AS 2001 1067
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 4 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come se- gue:
Art. 25 cpv. 3 3 Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L’organiz- zazione e le competenze attribuite all’Istituto di medicina aeronautica sono discipli- nate in un’ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezio- ne della popolazione e dello sport d’intesa con il Dipartimento.
II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° aprile 2001.
4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2683
1 RS 748.01
2001-0402 1067