AS 2001 1758
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Modifica del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4.4 dell’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificato come segue:
Cifra 2 cpv. 1, 2bis e 2ter Salvo che siano destinati alla ricerca, i prodotti per la protezione del legno possono essere forniti soltanto se: a. non contengono arsenico o composti dell'arsenico; b. contengono un tenore di fenoli solubili o di benzo(a)pirene tanto basso quanto è dato dalle possibilità consentite dallo stato della tecnica, tuttavia al massimo:
1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo;
2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo.
2bis Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione non può essere fornito se tali prodotti non adempiono alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b; fanno eccezione le traversine che un'impresa ferroviaria fornisce a un'altra impresa ferro- viaria per l’utilizzazione nei binari ferroviari. 2ter Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti ben- zo(a)pirene (in particolare olio di catrame), che non adempiono alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b può essere fornito soltanto se è utilizzato per: a. i binari ferroviari; b. le opere di consolidamento del terreno e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate; c. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate; d. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate; e. le basi dei tralicci; f. altri impianti che hanno uno scopo analogo e che vengono costruiti fuori dai centri abitati; l'Ufficio federale emana direttive dopo aver consultato gli Uf- fici federali interessati.
1 RS 814.013
1758 2000-2807
Ordinanza sulle sostanze RU 2001
Cifra 4 Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione che non adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso 1 lettera b può essere fornito per le utilizzazio- ni menzionate alla cifra 2 capoverso 2ter sino al 1° luglio 2005. Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti ben- zo(a)pirene (soprattutto olio di catrame), che adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso 1 lettera b può essere fornito per altre utilizzazioni rispetto a quelle menzionate alla cifra 2 capoverso 2ter sino al 1° gennaio 2002.
II L’ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste è modificata come segue:
Art. 26 cpv. 3 lett. b, c, e nonché 4 Non è rilasciata alcuna autorizzazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 per l’uso di pro- dotti fitosanitari: b. nelle praterie a carice e nelle paludi; c. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le ri- ve delle stesse; e. nella zona di protezione delle acque sotterranee S2, se l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione per i prodotti fitosanitari (art. 22 dell’ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze), che - in virtù della loro mobilità e biode- gradabilità - possono raggiungere un punto di captazione dell'acqua potabile, non ha disposto un onere corrispondente. Le zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 sono descritte nell'allegato 4 cifre 122 e 123 dell'ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque.
Art. 27 cpv. 3 lett. c Non è rilasciata alcuna autorizzazione per l’impiego di fertilizzanti ai sensi del ca- poverso 2: c. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le ri- ve delle stesse;
2 RS 921.01 3 RS 814.201
Ordinanza sulle sostanze RU 2001
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz