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AS 2001 2726

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 31 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1, secondo periodo

1 … Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di

richiamo.

Art. 18 cpv. 1 1 L’Ufficio federale stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunica- zione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.

Art. 24c Numeri gratuiti 1 Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama. 2 Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l’utilizzo di un collegamento senza contratto d’abbonamento, per esempio un telefono pubblico o un collegamento mo- bile con costi della comunicazione prepagati.

Art. 25 cpv. 1 1 L’Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-31a, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.

Art. 31a Servizi d’informazione sugli elenchi 1 L’Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire ser- vizi d’informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pub- blico.

1 RS 784.104

2726 2001-1328

Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni RU 2001

2 Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la

quantità di chiamate nell’ambito del servizio che intende fornire ammonterà almeno a tre milioni l’anno. 3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve è revocato.

4 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 43 cpv. 1 e 2 1 L’Ufficio federale attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai nodi attribuiti alla Svizzera, se: a. esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali; b. al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero delle stesso tipo. 2 Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla Svizzera.

Art. 47b Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione PMR/PAMR 1 Su richiesta, l’Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunica- zione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell’ETSI2. 2 L’Ufficio federale esamina le domande d’attribuzione di un T-MNC in base all’or- dine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla Svizzera.

Art. 54 cpv. 6 e 7 6 Entro il 31 dicembre 2006, i fornitori di servizi di telecomunicazione mettono fuori servizio il numero 111 e i numeri 115x. 7 Appena che i numeri brevi menzionati nei capoversi 1-6 sono stati messi fuori ser- vizio, l’Ufficio federale può riattribuirli immediatamente.

II L’allegato è modificato come segue: ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione.

2 Questa norma è ottenibile presso l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione,

650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni RU 2001

PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dal- l’ETSI. PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata. T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d’identificazione di una rete di radio- comunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell’ETSI.

III La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2001.

31 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz