Lexipedia

AS 2001 1310

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 76 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’a- gricoltura; visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della na- tura e del paesaggio (LPN), ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1 1 Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile. 2 Essa concede gli aiuti finanziari ai Cantoni affinché questi versino contributi fi- nanziari ai gestori per la gestione di superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore, nonché per l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica nell’ambito delle condizioni di cui nelle sezioni 2 e 4 (contributi per la qualità ecologica).

Sezione 2: Condizioni per il versamento dei contributi per la qualità ecologica

Art. 2 Destinatari dei contributi Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conforme- mente all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti (OPD).

RS 910.14

1310 2001-0176

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

Art. 3 Qualità biologica 1 Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all’articolo 40 OPD4, rispondono alle esigenze del Cantone in mate- ria di qualità biologica: a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo; c. terreni da strame; d. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; e. alberi da frutto ad alto fusto nei campi. 2 Le esigenze che il Cantone stabilisce in materia di qualità biologica delle superfici di compensazione ecologica devono corrispondere alle esigenze minime secondo l’allegato 1.

Art. 4 Interconnessione 1 Sono versati contributi per le superfici di compensazione ecologica di cui al nume- ro 3.1 dell’allegato OPD5 considerate superficie agricola utile e che corrispondono alle esigenze del Cantone in materia di interconnessione. 2 Sono versati contributi per l’interconnessione di superfici di compensazione eco- logica soltanto se le superfici sono disposte e gestite conformemente alle disposizio- ni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone. 3 Le esigenze del Cantone in materia di interconnessione di superfici di compensa- zione ecologica devono corrispondere alle esigenze minime secondo l’allegato 2.

Art. 5 Cumulo Per la stessa superficie di compensazione ecologica possono essere versati contem- poraneamente contributi per la qualità biologica (art. 3) e contributi per l’intercon- nessione (art. 4).

Art. 6 Periodo obbligatorio 1 Chi fa domanda di contributi per la qualità ecologica deve impegnarsi, per un pe- riodo di almeno sei anni dopo l’approvazione dei contributi da parte del Cantone, a gestire le superfici in modo conforme alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. 2 Una volta scaduto il periodo obbligatorio, le superfici al beneficio dei contributi di cui nella presente ordinanza possono continuare ad essere gestite come prima della concessione dei contributi, conformemente alle ulteriori prescrizioni legali.

4 RS 910.13 5 RS 910.13

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

Sezione 3: Entità degli aiuti finanziari della Confederazione

Art. 7 1 L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta, nell’ambito dei crediti approvati: a. al 70 per cento al massimo dei contributi computabili per i Cantoni finanzia- riamente forti; b. all’80 per cento al massimo dei contributi computabili per i Cantoni di capa- cità finanziaria media; e c. al 90 per cento al massimo dei contributi computabili per i Cantoni finanzia- riamente deboli.

2 È determinante la suddivisione dei Cantoni in gruppi secondo l’articolo 4 del-

l’ordinanza del 21 dicembre 19736 che disciplina la graduazione dei contributi fede- rali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

3 Sono computabili i contributi versati ai gestori fino a:

a. 500 franchi per ettaro di superficie di compensazione ecologica e anno per la qualità biologica; b. 500 franchi per ettaro di superficie di compensazione ecologica e anno per l’interconnessione; c. 20 franchi per albero da frutto ad alto fusto nei campi e anno per la qualità biologica.

Sezione 4: Procedura per il versamento di contributi per la qualità ecologica, controlli

Art. 8 Presentazione della domanda 1 I gestori devono inoltrare le domande di contributi per la qualità ecologica per scritto, tra il 15 aprile e il 15 maggio, al Cantone. 2 Il Cantone stabilisce le esigenze dal profilo della prova della qualità biologica e dell’interconnessione delle superfici.

Art. 9 Esame del diritto ai contributi 1 Il Cantone esamina il diritto del richiedente ai contributi e la qualità biologica o l’interconnessione delle singole superfici e determina il contributo in base alle con- dizioni nel giorno di riferimento.

6 RS 613.12

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

2 Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sui dati agricoli.

Art. 10 Ritiro della domanda Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve riti- rare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto il Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.

Art. 11 Versamento dei contributi Il Cantone paga i contributi ai beneficiari al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.

Art. 12 Controlli Durante il periodo obbligatorio, il Cantone svolge almeno un controllo sull’arco di sei anni.

Art. 13 Coinvolgimento di organizzazioni 1 Il Cantone può ricorrere a organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e im- parziali per l’attestazione della qualità e per controlli.

2 Esso verifica, per campionatura, l’attività esercitata da tali organizzazioni.

Sezione 5: Riduzione e diniego dei contributi

Art. 14

1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda; d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri previsti dalla presente ordinanza o che gli sono stati imposti sulla base della presente ordinanza; e. non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla leg- ge del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque, dalla legge del 7 otto- bre 19839 sulla protezione dell’ambiente o dalla LPN.

7 RS 919.117.71 8 RS 814.20 9 RS 814.01

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

2 L’inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso 1 lettera e dev’essere constatata con una decisione cresciuta in giudicato. 3 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono ne- gare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

Sezione 6: Procedura per il versamento globale degli aiuti finanziari da parte della Confederazione

Art. 15 Presentazione della domanda 1 Il Cantone inoltra la domanda per l’ottenimento di aiuti federali all’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (UFAG).

2 La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. l’importo previsto per i contributi ai gestori; b. le esigenze stabilite dal Cantone secondo gli articoli 3 e 4; c. il finanziamento residuo.

Art. 16 Esame della domanda

1 L’UFAG esamina la domanda del Cantone.

2 Collabora con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) nell’esame delle domande.

3 Per esaminare le domande può ricorrere a periti esterni.

Art. 17 Approvazione della domanda e determinazione degli aiuti finanziari L’UFAG approva la domanda e determina l’ammontare degli aiuti finanziari.

Art. 18 Versamento degli aiuti finanziari e inoltro dei conteggi

1 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest’ultimo

l’importo totale. 2 Il Cantone deve restituire i contributi che non possono essere versati entro cinque anni agli aventi diritto.

3 Il Cantone inoltra all’UFAG entro il 1° dicembre dell’anno di contribuzione il

conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell’anno seguente il conteggio finale.

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

Art. 19 Notificazione di decisioni, rapporto 1 Il Cantone notifica all’UFAG le proprie decisioni su ricorso; le decisioni relative ai contributi sono trasmesse solo su richiesta. 2 Esso riferisce periodicamente in merito all’esecuzione secondo le disposizioni del- l’UFAG e dell’UFAFP.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d’esecuzione relative all’Allegato 1 Per determinare la qualità biologica si applicano le disposizioni d’esecuzione tecni- che emanate dall’UFAG, in collaborazione con l’UFAFP, quali esigenze minime. Queste comprendono segnatamente: a. la chiave per la valutazione della qualità biologica; b. gli elenchi delle piante indicatrici per la prova della qualità biologica.

Art. 21 Esecuzione 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui non ne siano stati inca- ricati i Cantoni. 2 A tal fine, si avvale della collaborazione dell’UFAFP e, se necessario, di altri uffici federali interessati.

3 In collaborazione con l’UFAFP, vigila sull’esecuzione a livello cantonale.

Art. 22 Modifica del diritto vigente I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1998 10 sui pagamenti diretti

Art. 41 cpv. 1 1 Il rapporto fra i contributi di cui nel presente capitolo e le indennità previste dagli articoli 17 e 18 dell’ordinanza del 16 gennaio 199111 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è disciplinato dall’articolo 19 OPN.

Art. 45 cpv. 2 primo periodo e frase introduttiva e 3bis 2 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Il primo sfalcio è autorizzato: ...

10 RS 910.13 11 RS 451.1

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

3bis Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, o per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l’ordinanza del 4 aprile 200112 sulla qualità ecologica, il servizio cantonale per la protezione della natura può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2 e 3.

2. Ordinanza del 16 gennaio 1991 13 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Dalle indennità di cui agli articoli 17 e 18 sono dedotti i contributi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40-54 dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 sui pagamenti diretti e conformemente all’or- dinanza del 4 aprile 200115 sulla qualità ecologica.

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2001.

4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

12 RS 910.14; RU 2001 1310 13 RS 451.1 14 RS 910.13 15 RS 910.14; RU 2001 1310

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

Allegato 1 (art. 3)

Qualità biologica: Esigenze minime in materia di qualità, valutazione della qualità e gestione

1 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo

poco intensivo e terreni da strame

1.1 Esigenze minime in materia di qualità

a. Sulla particella sono presenti le piante indicatrici necessarie per il raggiun- gimento della qualità minima. b. La superficie è uniforme. c. Alberi e arbusti non coprono più del 50 per cento della superficie.

1.2 Valutazione della qualità

a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gesto- re. b. Ad eccezione delle particelle molto piccole, una fascia marginale di 5 m di larghezza non è inclusa nella valutazione della superficie. c. La qualità di una particella è esaminata su superfici di prova con un raggio di 3 m. d. In caso di vegetazione uniforme, l’esame di una superficie di prova è suffi- ciente. In caso di vegetazione non uniforme, è necessario esaminare 5 su- perfici di prova in tutto per stimare la quota delle superfici aventi diritto ai contributi per il promovimento della qualità. e. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico 1:5 000 o 1:10 000. Per ogni superficie di prova si deve tenere un proto- collo delle specie testimone. Dev’essere stimata la percentuale di superficie della particella con una vegetazione che soddisfa le condizioni di qualità.

1.3 Prescrizioni relative alla gestione

Sui prati sfruttati in modo poco intensivo può essere sparso liquame soltanto con l’autorizzazione del servizio cantonale per la protezione della natura.

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

2 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

2.1 Esigenze minime in materia di qualità

a. La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno 2 m, esclusa la fascia inerbita. b. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti indigeni. c. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno 5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari. d. Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza dev’essere di almeno 170 cm.

2.2 Prescrizioni relative alla gestione

a. Ogni 5-8 anni, il 20-40 per cento degli arbusti vengono curati in modo se- lettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al piede. b. Per un anno, la metà della fascia inerbita non può essere falciata e pascolata.

3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

3.1 Esigenze minime in materia di qualità

a. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, la superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi. b. La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 100 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. c. Il frutteto ad alto fusto dev’essere combinato localmente con un’altra super- ficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell’area sottostante oppure ad una distanza ecologicamente ragionevole. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezio- ne della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti: – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo che beneficiano dei contributi per la qualità secondo l’articolo 3; – i terreni da strame; – i maggesi fioriti; – i maggesi da rotazione; – le siepi, i boschetti campestri e quelli rivieraschi.

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

d. Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue: Numero di alberi Dimensione della superficie computabile secondo la lettera c 0-200: 0,5 are per albero più di 200: almeno 1 ettaro

3.2 Prescrizioni relative alla gestione

Devono essere eseguite potature adeguate.

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2001

Allegato 2 (art. 4)

Esigenze minime per l’interconnessione

1 Obiettivi

a. Devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna del terreno designato. b. Le superfici devono essere disposte in particolare:

1. lungo corsi d’acqua, tenendo conto che a questi ultimi dev’essere ga-

rantito lo spazio necessario per le proprie funzioni naturali;

2. lungo i boschi;

3. in estensione delle esistenti superfici di compensazione ecologica e di

quelle che rientrano nella protezione della natura. c. Vanno sfruttate le sinergie con i progetti nell’ambito della protezione delle risorse e della sistemazione del paesaggio.

2 Procedura

a. Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest’ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio. b. L’auspicata sistemazione territoriale delle superfici di compensazione ecolo- gica deve essere rappresentato su un piano. c. Devono essere illustrati in un progetto d’attuazione:

1. gli obiettivi d’attuazione;

2. le fasi intermedie fino al raggiungimento degli obiettivi;

3. i provvedimenti adottati per raggiungere gli obiettivi d’attuazione.

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE) | Lexipedia | Lexipedia