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AS 2001 1579

Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC)

Ordinanza sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC)

Modifica del 23 maggio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° ottobre 19991 sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 secondo periodo Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.

23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.143.32

2001-0814 1579

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