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AS 2001 2537

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 30 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro

Traduzione1 Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 30 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro

Concluso il 20 maggio 1998 Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1997

In conformità all’articolo 21 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclu- sa il 30 maggio 19952 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per la Repubblica di Cipro, il Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali hanno concordato quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 21 lettera c della Convenzione: A. in Svizzera i) la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra (detta in seguito «Cassa sviz- zera di compensazione»), per quanto riguarda l’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità; ii) l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, a Lucerna (detto in seguito «INSAI»), per l’assicurazione contro gli infortuni profes- sionali e non professionali nonché contro le malattie professionali e

RS 0.831.109.258.12

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2537).

2 RS 0.831.109.258.1

2001-1240 2537

Sicurezza sociale. Accordo amministrativo con Cipro RU 2001

iii) l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per l’assicurazione malattie. B. a Cipro il Dipartimento delle assicurazioni sociali.

Art. 3 1. Le autorità competenti delle due Parti contraenti o, con il loro consenso, gli orga- nismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’appli- cazione della Convenzione e del presente Accordo. 2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organi- smi di collegamento concordano per quanto possibile misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla pro- tezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Conven- zione e del presente Accordo amministrativo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 4 1. Nei casi citati nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, le istituzioni della Parte contraente indicate nel capoverso seguente, la cui legislazione resta applicabile, attestano a richiesta che la persona interessata rimane sottoposta a questa legislazione.

2. L’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull’apposito modulo:

a. in Svizzera, dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente in mate- ria d’infortuni; b. a Cipro, dal Dipartimento delle assicurazioni sociali. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione alla competente autorità della Parte contraente dal cui territorio la persona è stata trasferita. Se detta autorità approva la domanda, essa si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità dell’altra Parte contraente e co- munica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.

Art. 5 1. Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione: a. i lavoratori occupati in Svizzera comunicano la loro scelta – al Dipartimento delle assicurazioni sociali;

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b. quelli occupati a Cipro – alla Cassa di compensazione federale a Berna e – all’agenzia di Berna dell’INSAI. 2. Una volta fatta la scelta l’istituzione competente della Parte contraente la cui legi- slazione è stata scelta rilascia alla persona interessata un’attestazione da cui risulta che essa è sottoposta a questa legislazione.

Art. 6 Nei casi di cui all’articolo 9 capoverso 1 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi all’istituzione competente dello Stato che le occupa, precisa- mente all’inizio dell’attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento.

Art. 7 Nei casi di cui all’articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui terri- torio hanno risieduto da ultimo.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità

Art. 8 1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 13 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale richiede l’affi- liazione all’assicurazione un’attestazione che indica la data dell’uscita dall’assicu- razione per l’indennità di malattia secondo il sistema cipriota di sicurezza sociale nonché i periodi d’assicurazione assolti in questo Paese. 2. L’attestazione è rilasciata dal Dipartimento delle assicurazioni sociali su istanza del richiedente. Se egli non è in possesso dell’attestazione, l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione per ottenerla può rivolgersi, direttamente oppure tramite l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, al Dipartimento delle assicurazioni sociali.

Art. 9 Nei casi di cui all’articolo 14 della Convenzione, su istanza del Dipartimento delle assicurazioni sociali o del richiedente, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali garantisce il rilascio di un’attestazione relativa ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.

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Capitolo 2 Vecchiaia, invalidità e decesso

Art. 10 1. Le persone residenti a Cipro che pretendono prestazioni dell’assicurazione svizze- ra per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità inoltrano la loro richiesta al Diparti- mento delle assicurazioni sociali. 2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni in virtù delle leggi cipriote sulla sicurezza sociale inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di com- pensazione. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni dell’assicura- zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità oppure in virtù delle leggi cipriote sulla sicurezza sociale si rivolgono all’istituzione competente direttamente oppure tramite uno degli organismi di collegamento.

4. Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati gli appositi moduli.

5. L’organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è redatta completamente, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Esso trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all’organismo di collegamento dell’altra Parte contraente. Questi può richiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento op- pure direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.

Art. 11 1. Su richiesta del Dipartimento delle assicurazioni sociali, la Cassa svizzera di compensazione gli fornisce un estratto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, il Dipartimento delle assicu- razioni sociali le trasmette tutte le indicazioni necessarie all’applicazione dell’arti- colo 17 capoverso 2 della Convenzione.

Art. 12 1. Quando, giusta l’articolo 15 capoverso 2 della Convenzione, i cittadini ciprioti o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’in- dennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe versato loro, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica loro pa- rimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione. 2. L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.

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Art. 13 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altra Parte contraente.

Art. 14 Le prestazioni sono versate all’avente diritto dall’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 15 1. Nei casi citati nell’articolo 20 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse in Svizzera dall’INSAI e a Cipro dal Dipartimento delle assi- curazioni sociali, a condizione che il richiedente comprovi il suo diritto alle presta- zioni. 2. L’istituzione del luogo di dimora chiede, all’occorrenza, all’istituzione compe- tente di fornirle un’attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni.

Art. 16 Per l’applicazione dell’articolo 20 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni do- po il trasferimento della dimora. Una copia dell’attestazione è inviata all’istituzione del luogo di dimora.

Art. 17 Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni delle Parti contraenti giu- sta l’articolo 20 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un estratto dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda.

Art. 18 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.

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Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 19 Gli organismi di collegamento di entrambe le Parti contraenti si trasmettono ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applica- zione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero di aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 20 1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo la legislazione di una delle Parti contraenti che risiedono sul territorio dell’altra Parte contraente comunicano all’isti- tuzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi riguardo alle legislazioni menzionate nell’articolo 2 della Convenzione e sulla base delle disposizioni della Convenzione. 2. Le istituzioni trasmettono reciprocamente tramite gli organismi di collegamento qualsiasi modifica di cui al capoverso 1 comunicata loro.

Art. 21 1. Su richiesta, l’istituzione di una delle Parti contraenti fornisce gratuitamente a quella dell’altra Parte contraente tutte le informazioni mediche e tutti i documenti in suo possesso connessi con l’invalidità del richiedente o del beneficiario. 2. Quando l’istituzione di una Parte contraente chiede che il richiedente o il benefi- ciario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l’istituzione dell’altra Parte contraente organizza l’esame richiesto sul territorio in cui risiede la persona interessata conformemente alle norme valide per detta istituzione e a spese dell’isti- tuzione che l’ha richiesto.

3. Le spese menzionate nel capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di un

conteggio particolareggiato dei costi e corredato dei documenti giustificativi. I det- tagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli orga- nismi di collegamento.

Art. 22 Nei casi citati nell’articolo 28 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore recupera l’intero credito presso quest’ultimo, a condizione che l’istituzione dell’altra Parte contraente lo richieda.

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Art. 23 Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del pre- sente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.

Art. 24 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e rimane in vigore per la sua stessa durata.

Fatto a Nicosia, il 20 maggio 1998, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua greca.

Per l’Ufficio federale Per il Ministero del lavoro delle assicurazioni sociali: e delle assicurazioni sociali: Margrith Bieri Antonis Petasis

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