minante: a. le indennità di partenza per rapporti di lavoro di lunga durata conforme- mente all’articolo 339b del Codice delle obbligazioni (CO)2, previa dedu- zione delle prestazioni sostitutive conformemente all’articolo 339d CO; b. i versamenti del datore di lavoro ai lavoratori che non erano assicurati nella previdenza professionale obbligatoria; c. le prestazioni nell’ambito di un piano di pensionamento anticipato previsto del datore di lavoro; d. le indennità versate in caso di scioglimento del rapporto di servizio in se- guito alla chiusura o alla fusione dell’azienda. 2 Si considera salario il salario conseguito durante l’ultimo anno civile intero.

3 Le rendite sono convertite in capitale conformemente alle tavole dell’Ufficio fede- rale.

Art. 11 Vitto e alloggio 1 Il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 30 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. 2 Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue:

Fr.

colazione 4.– pranzo 9.– cena 7.– alloggio 10.–

2 RS 220

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Art. 14 cpv. 3 3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: a. 1890 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b. 2790 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano inte- gralmente nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

Titolo prima dell’art. 58 E. Calcolo anticipato della rendita

Art. 58 Diritto e costi 1 Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.

2 I calcoli anticipati sono gratuiti.

3 Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se: a. una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cin- que anni; e b. la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l’inizio di un’atti- vità indipendente.

Art. 59 Competenza Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la ri- scossione dei contributi al momento dell’inoltro della domanda. L’articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analo- gia.

Art. 60 Basi di calcolo 1 Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50-57. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è de- terminante l’età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita. 2 La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.

3 La cassa di compensazione si procura d’ufficio gli estratti di conti.

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Titolo prima dell’art. 66 bis F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari

Titolo prima dell’art. 66 quater G. Rapporto con l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni

Titolo prima dell’art. 67 H. Disposizioni varie I. Esercizio del diritto

Art. 79 cpv. 1 quater Abrogato

Art. 143 cpv. 1 1 Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l’articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i moduli necessari e, ove occorra, li aiutano a riempirli. È fatto salvo l’articolo 210.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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