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AS 2001 2893

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Widnau/Wiesenrain

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Widnau/Wiesenrain

Concluso il 24 maggio 2000 Entrato in vigore il 1° luglio 2000

Il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco,

visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 2 settembre 19632 tra la Confe- derazione Svizzera e la Repubblica Austriaca relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1 Al valico di Widnau/Wiesenrain, in territorio svizzero, sono istituiti uffici a con- trolli nazionali abbinati. 2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963 l’uf- ficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Lustenau.

Art. 2

1 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti di entrambi gli Stati, ossia: – un settore della Rheinstrasse a partire dalla frontiera politica fino al- l’edificio doganale utilizzato in comune, compresa l’area ufficiale, – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale, – la sala visite, nonché i locali per scopi sociali e sanitari, – nel settore parti/clienti situato nel padiglione di controllo; b. le infrastrutture e i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, os- sia: – il settore situato nella parte orientale del padiglione di controllo, – l’ufficio situato nel settore orientale, – gli scantinati situati a nord.

RS 0.631.252.916.326

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2893).

2 RS 0.631.252.916.320

2000-1943 2893

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Widnau/Wiesenrain. RU 2001 Accordo con l’Austria

2 Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in ca- so di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servizio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono au- torizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli ad utilizzare.

Art. 3 1 Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.

2 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle parti con-

traenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo federale austriaco: Claudio Caratsch Christian Prosl

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