AS 2001 522
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge f e- derale del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr); visti gli articoli 29 capoverso 1 e 29c capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre
19832 sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 10 della legge federale del 1° luglio 1966 3 sulle epizoozie; visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991 4 sulla protezione delle acque; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 5 sugli ostacoli tecnici al com- mercio, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina, fatte salve altre disposizioni, l’omologazione, la messa in commercio e l’importazione di concimi destinati all’utilizzazione nell’agri- coltura, nell’orticoltura e nei giardini domestici.
2 L’ordinanza non si applica:
a. ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda o consegnati dall’azienda direttamente al consumatore finale (ad esempio mediante con- tratti di presa a carico); b. ai concimi destinati esclusivamente all’esportazione.
3 È salva la legislazione sul commercio dei veleni.
Art. 2 Obbligo di omologazione
1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se è omologato e soddisfa
le rispettive esigenze.
RS 916.171
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2 Un concime è omologato se:
a. corrisponde a un tipo di concime della lista dei concimi; o b. a una o più persone o ditte è stata concessa un’autorizzazione per la messa in commercio.
Art. 3 Condizioni per l’omologazione Un concime può essere omologato unicamente se: a. si presta all’utilizzazione prevista; b. non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni; c. un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai pro- dotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e og- getti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate ali- mentari.
Art. 4 Divieto dell’utilizzazione Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) può determinare i prodotti che, non disponendo di un’omologazione per la messa in commercio, non possono essere utilizzati come concimi.
Art. 5 Definizioni
1 I concimi servono al nutrimento delle piante.
2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
a. concimi aziendali: colaticcio, letame, liquame proveniente dai mucchi di le- tame, prodotti della separazione del colaticcio, liquame di silo e deiezioni comparabili, trattate o meno, provenienti da aziende di allevamento di ani- mali; b. concimi a base di rifiuti di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
1. composta: materiale di origine vegetale e animale ottenuto con un ap-
posito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e uti- lizzato come concime, ammendante del terreno, sostrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali,
2. materiale vegetale non decomposto, come residui di verdure, di distilla-
zione e di ammostatura o di processi d’estrazione,
3. prodotti ottenuti da scarti minerali o scarti animali, come la farina di
ossi, di carne, di sangue, di corna, di zoccoli o di cuoio,
4. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazio-
ne delle acque di scarico e utilizzati direttamente come concimi o ag- giunti alla composta;
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c. concimi minerali: prodotti ottenuti a partire da sostanze naturali o fabbricati chimicamente nonché sostanze come la cianammide e l’urea:
1. concimi minerali semplici: concimi che:
– contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nu- tritivo (azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio o zolfo), o – contengono almeno il 3 per cento di un unico macrolemento nutri- tivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d’accompagnamento;
2. concimi minerali composti (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
– contengono complessivamente almeno il 3 per cento di almeno due dei macroelementi nutritivi azoto, fosforo o potassio, o – contengono uno dei macroelementi nutritivi azoto, fosforo o po- tassio nonché complessivamente almeno il 3 per cento di calcio, magnesio o zolfo non unicamente in qualità di ione d’accompa- gnamento; d. concimi organici e organo-minerali: concimi che: – contengono almeno il 10 per cento di sostanze organiche, e – contengono complessivamente almeno il 3 per cento di almeno una delle sostanze seguenti: azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio o zolfo, e/o – contengono complessivamente almeno lo 0,005 per cento di almeno due degli oligoelementi nutritivi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, oppure almeno lo 0,01 per cento di una di queste sostanze; e. concimi con oligoelementi: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un oligoelemento nutritivo, oppure complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più oligoelementi nutritivi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno o zinco), oppure almeno il 3 per cento di un ele- mento nutritivo utile (sodio o silicio); f. additivi per concimi: prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione; g. agenti compostanti: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici; h. ammendanti: prodotti che migliorano le proprietà del terreno; i. colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche; j. altri prodotti ottenuti a partire da materiale vegetale, animale, microbico o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante, nella misura in cui non so- no menzionati altrove nella presente ordinanza (residui della fermentazione, prodotti a base di alghe, poltiglia di ortiche, farina di sasso e prodotti simili); k. miscele dei prodotti di cui alle lettere a-j;
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l. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno: prodotti che, me- diante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione. 3 Ai sensi della presente ordinanza, per messa in commercio si intende il trasferi- mento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime.
Art. 6 Persone e ditte autorizzate 1 Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera. 2 Un’autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa a persone e ditte con domicilio o sede sociale all’estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.
Capitolo 2: Omologazione di concimi Sezione 1: Omologazione in base all’iscrizione nella lista dei concimi
Art. 7 Lista dei concimi
1 I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corri-
spondono a un tipo di concime della lista dei concimi: a. concimi minerali semplici; b. concimi minerali composti; c. concimi organici o organo-minerali; d. concimi con oligoelementi; e. ammendanti minerali e organici; f. concimi aziendali e concimi a base di rifiuti; g. additivi per concimi aziendali. 2 Nella lista dei concimi sono stabilite le designazioni dei tipi di concime e le esi- genze che i singoli tipi devono soddisfare. 3 Il Dipartimento pubblica la lista dei concimi. Di regola, iscrive nella lista nuovi tipi di concime su domanda di persone o ditte con domicilio o sede sociale in Sviz- zera. 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale, UFAG) può omologare prov- visoriamente, per due anni al massimo, un tipo di concime che soddisfa le condizio- ni di cui all’articolo 8.
5 L’Ufficio federale può temporaneamente stabilire esigenze supplementari per un
concime iscritto nella lista dei concimi o revocare l’omologazione per la sua messa in commercio, se nuove scoperte mostrano che, nonostante un’utilizzazione confor- me alle prescrizioni, tale concime produce effetti secondari inaccettabili o costitui- sce un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo, ovvero che non è ga-
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rantito che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti der- rate alimentari e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 8 Condizioni per l’iscrizione
1 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:
a. soddisfa le esigenze di cui all’articolo 3; b. contiene sostanze attive di cui è nota l’efficacia e la sicurezza; c. non è fabbricato a partire da prodotti di origine animale come farina di car- ne, di ossi e di sangue. 2 Sono inoltre iscritti nella lista dei concimi i tipi di concime autorizzati in Svizzera e omologati in un paese che per concimi con valori caratteristici simili applica con- dizioni di omologazione comparabili. Per valutare se tali condizioni sono soddisfat- te, il Dipartimento si rifà ai dati contenuti nella lista dei concimi del paese d’origine; prende in considerazione altri dati nella misura in cui sono portati a sua conoscenza. 3 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi unicamente se è garantita la protezione del primo richiedente che ne fa domanda in Svizzera; si applica per ana- logia l’articolo 13 capoversi 2 e 3. 4 Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Art. 9 Modifica della lista dei concimi Il Dipartimento può: a. modificare le esigenze per un tipo di concime se nuove scoperte mostrano che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l’ambiente o, indiretta- mente, per l’uomo; b. radiare un tipo di concime dalla lista dei concimi se nuove scoperte mostra- no che tale tipo di concime non si presta all’utilizzazione prevista o che, no- nostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secon- dari inaccettabili o costituisce un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.
Sezione 2: Omologazione in base a una procedura di autorizzazione
Art. 10 Obbligo di autorizzazione 1 I seguenti concimi necessitano, per l’omologazione, di un’autorizzazione dell’Uffi- cio federale: a. concimi che non corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi;
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b. concimi delle seguenti categorie di concimi:
1. additivi per concimi, ad eccezione degli additivi per concimi aziendali,
2. agenti compostanti,
3. colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o
delle piante,
4. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno,
5. miscele di concimi delle categorie di cui ai numeri 1-4 nonché miscele
di tali concimi con concimi delle categorie di cui all’articolo 7. 2 Un’autorizzazione per la messa in commercio è in ogni caso necessaria per i con- cimi cui sono aggiunti microrganismi e per i concimi composti da organismi geneti- camente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi. Questa disposizione si applica pure ai concimi che corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi.
Art. 11 Autorizzazione
1 L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta.
2 L’Ufficio federale può limitare la durata di validità dell’autorizzazione, vincolarla a oneri e condizioni e prescrivere indicazioni particolari per la caratterizzazione. Determina la designazione del concime.
3 Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che con-
tengono questo tipo di organismi sono autorizzati unicamente se soddisfano le con- dizioni di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 25 agosto 19996 sull’emissione deli- berata nell’ambiente.
4 Un concime che è stato messo in commercio con un’autorizzazione non necessita
di autorizzazioni ulteriori nelle fasi successive del commercio. 5 L’autorizzazione mantiene la sua validità fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell’autorizzazione. L’Ufficio federale può auto- rizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione. 6 L’autorizzazione per un concime decade se il tipo di concime cui esso corrisponde viene iscritto nella lista dei concimi. 7 Anche in seguito all’omologazione il titolare dell’autorizzazione comunica rego- larmente e spontaneamente nuove scoperte concernenti il concime. 8 L’Ufficio federale può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi oppure ritirarla se: a. l’autorizzazione è stata rilasciata in base a dati falsi o ingannevoli; b. il titolare dell’autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde in- dicazioni false o ingannevoli;
6 RS 814.911
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c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento dell’autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l’Ufficio federale ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo; d. nuove scoperte mostrano che il concime non si presta all’utilizzazione previ- sta o che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l’ambiente o, indi- rettamente, per l’uomo.
Art. 12 Autorizzazione provvisoria 1 L’Ufficio federale può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazio- ne e per cinque anni al massimo a decorrere dall’inoltro della domanda, un’auto- rizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, se: a. per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione ri- schia di protrarsi per molto tempo; o b. per la concessione di un’autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola.
2 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che con-
tengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria unicamente se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 25 agosto 19997 sull’emissione deliberata nell’ambiente.
Art. 13 Seconda autorizzazione 1 Chiunque intende mettere in commercio un concime, non essendo egli stesso tito- lare della relativa autorizzazione, deve inoltrare una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16. 2 L’Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e alle prove del secondo richie- dente e fondarsi su quelle fornite dal titolare della prima autorizzazione se il secon- do richiedente prova che: a. è stato autorizzato dal titolare della prima autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente del medesimo prodotto. 3 Se l’Ufficio federale, fondandosi su nuove scoperte, ha in un secondo tempo chie- sto al titolare della prima autorizzazione una documentazione ulteriore in vista di una nuova decisione, per un periodo di cinque anni a decorrere da tale decisione e almeno fino a scadenza del termine di cui al capoverso 2 lettera b non può far capo ai relativi dati senza il consenso del titolare della prima autorizzazione.
7 RS 814.911
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Sezione 3: Procedura di omologazione
Art. 14 Procedura 1 La documentazione completa relativa alla domanda è presentata all’Ufficio fede- rale. 2 L’Ufficio federale sottopone la domanda di omologazione ad altri servizi federali se concerne il loro campo di attività. 3 Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze concernenti la documentazione relativa alla domanda.
Art. 15 Documentazione per la domanda di iscrizione nella lista dei concimi Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni: a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera; b. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime; c. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all’utilizzazione prevista; d. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo.
Art. 16 Documentazione per la domanda di autorizzazione 1 Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni: a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera; b. la designazione con la quale è previsto mettere in commercio il concime; c. il luogo in cui il concime è stato fabbricato, imballato o fornito in un nuovo imballaggio; d. il nome e l’indirizzo del fabbricante del concime e del fabbricante delle so- stanze attive che vi sono contenute; e. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime; f. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all’utilizzazione prevista; g. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo. 2 Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti, altri prodotti ottenuti a partire da materiale vegetale, animale, microbico o minerale e prodotti che
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influiscono sui processi biologici del terreno, non è necessario fornire una docu- mentazione che provi l’idoneità del prodotto all’utilizzazione prevista. L’autorità incaricata dell’omologazione è autorizzata a informare l’opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell’ambito della procedura di autorizzazio- ne. 3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, la documentazione relativa alla domanda deve soddisfare inoltre le esigenze di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del 25 agosto
19998 sull’emissione deliberata nell’ambiente.
4 Nella domanda il richiedente deve menzionare o allegare prove, in particolare rap- porti su ricerche scientifiche concernenti l’idoneità e la sicurezza del concime, pub- blicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie. 5 I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l’utilizzazione del concime, dal punto di vista dell’agricoltura, della concimazione e dell’ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. 6 In via eccezionale, trattandosi di concimi che sono messi in commercio unicamente in quantità ridotte e localmente, l’Ufficio federale può rinunciare in parte o intera- mente alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, e e f. 7 Se la domanda non soddisfa le esigenze, l’Ufficio federale assegna al richiedente un termine per completarla. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.
Art. 17 Documentazione estera per la domanda Se un concime è omologato in un paese con prescrizioni comparabili si tiene conto dei risultati degli esami svolti in vista di tale omologazione se, assieme alla docu- mentazione secondo gli articoli 15 e 16, sono inoltrati pure il certificato di omologa- zione del paese in questione e una copia della documentazione di omologazione.
Art. 18 Esame della domanda 1 L’Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti o altre rilevazioni. 2 L’Ufficio federale non esegue tali esperimenti e rilevazioni e si pronuncia in me- rito alla domanda in base alla documentazione esistente se il richiedente: a. non collabora agli esperimenti e alle rilevazioni, ad esempio rifiutando di mettere gratuitamente a disposizione la quantità necessaria di concime o, in caso di esperimenti che esulano dall’ambito abituale, il personale, gli stru- menti, le infrastrutture sperimentali, ecc.;
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b. non si assume la responsabilità per i danni che potrebbero derivare da tali esperimenti e rilevazioni senza che una colpa possa essere imputata all’Ufficio federale o a terzi. 3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’Ufficio federale effettua gli esperimenti in pieno campo unicamente se non sono messi in pericolo né l’ambiente né l’uomo; consulta previamente l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Capitolo 3: Notifica
Art. 19 Obbligo di notifica
1 Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di
concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all’Ufficio federale. La noti- fica deve essere confermata ogni cinque anni dal dichiarante.
2 Il Dipartimento può prevedere eccezioni all’obbligo di notifica.
3 Un concime che è stato messo in commercio con una notifica non necessita di no- tifiche ulteriori nelle fasi successive del commercio. 4 È salvo l’obbligo di notifica conformemente alla legislazione sul commercio dei veleni.
Art. 20 Documentazione per la notifica La notifica comprende le seguenti indicazioni: a. il nome e l’indirizzo del dichiarante; b. la designazione del concime; c. la definizione del concime (tipo di concime); d. le materie prime e la composizione; e. le istruzioni per l’uso; f. l’utilizzazione prevista.
Art. 21 Modifiche, estinzione 1 La notifica vale fintantoché il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all’atto della notifica. 2 La notifica di un concime si estingue se non è confermata secondo l’articolo 19 capoverso 1.
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Capitolo 4: Importazione
Art. 22 Possono essere importati unicamente concimi omologati conformemente all’artico- lo 2.
Art. 23 Importazione di concimi di cui all’articolo 160 LAgr 1 L’Ufficio federale pubblica in collaborazione con l’UFSP una lista dei tipi di con- cime che possono essere importati conformemente all’articolo 160 capoverso 7 LAgr e all’articolo 3a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19699 sui veleni (LVel) (lista dei concimi comune UFAG-UFSP).
2 Concimi della lista dei concimi comune UFAG-UFSP possono essere importati e
messi in commercio in Svizzera unicamente nell’imballaggio originale in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel paese d’origine. Devono essere rispettate le prescrizioni dell’articolo 24. 3 Se sono messi in commercio, a tali concimi importati sono applicabili gli artico- li 19-21, 26 e 28.
4 Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che con-
tengono questo tipo di organismi sono esclusi dall’iscrizione nella lista dei concimi comune UFAG-UFSP.
Capitolo 5: Designazioni, caratterizzazione
Art. 24 Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione 1 È vietato nella caratterizzazione e sull’imballaggio di un concime fornire indica- zioni false o incomplete ovvero sottacere fatti in maniera da ingannare l’acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, al tipo di composizione o all’idoneità all’utilizzazione del concime. 2 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfu- sa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti: a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio federale; b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi; c. la denominazione commerciale, se nota; d. il nome e l’indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l’importazione;
9 RS 813.0
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e. trattandosi di concimi a base di rifiuti o di concimi che contengono tale tipo di concimi, i materiali di partenza. 3 Le istruzioni per l’uso, le prescrizioni sulle possibilità di utilizzazione del concime e le condizioni per la sua utilizzazione possono figurare direttamente sull’imbal- laggio oppure su un foglio allegato. 4 Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua uffi- ciale. 5 Il Dipartimento disciplina le indicazioni supplementari specifiche per i singoli tipi di concime. 6 Sono salve le prescrizioni della legislazione sul commercio dei veleni relative alla caratterizzazione.
Art. 25 Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati
1 Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che con-
tengono questo tipo di organismi recano un’indicazione corrispondente. 2 In via eccezionale l’Ufficio federale può, d’accordo con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, accordare deroghe all’obbligo di caratterizzazione per concimi composti da meno dell’1 per cento di massa di organismi geneticamente modificati o che contengono meno dell’1 per cento di massa di questo tipo di orga- nismi. 3 Per i concimi geneticamente modificati sono utilizzate le seguenti designazioni:
a. «da X modificato con tecnologia genetica»10; b. «da X geneticamente modificato»; o c. «X (OGM)».
Art. 26 Pubblicità 1 Un concime può essere reclamizzato e distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni fuorvianti.
2 Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente:
a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio federale; b. la denominazione commerciale, se nota; c. la composizione e i tenori determinanti per il valore del concime.
10 X = nome dell’organismo
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Capitolo 6: Informazione e statistiche di vendita
Art. 27 Informazione del pubblico L’Ufficio federale può pubblicare un elenco dei concimi autorizzati. L’elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.
Art. 28 Statistiche di vendita Ditte e persone che producono e/o mettono in commercio concimi sono tenute a for- nire all’Ufficio federale, su richiesta, dati concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. Le statistiche di vendita sottostanno alle disposi- zioni dell’ordinanza del 30 giugno 199311 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Capitolo 7: Esecuzione e controllo
Art. 29 Esecuzione 1 Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescri- zioni che ne derivano compete all’Ufficio federale; in particolare gli compete l’au- torizzazione dei concimi e il controllo del rispetto dell’obbligo di notifica. 2 I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio rispettano le prescrizioni della presente ordinanza (sorveglianza del mercato). L’Ufficio federale assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni. 3 Gli organi di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni non- ché analizzarli o farli analizzare. 4 Su domanda, l’indennità per i campioni è pagata in base al prezzo corrente. Non è versata alcuna indennità alle ditte o alle persone che producono, fabbricano, impor- tano, forniscono in nuovo imballaggio, trasformano o mettono in commercio i con- cimi controllati. 5 Gli organi di esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, im- porta, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.
Art. 30 Collaborazione tra le autorità 1 Prima di omologare un concime, l’Ufficio federale consulta gli altri servizi federali nella misura in cui è interessato il loro campo di attività.
2 Trattandosi dell’omologazione di concimi composti da organismi geneticamente
modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’Ufficio federale
11 RS 431.012.1
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dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’ordinanza del 25 agosto 199912 sull’emissione deliberata nell’ambiente.
Art. 31 Compiti degli organi doganali 1 Gli organi doganali informano l’Ufficio federale in merito all’importazione di con- cimi. 2 Gli organi doganali possono ritenere o respingere alla frontiera i concimi, designati dall’Ufficio federale, che non sono omologati per la messa in commercio in Svizzera nonché i concimi importati da persone che non sono in possesso dell’autorizzazione necessaria.
3 Le decisioni di cui al capoverso 2 sono impugnabili mediante opposizione entro
dieci giorni.
4 Le decisioni in merito alle opposizioni di cui al capoverso 3 sono impugnabili
conformemente alla legislazione sull’agricoltura.
Art. 32 Prelievo di campioni, analisi, tolleranze e limitazione 1 Il Dipartimento può emanare prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi. 2 Fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza). Fanno ecce- zione i valori limite fissati nell’ordinanza del 9 giugno 1986 13 sulle sostanze.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 gennaio 1994 14 sui concimi è abrogata.
Art. 34 Diritto vigente: modifica Il diritto vigente è modificato secondo l’allegato qui annesso.
