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AS 2001 2544

Decreto federale concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan

Decreto federale concernente l’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan

del 10 marzo 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19982 sulla politica economica esterna 97/1+2, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 3 marzo 1998 Consiglio nazionale, 10 marzo 1998 La presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 166 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1998 555

2544 2001-0934

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