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AS 2001 3194

Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2002

Ordinanza sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2002

del 5 novembre 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge), ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2002 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi auto- mobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 novembre 20002 sull’adeguamento dei valori soglia degli acqui- sti pubblici per il 2001 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

5 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2000 2787

3194 2001-2530