AS 2002 2056
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 marzo 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 lett. d
3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:
d. tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.
Art. 6 cpv. 3 lett. d
3 Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni:
d. elabora, d’intesa con i dipartimenti competenti, la politica internazionale di sicurezza e di disarmo.
Art. 7 cpv. 2 lett. b 2 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:
b. attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni;
1 RS 172.211.1
2056 2002-0337
Organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri RU 2001
II La presente modifica entra in vigore il 1o agosto 2002.
26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz