AS 2000 3097
Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 15 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è mo- dificata come segue:
Art. 98a Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 LADI)
I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del la- voro di cui all’articolo 59 capoverso 1 secondo periodo LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una doman- da scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all’interno dell’azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda con il suo preavviso all’ufficio di compensazione, che decide entro il termine di una settimana.
Art. 98b Partecipazione finanziaria dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
1 I Cantoni partecipano ai costi (compresi i costi di progetto) occasionati:
a. da corsi (art. 60 cpv. 1 e 62 LADI); b. da assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI); c. da assegni di formazione (art. 66a-66c LADI); d. dal sussidio per le spese di pendolare e dal sussidio per le spese di soggior- nante settimanale (art. 68-71 LADI); e. dalla promozione di un’attività indipendente (art. 71a-71d LADI); f. dai programmi di impiego temporaneo (art. 72 cpv. 1 e 14 cpv. 5 bis LADI); g. dagli stage professionali (art. 72 cpv. 2 LADI); h. dai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro destinati alle persone mi- nacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 secondo periodo LADI).
1 RS 837.02
2000-2224 3097
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2000
2 I Cantoni insieme sostengono il 10 per cento dei costi secondo il capoverso 1.
3 La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata come segue: il 10 per cento dei costi totali di cui al capoverso 1, diviso per il numero totale di indennità giornaliere versate in Svizzera e moltiplicato per il numero di indennità giornaliere dei singoli Cantoni.
Abrogati
Art. 108 cpv. 2 2 L’anno contabile corrisponde all’anno civile. Le casse presentano all’ufficio di com- pensazione il conto d’esercizio e il bilancio dell’anno contabile entro la fine di gennaio.
Art. 109 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 1 Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comprende: d. il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.
3 Abrogato
Art. 114 Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare 1 Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare deve risarcire i danni. 2 L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficia- rio di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versa- mento era legale o non era indubitabilmente errato.
Art. 114a Indennizzo per rischio di responsabilità 1 Un indennizzo per rischio di responsabilità fissato individualmente in funzione dell’importo del versamento dell’anno precedente è accreditato alle casse di com- pensazione. L’ufficio di compensazione fissa gli importi. 2 L’ufficio di compensazione conclude un’assicurazione con una franchigia adeguata per tutte le casse e i servizi competenti. I premi di questa assicurazione sono pagati dal fondo di compensazione.
Art. 115 Liberazione dall’obbligo di risarcimento 1 L’ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dal- l’obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa.
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2 Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall’obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell’inesigibilità del rimbor- so. 3 La liberazione dall’obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istru- zioni dell’ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rim- borso delle prestazioni indebite. 4 L’articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per ana- logia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.
Gli articoli 109-115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne i loro servizi competenti.
Art. 117a Impiego di personale a carico del fondo di compensazione (art. 92 cpv. 3 LADI)
L’ufficio di compensazione decide definitivamente circa l’impegno del proprio per- sonale a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione.
Art. 121 Abrogato
Art. 122a Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale (art. 92 cpv. 7 LADI)
1 Sono presi in considerazione i costi d’esercizio e i costi d’investimento.
2 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può fissare un’indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l’ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi. 3 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a in- tervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel ca- so di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego. 4 Il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un preventivo generale delle spe- se previste per gli URC, il servizio LPML e l’autorità cantonale. L’ufficio di com- pensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.
5 Dopo l’esame del preventivo, l’ufficio di compensazione emana una decisione di
principio (decisione di assegnazione). 6 Gli anticipi non possono rappresentare più dell’80 per cento dei costi preventivati. Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all’inizio dell’anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.
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7 Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell’anno precedente. 8 L’ufficio di compensazione esamina il conteggio. Esso calcola l’importo dell’in- dennità secondo l’articolo 122b e versa il saldo dovuto. Gli importi eccedenti sono conteggiati nelle spese dell’anno seguente. 9 Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l’approvazione dell’ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.
Art. 122b Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale (art. 92 cpv. 7 LADI) 1 La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI discipli- na la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell’esecuzione degli artico- li 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi finanziari, essa induce il Cantone a effettuare un’esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare: a. l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge; b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c. le condizioni quadro per l’esercizio dei servizi d’esecuzione; d. le prestazioni dell’ufficio di compensazione e dei Cantoni; e. il finanziamento; f. il «reporting»; g. la durata della convenzione e la denuncia. 2 Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l’applicazione di un modello econometrico. 3 Il Cantone e il DFE disciplinano nella convenzione le modalità dell’indennizzo in funzione degli effetti ottenuti. L’importo di indennizzo versato a un Cantone si situa tra il 90 e il 110 per cento dei costi computabili secondo l’articolo 122 a. 4 Se un Cantone non ha firmato la convenzione per un anno civile, i costi computa- bili sono rimborsati in base agli effetti ottenuti. L’indicatore degli effetti è valutato analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri Cantoni. Se l’indice degli effetti raggiunge o supera 100, i costi computati sono interamente rimborsati al Cantone. Se questo in- dice è inferiore a 100, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni.
Art. 122c Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse (art. 92 cpv. 6 LADI) 1 La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI discipli- na la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell’esecuzione
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dell’articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i tito- lari a effettuare un’esecuzione efficiente. Disciplina in particolare: a. l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge; b. gli indicatori concernenti la valutazione della prestazione; c. le condizioni quadro per l’esercizio delle casse di disoccupazione; d. le prestazioni dell’ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione; e. il finanziamento; f. il «reporting»; g. la durata della convenzione e la denuncia. 2 Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l’ordinanza del 12 febbraio 19862 concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimbor- sati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il discipli- namento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari. 3 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a in- tervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero dei disoccupati.
Art. 130 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 25 febbraio 19863 sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.
II Allegato Abrogato
2 RS 837.12 3 RU 1986 507
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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz