AS 2001 1022
Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche
Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche
Modifica del 9 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 settembre 19921 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche è modificata come segue:
Art. 11 lett. a Se un contribuente trasferisce il domicilio da un Cantone (Cantone di partenza) a un altro (Cantone di arrivo), la competenza territoriale del Cantone di arrivo inizia: a. il 1° gennaio dell’anno civile successivo al trasferimento di domicilio se solo il Cantone di partenza applica il sistema della tassazione annuale postnume- rando;
Art. 11a c. Trasferimento di domicilio e matrimonio Se, nel corso di un anno, una persona fisica trasferisce il suo domicilio in un Canto- ne con un diverso sistema delle basi temporali e se si sposa prima o dopo questo cambiamento, la sua tassazione è effettuata per l’anno intero dal Cantone in cui i coniugi sono domiciliati alla fine di questo anno. Il sistema delle basi temporali è retto dal diritto in vigore nel Cantone competente per la tassazione.
Art. 13a c. Deduzione delle spese straordinarie In caso di trasferimento della competenza territoriale all’inizio dell’anno n+1, il Cantone di partenza deduce l’importo globale delle spese straordinarie dal reddito imponibile, qualora abbia optato per la soluzione di cui nell’articolo 218 capoverso
4 lettera b LIFD. Esso fissa le modalità di questa deduzione.
1 RS 642.117.1
1022 2001-0253
Basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche RU 2001
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz