AS 2001 985
Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina
Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)
del 28 febbraio 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 21 del decreto federale del 4 ottobre 19911 concer- nente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino), ordina:
Capitolo 1: Organizzazione e compiti Sezione 1: Costruttori
Art. 1 Competenze 1 I progetti della NFTA conformemente all’articolo 5bis del decreto sul transito alpi- no sono realizzati dalle seguenti imprese (costruttori): a. asse del San Gottardo: Ferrovie federali svizzere (FFS), mentre la progetta- zione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di pro- getto. b. asse del Lötschberg: BLS Ferrovia del Lötschberg SA (BLS), mentre la pro- gettazione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di progetto. c. raccordo della Svizzera orientale (galleria di base dello Zimmerberg e col- legamento tra la linea che costeggia la riva sinistra del lago di Zurigo e la linea del San Gottardo): FFS, mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera o parti di essa sono assegnate a un’organizzazione di progetto conformemente alla lettera a. d. ampliamento della tratta San Gallo - Arth-Goldau: FFS, Ferrovie del Sud- Est (SOB) e Ferrovie Lago di Costanza-Toggenburgo (BT). e. sistemazione Surselva: Ferrovie retiche (RhB) e Ferrovia Furka-Oberalp (FO).
2 Le FFS e la BLS eseguono inoltre l’adattamento al resto della rete ferroviaria
conformemente all’articolo 9 del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino. 3 I costruttori attuano le istruzioni e gli obiettivi delle autorità federali e tengono conto degli interessi dei futuri gestori.
RS 742.104.1 1 RS 742.104
2000-2417 985
Ordinanza sul transito alpino RU 2001
Art. 2 Utilizzazione dei crediti 1 Nella pianificazione e nell’esecuzione dei progetti della NFTA, i costruttori impie- gano con parsimonia i mezzi finanziari stanziati dalla Confederazione. 2 I costruttori devono controllare costantemente i provvedimenti volti a rispettare i vari crediti d’opera conformemente al decreto dell’8 dicembre 19992 sul finanzia- mento del transito alpino e applicarli fatta salva una modifica di progetto subordi- nata ad autorizzazione. I lavori corrispondenti devono essere documentati. 3 Se si prevede che detti crediti d’opera non possono essere rispettati, i costruttori sono tenuti a sottoporre provvedimenti compensativi all’Ufficio federale dei tra- sporti (Ufficio federale). In particolare, illustrano le conseguenze sull’ordinazione della Confederazione.
Art. 3 Contabilità 1 Ogni costruttore tiene una contabilità propria per la progettazione e l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-c. 2 Salvo disposizione contraria delle istruzioni di cui all’articolo 9 o di altri atti ema- nati in virtù della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie o della legge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere, la contabilità è disci- plinata dal Codice delle obbligazioni5.
Art. 4 Acquisti pubblici L’aggiudicazione da parte dei costruttori di commesse di forniture, di servizi e di costruzioni nell’ambito del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino è retta, analogamente ai rispettivi acquisti delle FFS, dalla normativa federale sugli acquisti pubblici.
Art. 5 Accesso ai documenti e rilascio di informazioni; obbligo di notifica 1 I costruttori consentono alle autorità di vigilanza federali di accedere a tutti i do- cumenti e le informano in modo completo. Previa autorizzazione della rispettiva autorità di vigilanza, hanno accesso ai documenti e alle informazioni anche i consu- lenti e i periti di cui agli articoli 10 e 14. 2 In caso di eventi con ripercussioni notevoli sulle prestazioni, sui costi e sulle sca- denze, i costruttori informano senza indugio l’Ufficio federale e gli comunicano i provvedimenti adottati o previsti. I dettagli sono disciplinati nelle istruzioni di cui all’articolo 9.
2 FF 2000 136 3 RS 742.101 4 RS 742.31 5 RS 220
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Art. 6 Informazione 1 Nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei singoli progetti della NFTA, i costruttori forniscono regolarmente informazioni e consulenza ai Cantoni, alle re- gioni e ai Comuni interessati. L’Ufficio federale e, se del caso, altri servizi federali devono essere coinvolti. 2 Previo accordo con l’Ufficio federale, ogni costruttore provvede all’informazione e alle relazioni pubbliche relative ai progetti che gli sono stati assegnati.
Art. 7 Convenzioni fra la Confederazione e i costruttori 1 La Confederazione disciplina mediante convenzioni i rapporti con i costruttori.
2 Le convenzioni comprendono in particolare le ordinazioni della Confederazione
per i progetti di cui all’articolo 1.
3 Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio federale.
Sezione 2: Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 8 Compiti Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (Dipartimento) ha in particolare i seguenti compiti: a. rappresenta gli interessi della Confederazione in quanto committente dei progetti della NFTA; b. emana istruzioni relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti, non- ché al rendiconto; c. con la partecipazione degli uffici interessati, conduce le trattative volte alla conclusione delle convenzioni fra la Confederazione e i costruttori, sempre- ché non deleghi tale compito all’Ufficio federale.
Art. 9 Istruzioni del Dipartimento 1 Le istruzioni del Dipartimento relative alla sorveglianza e alla direzione dei pro- getti nonché al rendiconto riguardano in particolare: a. la struttura uniforme e trasparente del programma NFTA; b. la struttura e la tenuta della contabilità; c. la forma, il contenuto e la periodicità del rendiconto. 2 D’intesa con il Dipartimento, l’Ufficio federale può ridurre in modo adeguato, in casi motivati, le esigenze relative alle istruzioni per i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d ed e.
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Art. 10 Organo consultivo e commissioni 1 Per svolgere i propri compiti e preparare decisioni importanti, il Dipartimento può istituire un organo consultivo.
2 Può istituire commissioni conformemente all’ordinanza del 3 giugno 19966 sulle
commissioni.
Sezione 3: Ufficio federale dei trasporti
Art. 11 Compiti 1 L’Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la rea- lizzazione dei progetti della NFTA nell’ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servi- zi federali non sono competenti in materia.
2 In particolare si occupa di:
a. applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorve- glianza dei progetti, nonché al rendiconto; b. gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l’assegnazione dei mezzi finanziari nell’ambito dei crediti d’opera conformemente al decreto dell’8 dicembre 19997 sul fi- nanziamento del transito alpino; c. amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al rela- tivo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parla- mento; d. determinare l’indice del rincaro conformemente all’articolo 12; e. rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari; f. decidere dell’applicazione di provvedimenti compensativi; g. istruire le procedure d’approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in con- sultazione; h. coordinare i costruttori; i. coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali. 3 Per il resto, nell’ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l’Ufficio fede- rale svolge l’attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
6 RS 172.31 7 FF 2000 136 8 RS 742.140
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Art. 12 Rincaro 1 L’Ufficio federale determina l’indice del rincaro dopo aver sentito i costruttori e d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. 2 In caso di commesse di costruzioni e di servizi, al momento dell’esecuzione occor- re tenere conto del rincaro effettivo rispetto alla base di calcolo stipulata nel con- tratto.
Art. 13 Informazioni e relazioni pubbliche 1 L’Ufficio federale informa e consulta regolarmente i Governi dei Cantoni interessati.
2 Provvede in modo appropriato all’informazione e alle relazioni pubbliche nell’am- bito della NFTA; in caso di necessità si accorda con il Dipartimento.
Art. 14 Sostegno esterno Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Ufficio federale può istituire gruppi di lavo- ro e gruppi peritali e, se del caso, avvalersi di ulteriori sostegni esterni.
Sezione 4: Controllo federale delle finanze
Art. 15 Coordinamento delle attività di controllo della Confederazione 1 Il Controllo federale delle finanze (CDF) decide del coordinamento fra il suo pro- gramma di controllo annuale e le attività di controllo pianificate dall’Ufficio fede- rale. 2 Il CDF e l’Ufficio federale si informano reciprocamente sui risultati dei controlli.
Art. 16 Coordinamento con attività di controllo di terzi 1 Sotto la direzione del CDF, l’Ufficio federale e il CDF si adoperano per coordinare i loro controlli con quelli degli organi di revisione dei costruttori. 2 Vi è uno scambio regolare di informazioni in merito ai risultati dei controlli.
Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Piano settoriale AlpTransit e progetti preliminari
Art. 17 Oggetto 1 Il piano settoriale comprende i principali elementi territoriali – in particolare i trac- ciati – dei progetti preliminari approvati, nonché delle altre componenti del pro- gramma NFTA conformemente all’articolo 8bis del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino.
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2 Le esigenze formali e materiali del piano settoriale AlpTransit sono rette dall’arti- colo 15 dell’ordinanza del 28 giugno 20009 sulla pianificazione del territorio.
3 Il progetto preliminare comprende:
a. un rapporto tecnico che giustifichi la variante scelta nonché, nei casi di cui all’articolo 19, un raffronto delle varianti; b. un programma di costruzione; c. un piano d’insieme 1:50 000; d. i piani di situazione 1:10 000; e. i profili longitudinali 1:1000/100; f. i profili trasversali caratteristici 1:200; g. i profili trasversali normali 1:50; h. le sezioni orizzontali e i profili longitudinali geologici; i. un rapporto di pianificazione del territorio sulla compatibilità del progetto preliminare con gli obiettivi, i principi e le pianificazioni ai sensi della legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio; k. un rapporto relativo all’esame dell’impatto sull’ambiente, seconda fase, compreso un concetto d’utilizzazione del materiale e un capitolato d’oneri per l’esame dell’impatto sull’ambiente, terza fase (indagine principale); e l. una valutazione dei costi con una precisione di +/– 20 per cento al massimo.
