AS 2001 1291
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con verbale concordato)
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall’altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea
Concluso a Bruxelles il 17 marzo 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20001 Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 20 dicembre 2000 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2001
Traduzione2 Missione svizzera presso le Comunità europee Bruxelles Bruxelles, 17 marzo 2000 Comunità europea Bruxelles
Egregio Signore, Mi pregio di comunicarle di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta: «Mi pregio di confermarle l’accordo della Comunità europea sul «verbale concordato» allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell’ambito di applicazione del Protocollo n. 23 dell’accordo di li- bero scambio del 19724. Tali modifiche precedono una completa revisione del Protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine. La prego di confermarmi se il Governo della Confederazione Svizzera è d’accordo sul contenuto della presente lettera.» Con la presente Le confermo l’accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l’entrata in vigore delle modifiche.
Gradisca, egregio signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il Governo della Confederazione Svizzera: Dante Martinelli
RS 0.632.401.22 1 RU 2001 1290
2 Dal testo originale francese.
3 RS 0.632.401.2 4 RS 0.632.401
2000-1844 1291
Accordo in forma di scambio di lettere. Protocollo n. 2 RU 2001
Verbale concordato
I Introduzione Dato il notevole aumento delle esportazioni svizzere di gazose nella Comunità euro- pea, sono state organizzate un certo numero di riunioni fra i funzionari della Com- missione europea e quelli della Confederazione Svizzera. In seguito a tali riunioni è stato convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispetti- vamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera ai prodotti agricoli tra- sformati che rientrano, in parte, nell’ambito di applicazione del Protocollo n. 25 dell’accordo di libero scambio del 19726. Tali adeguamenti entrano in vigore il 1° aprile 2000. Per quanto riguarda la Svizze- ra, in attesa che siano completate le procedure interne di ratifica, l’accordo è appli- cato in via provvisoria a decorrere dal 1° aprile 2000. In merito alle bibite rinfrescanti, le due parti hanno facoltà di decidere, entro la fine del secondo anno a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, di prorogare le misure ivi previste, sulla base delle disposizioni dell’accordo di libero scambio.
II Regime di importazione svizzero
1. La Confederazione Svizzera apre ogni anno in favore della Comunità europea i
contingenti tariffari di seguito indicati:
Voce della tariffa Designazione delle merci Volume dei contingenti Dazi doganali elvetica applicabili
0505.1090 Piume della specie utilizzata per l’im- 12 tonnellate Esente
bottitura e piume non gregge, lavate
2202.1000 Acque, comprese le acque minerali 35 milioni di litri Esente
e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
2202.9090 Altre bevande non alcoliche 13 milioni di litri Esente
2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso 242 tonnellate Esente
unitario non eccedente 1,35 g
2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenete 99 tonnellate Esente
succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione
2. L’anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 per cento.
5 RS 0.632.401.2 6 RS 0.632.401
Accordo in forma di scambio di lettere. Protocollo n. 2 RU 2001
III Regime di importazione comunitario 1. La Comunità apre ogni anno in favore della Svizzera i contingenti tariffari di se- guito indicati:
Codice NC Designazione delle merci Volume dei contingenti Dazi doganali applicabili
1302 20 10 Sostanze pectiche, pectinati e pectati 605 tonnellate Esente
allo stato secco
2101 11 11 Estratti, essenze e concentrati 1870 tonnellate Esente
con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%
2101 20 20 Estratti, essenze e concentrati di tè 132 tonnellate Esente
o di mate
2106 90 92 Preparazioni alimentari / altre - non 935 tonnellate Esente
contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2. L’anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 per cento.
3. Bibite rinfrescanti
– La Comunità apre, in favore della Confederazione Svizzera, un contingente annuale, in esenzione di dazio, per i prodotti delle voci NC 2202 10 00 (ac- que, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bibite con- tenenti zucchero), per la seguente quantità: 75 milioni di litri. – Ai quantitativi importati oltre il contingente indicato si applica un diritto pa- ri al 9,1 per cento. – Ogni anno, se esaurito, il contingente è aumentato del 10 per cento per l’an- no successivo. Se il contingente non è esaurito, è ripristinato il libero scam- bio delle bibite rinfrescanti.
IV In materia di regole d’origine si applicano le disposizioni del Protocollo n. 37 dell’accordo di libero scambio fra Svizzera e CE.
7 RS 0.632.401.3
Accordo in forma di scambio di lettere. Protocollo n. 2 RU 2001
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