Art. 35 Disposizioni transitorie 1 I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2002.
2 I concimi precedentemente messi in commercio senza autorizzazione e che con
l’entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti al regime di autorizza- zione, possono essere ceduti senza autorizzazione fino al 30 settembre 2003. Chi
12 RS 814.911 13 RS 814.013 14 RU 1994 700, 1999 303 2784
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intende mettere in commercio questo tipo di concimi dopo il 30 settembre 2003 de- ve inoltrare una domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2002. 3 I concimi precedentemente messi in commercio senza notifica e che con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti al regime di notifica, possono es- sere ceduti senza notifica fino al 31 dicembre 2001.
Art. 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 34)
Diritto vigente: modifica I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 settembre 1983 15 sui veleni
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 17a capoversi 1 lettere a, b, c e 2, 17 c e 17d le espressioni «materia ausiliaria dell’agricoltura» e «materie ausiliarie dell’agricoltura» sono sostituite con le espressioni «prodotto fitosanitario» rispettivamente «prodotti fitosanitari».
Art. 1a cpv. 1 1 Gli articoli 4-12 e 15 capoversi 2-4 LV nonché i capitoli 2 e 3 (art. 3-17 e 18-38) e la sezione 2 del capitolo 4 (art. 42-48) della presente ordinanza, fatto salvo l’artico- lo 38b capoverso 2, non si applicano alle materie ausiliarie dell’agricoltura che, in applicazione dell’articolo 3a LV, sono state iscritte nella lista di cui all’articolo 17a o corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi di cui all’articolo 17 e.
Titolo prima dell’art. 17a Capitolo 2a: Liste delle materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV Sezione 1: Lista dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 3 a LV
Art. 17a titolo e cpv. 1 periodo introduttivo Iscrizione di prodotti fitosanitari nella lista 1 L’Ufficio federale decide d’ufficio l’iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti fitosanitari se l’Ufficio federale dell’agricoltura ha deciso, in appli- cazione dell’articolo 160 capoverso 7 della legge federale del 29 aprile 199816 sull’agricoltura, che tale prodotto può essere importato e messo in commercio libe- ramente, e se: ...
15 RS 813.01 16 RS 910.1
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Titolo prima dell’art. 17e Sezione 2: Lista dei concimi di cui all’articolo 3a LV
Art. 17e Pubblicazione della lista 1 L’Ufficio pubblica in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura una lista dei tipi di concime che possono essere importati conformemente all’articolo 3a LV e all’articolo 160 capoverso 7 della legge federale del 29 aprile 199817 sull’agri- coltura (lista dei concimi comune UFAG-UFSP). 2 La pubblicazione di tale lista dei concimi non pregiudica l’applicazione delle nor- me del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Art. 17f Modifiche della lista Se un concime, importato conformemente all’articolo 3a LV e corrispondente a un tipo di concime cancellato dalla lista dei concimi comune UFAG-UFSP (art. 17e), rappresenta un grave pericolo per la salute, l’Ufficio può ingiungere agli importatori di tale concime di richiamarlo e di ritornarlo all’estero o di provvedere alla sua di- struzione. Se un importatore non dà seguito a tale ingiunzione, l’Ufficio procede a sue spese al richiamo nonché alla confisca e distruzione senza indennizzo del pro- dotto.
Art. 38a cpv. 3 lett. b, c 3 L’importatore annuncia all’Ufficio entro due giorni lavorativi ogni importazione con i seguenti dati: b. trattandosi di prodotti fitosanitari:
1. la marca del prodotto rispettivamente la sua designazione commerciale
(art. 17b lett. a),
2. il numero d’ordine (art. 17b lett. h);
c. trattandosi di concimi: la designazione del tipo di concime e il suo numero conformemente all’elenco di cui all’articolo 17e;
Art. 38b cpv. 1 1 Il commercio con materie ausiliarie dell’agricoltura iscritte nella lista dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 17a o che corrispondono a un tipo di concime iscritto nell’elenco di cui all’articolo 17e è consentito unicamente negli imballaggi originali, fatto salvo l’articolo 48c, in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal respon- sabile della commercializzazione nel paese di provenienza e in osservanza degli one- ri.
17 RS 910.1
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Art. 38c Clausola di salvaguardia Se sussiste il sospetto che un prodotto iscritto nella lista dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 17a o che corrisponde a un tipo di concime iscritto nell’elenco di cui all’articolo 17e espone a grave e imminente pericolo la salute, l’Ufficio prende le opportune misure. In particolare può vietare provvisoriamente, fino a chiarimento della questione, il commercio del prodotto.
Art. 48c cpv. 1 1 Le materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV possono essere im- portate unicamente nel loro imballaggio originale. Sono riservate modifiche all’im- ballaggio originale che concernono indicazioni o elementi destinati esclusivamente a contrassegnare i canali di distribuzione.
Art. 74 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Le decisioni concernenti l’importazione di concimi di cui all’articolo 3a LV so- no impugnabili conformemente alla legislazione sull’agricoltura.
2. Ordinanza del 9 giugno 1986 18 sulle sostanze
Sostituzione di espressioni Negli articoli 21 capoverso 1 lettera c, 59 lettera a e 60 capoversi 1 e 3 lettera a le espressioni del tipo «fertilizzanti (concimi) e prodotti ad essi (loro) equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi». Negli articoli 20 capoverso 1 lettera a, 21 capoversi 1bis e 4, 59 lettera a e 64 capo- verso 3 lettera b l’espressione «ordinanza del 26 gennaio 1994 sui concimi» è so- stituita con l’espressione «ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi».
Allegato 4.5 Sostituzione di espressioni Nel titolo e nei numeri 21, 25 capoversi 1 lettere c-f e 5, 31 capoverso 1 e 33 capo- versi 1, 3 e 4 le espressioni del tipo «fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».
Numero 1 capoverso 2 lettere a, b, periodo introduttivo e d-g nonché 3-5
2 a. concimi aziendali: colaticcio, letame, liquame proveniente dai mucchi di
letame, prodotti della separazione dei liquami, liquame di silo e deiezioni simili provenienti da aziende di allevamento di animali, trattati o meno; b. concimi a base di rifiuti di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
18 RS 814.013
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d. additivi per concimi (prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione); e. agenti compostanti (prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici); f. ammendanti (prodotti che migliorano le proprietà del terreno); g. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (prodotti che, me- diante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione).
3 Ex capoverso 4
4 Ex capoverso 5
5 Ex capoverso 6
Numero 25 capoverso 1 lettere a e g
1 I compiti e le competenze dell’UFAG sono i seguenti:
a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi (n. 1 cpv. 2 e 3); g. riscuotere gli emolumenti previsti dall’ordinanza del 18 ottobre 200019 con- cernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Numero 3a 3a Esportazione di concimi a base di rifiuti L’esportazione di concimi a base di rifiuti di origine vegetale e animale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico sottostà alle convenzioni e decisioni deter- minanti del diritto internazionale nonché alle prescrizioni nazionali concernenti il traffico transfrontaliero dei rifiuti.
3. Ordinanza del 28 ottobre 1998 20 sulla protezione delle acque
Allegato 4 Sostituzione di espressioni Nei numeri 212 periodo introduttivo e lettera a, 221 capoverso 2 e 222 capoverso 2 le espressioni del tipo «fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati» sono sostituite con il termine unico «concimi».
19 RS 910.11 20 RS 814.201
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4. Ordinanza del 25 agosto 1999 21 sull’immissione deliberata nell’ambiente
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 13 capoverso 2 lettera f l’espressione «ordinanza del 26 gennaio 1994 sui concimi» è sostituita con l’espressione «ordinanza del 10 gennaio 2001 sui con- cimi».
5. Ordinanza del 22 settembre 1997 22 sull’agricoltura biologica
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 12 capoverso 2 l’espressione «concimi e i prodotti equivalenti» è so- stituita con il termine «concimi».
6. Ordinanza del 30 novembre 1992 23 sulle foreste
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 27 capoverso 1 l’espressione «fertilizzanti e di prodotti equiparati» è sostituita con il termine «concimi».
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21 RS 814.911 22 RS 910.18 23 RS 921.01
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