Art. 18 Grado di precisione 1 Il progetto preliminare dev’essere definito con i servizi federali e con i Cantoni in modo tale da evitare che durante la procedura di approvazione dei piani si registrino divergenze di oltre 100 m rispetto al tracciato delle tratte a cielo aperto, ai raccordi principali e alle aree dei terminali. Se per i tracciati sotterranei si prevedono diver- genze maggiori, queste sono indicate e giustificate. 2 Il progetto preliminare deve essere conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia ferroviaria e alle norme tecniche riconosciute.
Art. 19 Varianti 1 D’intesa con l’Ufficio federale, i costruttori possono presentare delle varianti se il tracciato non può essere definito con i servizi federali e con i Cantoni prima del- l’elaborazione del progetto preliminare. 2 Per la stessa tratta possono essere presentate al massimo due varianti del progetto preliminare. 3 Entrambe le varianti devono essere presentate nello stesso stato di pianificazione. I tracciati previsti devono essere raffrontati, segnatamente per quanto concerne i costi,
9 RS 700.1 10 RS 700
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le conseguenze a livello d’esercizio, di tecnica e di scadenzario, nonché le ripercus- sioni sul territorio e sull’ambiente.
Art. 20 Procedura 1 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare di cui all’articolo 17 sono sottoposti alla consultazione dei Cantoni e dei Comuni e alla partecipazione della popolazione. 2 Fatte salve le disposizioni seguenti, la procedura di approvazione del piano setto- riale e del progetto preliminare è retta dalla legge del 22 giugno 197911 sulla pianifi- cazione del territorio e dalla relativa ordinanza del 28 giugno 200012.
Art. 21 Coinvolgimento dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali 1 Di norma, il termine per la procedura di consultazione dei Cantoni è di tre mesi; tale termine può essere prorogato di un mese se motivi importanti lo giustificano. 2 Il Cantone sente i Comuni e le regioni di pianificazione interessati e nel parere tra- smesso all’Ufficio federale si pronuncia anche sulle loro posizioni. 3 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare sono sottoposti contemporaneamente al Cantone e ai servizi federali interessati. Questi si pronunciano in merito entro un mese dalla consegna dei pareri dei Cantoni all’Uf- ficio federale.
Art. 22 Partecipazione della popolazione 1 Conformemente all’articolo 4 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la popolazione ha la possibilità di partecipare alla procedura di appro- vazione del piano settoriale e dei progetti preliminari. 2 A tal fine, il progetto di piano settoriale e i progetti preliminari sono esposti al pubblico durante 30 giorni nei Comuni interessati. 3 I pareri sul progetto di piano settoriale e sui progetti preliminari devono essere inoltrati all’Ufficio federale entro il termine fissato nella pubblicazione.
Art. 23 Approvazione 1 Il piano settoriale e il progetto preliminare sono sottoposti congiuntamente all’ap- provazione del Consiglio federale. 2 Eccezionalmente, il Consiglio federale può approvare parti del progetto prelimina- re e del piano settoriale se: a. non pregiudicano il tracciato in tratte non ancora definite; e b. la loro realizzazione costituisce una condizione indispensabile per rispettare i tempi di costruzione pianificati per le nuove linee.
11 RS 700 12 RS 700.1 13 RS 700
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Sezione 2: Progetti messi in consultazione
Art. 24 Vincolo del progetto preliminare I progetti messi in consultazione devono essere elaborati nell’ambito dei progetti preliminari approvati.
Art. 25 Procedura 1 La procedura di approvazione dei progetti messi in consultazione è retta dalla leg- ge federale del 20 dicembre195714 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio
200015 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.
2 L’approvazione dei piani di un progetto messo in consultazione presuppone
l’approvazione del progetto preliminare.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. l’ordinanza del 30 novembre 199216 sulle competenze degli organi della
Confederazione e delle ferrovie incaricati dell’esecuzione dei decreti federali sul transito alpino;
2. l’ordinanza del 20 gennaio 199317 concernente l’approvazione dei progetti
secondo il decreto federale sul transito alpino; e
3. l’ordinanza del 1° settembre 199318 sui costi speciali di costruzione della
ferrovia transalpina.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.
28 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 742.101 15 RS 742.142.1 16 RU 1993 54, 1994 406 2624, 1999 704 17 RU 1993 719 18 RU 1993 2527
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