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AS 2001 438

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 31 marzo 1997 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 aprile 1999

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine «investitore» designa:

(a) per quanto concerne la Confederazione Svizzera: (i) le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la citta- dinanza della medesima, (ii) le società, compresi società registrate, partenariati, associazioni o altre organizzazioni costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione svizzera, come anche le società non costituite conforme- mente alla legislazione svizzera ma effettivamente controllate da citta- dini svizzeri o da società costituite conformemente alla legislazione svizzera; (b) per quanto concerne la Repubblica delle Filippine: (i) le persone fisiche aventi la cittadinanza filippina ai sensi della costitu- zione delle Filippine, (ii) le società registrate, i partenariati e le altre associazioni, incorporati o costituiti che esercitano effettivamente il commercio conformemente

RS 0.975.264.5

1 Dal testo originale francese (RU 2001 438).

438 2000-2319

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con le Filippine RU 2001

alle leggi in vigore su qualsiasi parte del territorio delle Filippine, e che vi possiedono una sede effettiva.

2. Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:

(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti e diritti simili; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfrut- tamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per con- tratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge. 3. Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari. 4. Il termine «territorio» si riferisce al territorio dello Stato interessato quale definito dalle rispettive costituzioni nonché da ogni altro diritto pertinente.

Art. II Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’al- tra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Art. III Promozione, autorizzazione 1. Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e autorizza tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. 2. Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie auto- rizzazioni in relazione a tale investimento, comprese quelle per l’esecuzione di con- tratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. IV Protezione, trattamento 1. Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una prote- zione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna

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delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustifi- cati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti. 2. Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai red- diti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, conside- rato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. 3. Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti dell’al- tra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il go- dimento, l’estensione o l’alienazione dei loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. 4. Il trattamento della nazione più favorita ai sensi del presente articolo non dev’es- sere interpretato in modo da costringere una Parte contraente ad estendere agli inve- stitori dell’altra Parte contraente il vantaggio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio risultante da: (a) qualsiasi accordo esistente o futuro istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale, un mercato comune, un’unione economica o un’or- ganizzazione economica regionale analoga di cui ciascuna Parte contraente è o potrebbe diventare membro; (b) qualsiasi accordo internazionale di carattere esclusivamente o principal- mente fiscale.

Art. V Libero trasferimento 1. Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi re- lativi a un investimento, segnatamente: (a) dei redditi; (b) degli importi risultanti da prestiti o da altri obblighi contrattuali legati all’investimento; (c) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo I pa- ragrafo 2 lettere c, d ed e del presente Accordo; (d) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; (e) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori. 2. I trasferimenti di moneta sono effettuati al tasso di cambio di mercato applicato il giorno del trasferimento.

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Art. VI Espropriazione, indennizzo 1. Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e ade- guato. Tale indennizzo ammonta al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è de- terminante il primo di questi fatti. L’ammontare dell’indennizzo comprende gli inte- ressi a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al pagamento dell’indennizzo, è versato senza indugio all’avente diritto in una valuta liberamente convertibile, indi- pendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. 2. Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo IV del presente Accor- do per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro rego- lamento.

Art. VII Principio di surrogazione Se una Parte contraente corrisponde un indennizzo a uno dei propri investitori a ti- tolo di garanzia contro i rischi non commerciali in relazione a un investimento ef- fettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la surroga- zione della prima Parte contraente nei diritti o titoli dell’investitore.

Art. VIII Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente 1. Al fine di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’arti- colo IX del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interes- sate procedono a consultazioni. 2. Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla do- manda della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdi- zione nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investi- mento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso può scegliere tra: (a) l’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle contro- versie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965; (b) un tribunale arbitrale ad hoc, salvo accordo contrario delle parti in causa, costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

2 RS 0.975.2

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3. Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio della Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 paragrafo 2 lettera b, come una società dell’altra Parte contraente.

4. La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento

della procedura, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura to- tale o parziale della perdita o del danno subìto. 5. Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una con- troversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale. 6. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; è ese- guita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. IX Controversie tra le Parti contraenti 1. Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. 2. Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dal- l’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente de- signa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. 3. Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia. 4. Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. 5. Se, nei casi previsti nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadi- no di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ul- timo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anzia- no della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. 6. Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. 7. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale non- ché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale può tuttavia decidere nella sua sentenza che una delle Parti contraenti debba assume- re una parte superiore delle spese. 8. Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti co ntraenti.

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Art. X Altri obblighi 1. Se disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazio- nale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trat- tamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli. 2. Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti di un investimento effettuato sul proprio territorio da un investitore dell’altra Parte con- traente.

Art. XI Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono recipro- camente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vi- gore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato rinnovato, di volta in volta, per una durata di cinque anni alle stesse condizioni. 2. In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli I-X del presente Accordo si ap- plicano ancora per una durata di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a Manila, il 31 marzo 1997, in due originali, ciascuno dei quali in lingua in- glese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di inter- pretazione, prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica delle Filippine: Jean-Pascal Delamuraz Cesar Bautista

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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