AS 2001 1353
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)
Modifica dell’11 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 ottobre 20001 che istituisce provvedimenti nei confronti dei Tali- ban (Afghanistan) è modificata come segue:
Art. 1 Divieto di fornire armamenti e materiale affine 1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione dell’Afghanistan di armamenti di ogni genere, compresi armi e munizioni, di veicoli e di equipaggia- mento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 La fornitura di materiale militare non letale destinato unicamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’esportazione di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e di personale umanitario per il proprio uso possono essere autorizzate a titolo ecce- zionale dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco) d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri. 3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban. 4 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 1a Divieto di fornire anidride acetica 1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di anidride acetica (tariffa doga- nale 2915.2400, CAS n. 108-24-7) a destinazione dell’Afghanistan. 2 Il Seco può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, autorizzare a titolo eccezionale la fornitura, la vendita e la mediazione di ani- dride acetica a destinazione dei territori dell’Afghanistan che non sono posti sotto il controllo dei Taliban.
2001-0612 1353
Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) RU 2001
Art. 2 cpv. 1bis 1bis Gli aeromobili decollati o in rotta verso un luogo situato sul territorio del- l’Afghanistan designato nell’allegato 3 non sono autorizzati a decollare o ad atterra- re in Svizzera né a utilizzare lo spazio aereo svizzero.
Art. 2a Attività commerciale della compagnia aerea Ariana Afghan Airlines È vietato alla compagnia aerea Ariana Afghan Airlines, conosciuta anche come Bakhtar Afghan Airlines, gestire uffici e svolgere qualsiasi attività in Svizzera.
Art. 2b Rappresentanze dei Taliban I Taliban non sono autorizzati a mantenere rappresentanze in Svizzera.
Art. 4a Entrata in Svizzera e transito
1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati:
a. agli alti funzionari dei Taliban almeno con il rango di viceministro; b. ai membri delle forze armate sotto il controllo dei Taliban con rango equi- valente; e c. ad altri consiglieri e dignitari di alto rango dei Taliban. 2 L’Ufficio federale degli stranieri può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.
Art. 10 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento fede- rale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati e prorogare la validità dell’ordinanza per un periodo limitato.
II
1 L’allegato 2 è modificato conformemente al testo in appendice.
2 L’ordinanza è completata con l’allegato 3 in appendice.
III La presente modifica entra in vigore il 12 aprile 2001.
11 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 24 (art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)
Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette le sanzioni finanziarie
4 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia, settore Politica di controllo delle esportazioni e san- zioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede soltanto la versione stampata.
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Allegato 3 (art. 2 cpv. 1bis)
Posti di frontiera e aree d’atterraggio in Afghanistan
Città/Aeroporto Coordinate/Situazione
* ANDKHVOY/ Lat: 36º 56' 00" N Andkhvoy Long: 65º 05' 00" E BAMYAN/ Lat: 34º 49' N Bamyan Long: 67º 49' E BOST/ Lat: 31º 33' N Bost Long: 64º 22' E CHAKHCHARAN/ Lat: 34º 32' N Chakhcharan Long: 65º 16' E FARAH/ Lat: 32º 20' N Farah Long: 62º 06' E * GHAZNI/ Lat: 33º 32' 00" N Ghazni Long: 68º 25' 00" E * GORDEZ/ Lat: 33º 36' 00" N Gordez Long: 69º 06' 00" E HERAT/ Lat: 34º 12' 58" N Herat Long: 62º 13' 35" E JALALABAD/ Lat: 34º 23' 50" N Jalalabad Long: 70º 29' 42" E KABUL/ Lat: 34º 34' 08" N Kabul Long: 69º 12' 54" E KANDAHAR/ Lat: 31º 30' 16" N Kandahar Long: 65º 50' 41" E KHOST/ Lat: 33º 21' N Khost Long: 69º 57' E KUNDUZ/ Lat: 36º 39' 45" N Kunduz Long: 68º 54' 40" E MAIMAMA/ Lat: 35º 56' N Maimama Long: 64º 45' E MAZAR-I-SHARIF/ Lat: 36º 42' 15" N Mazar Long: 67º 12' 30" E QALA-I-NAW/ Lat: 35º 00' N Qala-I-naw Long: 63º 10' E SHEBERGHAN/ Lat: 36º 40' N Sheberghan Long: 65º 55' E
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Città/Aeroporto Coordinate/Situazione
* SHINDAND Lat: 33º 23' 24" N Shindand Long: 62º 15' 21" E * TALOQAN/ Lat: 36º 50' 00" N Taloqan Long: 69º 30' 00" E TEREEN/ Lat: 32º 37' N Tereen Long: 65º 52' E ZARANJ/ Lat: 31º 06' N Zaranj Long: 61º 56' E
Nota: * Queste coordinate si riferiscono alla città più vicina, non all’aeroporto.
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