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AS 2001 113

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 1 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 2 primo periodo e 5 2 L’Ufficio federale fissa le somme forfettarie giornaliere per minorenni, giovani adulti e maggiorenni per ogni Cantone alla fine di ogni anno per l’anno civile se- guente. ... 5 Se un Cantone ha limitato la scelta dell’assicuratore e dei fornitori di prestazioni conformemente al capoverso 4, la Confederazione gli rimborsa la somma forfettaria giornaliera per tutti i giorni dei mesi iniziati per tutte le categorie d’età. Inoltre, in- vece della somma forfettaria per giovani adulti, il Cantone riceve quella per maggio- renni.

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 142.312

2000-2625 113

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