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AS 2001 2269

Ordinanza concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI)

Ordinanza concernente l’indennizzo dei Cantoni per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI)

del 29 giugno 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 122a e 122b dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ordina:

Art. 1 Diritto alle indennità Per le spese d’esecuzione ai sensi degli articoli 17 capoverso 5 e 92 capoverso 7 della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sono accordate ai Cantoni indennità per lo svolgimento dei seguenti compi- ti: a. i compiti di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k LADI; b. la gestione degli uffici regionali di collocamento URC (art. 85b LADI); c. la gestione dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro LPML (art. 119d OADI); d. le consultazioni specializzate (art. 17 cpv. 5 LADI); e. le spese delle commissioni tripartite (art. 85c LADI); f. il mantenimento della struttura minima indispensabile (art. 122a cpv. 3 OADI).

Art. 2 Entità delle indennità Le indennità per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 1 sono calcolate in base ai costi d’esercizio e d’investimento computabili, dedotti eventuali introiti.

Art. 3 Base di calcolo e periodo di calcolo 1 La base di calcolo delle spese d’esecuzione è costituita dal numero medio di per- sone in cerca d’impiego iscritte in un Cantone durante il periodo di calcolo.

2 Il periodo di calcolo è:

a. l’anno contabile; o b. l’anno che precede l’anno contabile.

RS 837.023.3

2001-1578 2269

Ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI RU 2001

3 Se il numero medio delle persone in cerca d’impiego determinato in base al capo- verso 1 per l’anno contabile è inferiore di più del 12 per cento del valore del conteg- gio dell’anno precedente, l’aliquota dei costi d’esercizio è calcolata prendendo quale tasso delle persone in cerca d’impiego la cifra dell’anno precedente ridotta del 12 per cento almeno.

Art. 4 Calcolo dell’indennità versata per i costi d’esercizio 1 L’indennità per i costi d’esercizio si ottiene moltiplicando la base di calcolo (art. 3 cpv. 1) per l’aliquota dei costi d’esercizio che a sua volta dipende dal tasso canto- nale di persone in cerca d’impiego nel periodo di calcolo scelto. L’aliquota dei costi è calcolata secondo la formula seguente: a. tasso di persone in cerca d’impiego tra l’1,2 e il 4 per cento incluso:

3650 franchi - (tasso di persone in cerca d’impiego × 285 franchi);

b. tasso di persone in cerca d’impiego tra il 4 e il 10 per cento incluso:

3182 franchi - (tasso di persone in cerca d’impiego × 168 franchi).

2 Se il tasso di persone in cerca d’impiego è inferiore all’1,2 per cento o superiore al 10 per cento, l’indennità versata per i costi d’esercizio è calcolata in base a un tasso di persone in cerca d’impiego dell’1,2 per cento o del 10 per cento.

3 Sono rimborsati i costi d’esercizio computabili effettivamente sostenuti.

4 Il saldo non utilizzato del credito per i costi d’esercizio non può essere riportato sull’anno contabile successivo.

Art. 5 Calcolo dei costi d’investimento 1 L’indennità versata per i costi d’investimento si ottiene moltiplicando la base di calcolo per l’aliquota dei costi d’investimento; tale aliquota ammonta a 60 franchi.

2 L’ufficio di compensazione tiene un conto d’investimento per ogni Cantone. Può

accordare anticipi sui costi d’investimento.

3 Sono rimborsati i costi d’investimento computabili effettivamente sostenuti.

4 Se durante un anno contabile un Cantone non utilizza completamente il credito

d’investimento accordatogli in base al capoverso 1, il saldo è accreditato sul suo conto d’investimento. 5 Gli investimenti effettuati a carico del fondo d’investimento restano proprietà dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 6 Adeguamento delle aliquote 1 Se, secondo le previsioni, si attende per l’anno contabile seguente un tasso di per- sone in cerca d’impiego superiore al 6 per cento a livello nazionale, la commissione di sorveglianza può, su proposta dell’ufficio di compensazione, adeguare le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1.

Ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI RU 2001

2 Le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 sono adeguate an- nualmente al rincaro nella misura in cui quest’ultimo superi il 2 per cento dall’ul- timo adeguamento.

Art. 7 Situazioni speciali In situazioni speciali, l’ufficio di compensazione può indennizzare i costi che supe- rano il credito massimo accordato per i costi d’esercizio computabili (art. 4 cpv. 1-3) o il credito massimo accordato per i costi d’investimento computabili (art. 5 cpv. 1), se tali costi sono indispensabili per una sana gestione finanziaria. L’ufficio di com- pensazione informa annualmente la commissione di sorveglianza su questi costi spe- ciali.

Art. 8 Contabilità e revisione

1 I Cantoni tengono una contabilità regolare dei costi sostenuti.

2 L’ufficio di compensazione controlla se la contabilità e i conteggi sono corretti e completi; può affidare questo compito a una società di revisione esterna.

Art. 9 Istruzioni dell’ufficio di compensazione L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti: a. la distinzione tra costi d’investimento e costi d’esercizio; b. la computabilità dei costi; c. i tassi di ammortamento degli investimenti; d. il riporto e gli anticipi previsti all’articolo 5; e. l’organizzazione della contabilità, in particolare la sua forma, il suo conte- nuto e il programma informatico utilizzato.

Art. 10 Pagamento Il destinatario dell’indennità per le spese d’esecuzione è il Cantone. La procedura di pagamento è retta dall’articolo 122a OADI.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

29 giugno 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

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