AS 2002 1796
Decreto federale concernente il Trattato tra la Svizzera e la Thailandia sul trasferimento dei delinquenti
Decreto federale concernente il Trattato tra la Svizzera e la Thailandia sul trasferimento dei delinquenti
del 14 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 19992, decreta:
Art. 1 1 Il Trattato tra la Svizzera e la Thailandia sul trasferimento dei delinquenti firmato il 17 novembre 1997 è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 8 marzo 2000 Consiglio nazionale, 14 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1999 3759
1796 2000-1374