AS 2002 213
Ordinanza concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul sostegno del prezzo del latte è modificata co- me segue:
Art. 8a Aiuto per il latte intero in polvere e per il latte condensato 1 La Confederazione versa un aiuto per il latte intero in polvere indigeno trasformato nella propria azienda, se si rinuncia all’importazione all’aliquota di dazio dei con- tingenti. L’aiuto è versato anche quando il latte intero in polvere è prodotto nella propria azienda con latte indigeno. 2 L’aiuto è stabilito per ogni chilogrammo netto di latte intero in polvere con un contenuto in grasso di latte del 26 per cento. 3 Il latte condensato prodotto con latte indigeno è equiparato al latte intero in pol- vere.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.2
2001-1905 213