AS 2000 378
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei di- soccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi morte e invalidità, l’aliquota di contribuzione delle donne e degli uo- mini è: a. del 3,50 per cento del salario giornaliero coordinato fino all’età di 54 anni; b. dell’1,74 per cento del salario giornaliero coordinato a decorrere dai 55 an- ni.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.174
378 1999-6391