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AS 2001 3538

Ordinanza concernente l'adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF

Ordinanza concernente l’adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF

del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 4, 5 capoversi 2 e 4 nonché 7 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), ordina:

Art. 1 Limite di reddito L’importo base del limite di reddito previsto nell’articolo 5 capoverso 2 LAF è mantenuto a 30 000 franchi; il supplemento per i figli a 5000 franchi.

Art. 2 Adattamento degli assegni per i figli Gli assegni per i figli secondo gli articoli 2 capoverso 3 e 7 capoverso 1 LAF sono portati a: a. 165 franchi al mese nelle regioni di pianura e 185 nelle regioni di montagna, per i due primi figli; b. 170 franchi al mese nelle regioni di pianura e 190 franchi nelle regioni di montagna, per il terzo figlio e ogni figlio seguente.

Art. 3 Diritto previdente: abrogazione L’ordinanza del 25 febbraio 19982 concernente l’adattamento del limite di reddito e degli assegni per figli secondo la LAF è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 836.13 1 RS 836.1 2 RU 1998 986

3538 2001-2221