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AS 2002 1768

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 27 giugno 2002

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Inserimento di una nuova agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 3.—

foraggio per animali diversi da quelli da reddito1 2

1 L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. 2 Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e ca- prina, nonché i conigli e il pollame domestico.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1o giugno 2002.

27 giugno 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 631.146.31

1768 2002-1295