AS 2002 2997
Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni)
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni)
Modifica del 23 marzo 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 agosto 19991; visto il parere del Consiglio federale del 20 marzo 20002, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19913 concernente l’aiuto alle vittime di reati è mo- dificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 64bis e 64ter della Costituzione federale4, ...
Art. 5 cpv. 4 secondo e terzo periodo e cpv. 5 4 ... (il secondo periodo concerne soltanto il testo francese). Un confronto può esse- re ordinato se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in al- tro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige impera- tivamente. 5 In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vit- tima può essere ordinato soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123 e 124 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2000-0858 2997
Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni. LF RU 2002
Sezione 3a: Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale
Art. 10a Definizione del minore Per minore ai sensi degli articoli 10b-10d s’intende la vittima che al momento del- l’apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.
Art. 10b Confronto tra il minore e l’imputato 1 In caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non devono mettere a con- fronto il minore con l’imputato. 2 In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico. 3 È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
Art. 10c Audizione del minore 1 Durante tutto il procedimento, il minore non può essere sottoposto, di regola, a più di due audizioni. 2 La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta da un funzio- nario inquirente formato allo scopo, in presenza di uno specialista. Le parti esercita- no i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio. L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video. La persona incaricata del- l’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rap- porto. 3 È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’in- chiesta o nell’interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni del capo- verso 2 sono applicabili. 4 L’autorità può derogare all’articolo 7 capoverso 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia nel caso in cui quest’ultima possa esercitare un’influenza de- terminante sul minore.
Art. 10d Non luogo a procedere 1 L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente de- cidere il non luogo a procedere se: a. l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale chiaramente sull’interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale e b. il minore o, in caso d’incapacità di discernimento, il suo rappresentante le- gale vi acconsente.
Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni. LF RU 2002
2 In caso di non luogo a procedere secondo il capoverso 1, l’autorità competente
provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore. 3 Contro la decisione di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla corte di cassazione penale del Tribunale fede- rale. L’imputato, il minore5 o il suo rappresentante legale e il procuratore sono le- gittimati a ricorrere.
Art. 18 cpv. 1 1 La Confederazione promuove la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime. Tiene conto dei bisogni particolari dei minori vittime di reati contro l’integrità sessuale. Accorda relativi aiuti finanzia- ri.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 marzo 2001 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2001.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2002.
8 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC)
6 FF 2001 1172