AS 2002 1183
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Modifica del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 aprile 19851 concernente il trasporto di merci pericolose su stra- da è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 27a Sezione 9: Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l’estero
Art. 27a Comunicazione di infrazioni e collaborazione con l’estero 1 Se in occasione di un controllo stradale la polizia riscontra infrazioni gravi o ripe- tute alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, lo comunica: a. all’autorità cantonale competente e all’Ufficio federale dei trasporti, se si tratta di un veicolo immatricolato in Svizzera o di un’azienda con sede in Svizzera; b. all’autorità competente dello Stato di immatricolazione, se si tratta di un vei- colo immatricolato nell’UE o di un’azienda con sede nell’UE. 2 L’Ufficio federale riceve le comunicazioni di Stati membri dell’UE in merito a in- frazioni gravi o ripetute alle prescrizioni sul trasporti di merci pericolose commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da aziende con sede in Svizzera nonché in me- rito alle misure adottate e trasmette tali comunicazioni all’autorità cantonale com- petente. 3 Gli organi di polizia del Cantone sul cui territorio è stato riscontrato, in occasione di un controllo stradale, che un veicolo immatricolato nell’UE o un’azienda con se- de nell’UE ha infranto gravemente o ripetutamente le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, possono chiedere allo Stato di immatricolazione informazioni per- tinenti e l’adozione di misure appropriate. 4 Se lo Stato di immatricolazione esegue, sulla base di una domanda di cui al capo- verso 3, un controllo presso un’azienda, l’autorità cantonale di immatricolazione può chiedere che le sia reso noto il risultato.
1 RS 741.621
2000-2531 1183
Trasporto di merci pericolose su strada RU 2002
Art. 27b Comunicazioni a scopi statistici 1 Al più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno civile, gli organi di polizia co- municano all’Ufficio federale: a. se possibile, il volume registrato o stimato dei trasporti stradali di merci pe- ricolose (in tonnellate trasportate o in tonnellate per chilometro); b. il numero di controlli eseguiti; c. il numero di veicoli controllati (indicando se sono immatricolati in Svizzera, in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo); d. il numero e il tipo di infrazioni constatate; e. il numero e il tipo di sanzioni inflitte.
2 Le comunicazioni sono trasmesse nella forma prescritta dall’Ufficio federale.
3 L’Ufficio federale trasmette ogni anno le comunicazioni alla Commissione del-
l’UE.
Titolo prima dell’art. 28 Sezione 10: Disposizioni penali
Titolo prima dell’art. 34 Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 34 cpv. 2 2 Esse provvedono affinché una parte rappresentativa dei trasporti di merci pericolo- se su strada sia sottoposta a controlli.
Art. 34a Svolgimento dei controlli 1 La polizia incaricata della sorveglianza della circolazione stradale esegue i con- trolli di cui all’articolo 34 capoverso 2 per sondaggio e in un lasso di tempo ragio- nevole sulla base di una lista di controllo dell’Ufficio federale. 2 I controlli stradali sono eseguiti in luoghi nei quali i veicoli su cui sono riscontrate infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose possono essere riportati a uno stato conforme alle prescrizioni oppure immobilizzati sul posto senza pericolo per la sicurezza. 3 Le autorità di polizia consegnano al conducente del veicolo una copia della lista di controllo compilata o un certificato di controllo. 4 Le autorità cantonali eseguono controlli presso le aziende di speditori, vettori e destinatari. 5 Se in occasione di un controllo presso un’azienda sono riscontrate una o più infra- zioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve
Trasporto di merci pericolose su strada RU 2002
essere riportato a uno stato conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l’azienda. 6 In occasione di controlli stradali o presso le aziende di speditori, vettori e destina- tari, possono essere richiesti campioni di merce o d’imballaggio e vietati trasporti o confiscati imballaggi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz