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AS 2001 2574

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all'Università di Friburgo

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all’Università di Friburgo

del 4 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell’interno visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale di insegnamento e di esame (modulo) per il corso di studi parziale in Scienze farmaceutiche dell’Università di Friburgo (corso di studi parziale).

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti del corso di studi parziale.

2 Fatte salve le deroghe previste dalla presente ordinanza, si applicano le disposizio- ni dell’OPMed.

Sezione 2: Composizione degli studi e programmi d’insegnamento

Art. 3 Composizione degli studi 1 Il corso di studi parziale comprende i primi due anni (studio di base) dell’intera durata dello studio quinquennale in scienze farmaceutiche e del diploma federale per farmacisti.

2 Durante lo studio di base si svolgono due esami propedeutici.

Art. 4 Programmi d’insegnamento Lo studio di base comprende i fondamenti di scienze naturali (segnatamente mate- matica, informatica, fisica, biologia e chimica analitica, inorganica, organica e fisica) nonché i fondamenti di biomedicina (in particolare introduzione alle scienze farma- ceutiche e anatomia / fisiologia).

RS 811.112.57 1 RS 811.112.1

2574 2001-1317

Sperimentazione di un modulo speciale di insgnamento e di esame RU 2001 per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all’Università di Friburgo

Sezione 3: Esami in generale

Art. 5 Informazione agli studenti L’Università comunica per scritto agli studenti all’inizio dell’anno di studio: a. i programmi d’insegnamento determinanti per gli esami; b. la loro ripartizione sui singoli esami; c. le modalità d’esame utilizzate nei singoli esami; d. nel caso di singoli esami che consistono in diversi esami parziali i criteri di ponderazione dei singoli esami parziali nel calcolo dei voti finali; e. le condizioni per l’assegnazione di attestati di studio; f. le caratteristiche della pratica d’ospedale nel secondo anno di studio.

Art. 6 Ammissione agli esami 1 Sono ammessi agli studi gli studenti che hanno seguito i corsi d’insegnamento pre- scritti dall’Università e che hanno superato le verifiche di conoscenze intermedie in essi previste. 2 L’Università rilascia gli attestati di studio e segnala alla Giunta direttiva degli esa- mi federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) gli studenti che non soddi- sfano i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami o alla revoca di un’autorizzazione d’ammissione già rilasciata.

Art. 7 Esaminatori; valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato all’insegnamento nell’ambito del modulo. Essi sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta dell’Università. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e quelli pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente d’esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici sono sorvegliati nel limite delle possibilità da un presidente d’esame.

Art. 8 Assegnazione dei voti I risultati degli studenti sono valutati in intervalli di mezzo voto.

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Art. 9 Comunicazione dei risultati degli esami

1 L’università comunica al presidente locale i risultati degli esami.

2 Il presidente locale comunica il risultato di ogni esame completo agli studenti a mezzo di decisione formale.

Art. 10 Promozione Sono ammessi a frequentare l’anno di studi successivo gli studenti che hanno supe- rato l’insieme degli esami dell’anno frequentato.

Art. 11 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (modulo o corso di studi tradizionale in altre facoltà)

Sezione 4: Esami propedeutici

Art. 12 Contenuto e ammissione 1 Dopo il primo anno di studio si svolge il primo esame propedeutico e dopo il se- condo anno, il secondo.

2 Il primo ed il secondo esame propedeutico comprendono ognuno quattro singoli

esami che consistono in uno o più esami parziali.

3 Al secondo esame propedeutico sono ammessi gli studenti che:

a. hanno frequentato un corso da samaritano conforme al programma di forma- zione della Federazione svizzera dei samaritani; b. hanno effettuato una pratica d’ospedale della durata di almeno sei settimane.

Art. 13 Risultato e ripetizione 1 Ad ogni singola prova d’esame è attribuita una nota principale calcolata sulla base della media delle note parziali ottenute negli esami intermedi in essa contenuti e ar- rotondata a due decimali. 2 Il primo e il secondo esame propedeutico non è superato, se più di due note princi- pali sono inferiori a 4 e una nota principale è inferiore a 3.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 14 Tasse Per il primo e il secondo esame propedeutico è prelevata una tassa di 200 franchi ciascuno.

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Art. 15 Indennità per liberi professionisti I farmacisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate dall’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Verifica Le esperienze fatte con il modulo sono sottoposte a continue verifiche.

Art. 17 Comunicazione delle modifiche Le modifiche della presente ordinanza devono essere comunicate per scritto agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studio.

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo si applica agli studenti del primo anno di studio a partire dal 2001/2002 e del secondo anno di studio a partire dal 2002/2003. 2 Per gli esami secondo il diritto anteriore si svolge ogni anno solo una sessione d’esami se lo stesso anno, parallelamente, si svolge l’esame pertinente in base al modulo. 3 Gli esami secondo il diritto anteriore si svolgono l’ultima volta negli anni seguenti:

a. esame di scienze naturali 2003 b. esame delle materie farmaceutiche fondamentali 2004 4 Sulla prosecuzione degli studi in base al modulo decide la Giunta direttiva su pro- posta dell’Università.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2001.

4 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

2 RS 811.112.11

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