AS 2002 3710
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),
Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione internazionale Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un’orga- nizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capo- verso 1 lettera c numero 2 LAVS.
Art. 1a cpv. 1 1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un con- tratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.
Art. 1b frase introduttiva Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’arti- colo 1a capoverso 2 lettera a LAVS: ...
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Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva
1 Adempiono le condizioni di cui all’articolo 1a capoverso 1 LAVS per un periodo
di tempo relativamente breve le persone che: ...
Art. 4 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni internazionali Gli istituti di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell’articolo 1b lettera c sono equiparate alle assicurazioni statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera b LAVS.
Art. 32 cpv. 3 3 Una copia della decisione di condono dev’essere notificata al Cantone di domici- lio; questo può fare opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA o impugnare la deci- sione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.
Art. 50 Concetto dell’anno intero di contribuzione Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto pe- riodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
Art. 52d frase introduttiva Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente: ...
Art. 66bis cpv. 2 2 Gli articoli 87–88bis OAI4 sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
Art. 67 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante le- gale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l’autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
4 RS 831.201
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Art. 68 cpv. 3 frase introduttiva e lett. b e c 3 La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnata- mente: b. alla terza persona o all’autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita; c. all’assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire presta- zioni.
Art. 69bis cpv. 2 Abrogato
Art. 69ter Accertamento della grande invalidità Gli articoli 69–72bis OAI5 sono applicabili per analogia.
Art. 71bis, 76 e 76bis Abrogati
Titolo prima dell’art. 77 VI. Ricupero e impossibilità di restituzione
Art.78 e 79 Abrogati
Art. 79ter Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi Gli articoli 77 e 79bis sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.
VII. (Art. 79quater) Abrogato
Art. 81 e 82 Abrogati
Art. 95 cpv. 1 1 Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell’articolo 70 LAVS.
5 RS 831.201
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Art. 112 Abrogato
Art. 113 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell’arti- colo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.
Art. 115 cpv. 1 1 I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi ri- spondono dei danni a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell’arti- colo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantisco- no rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cas- sa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.
Art. 118 cpv. 1 e 3 secondo periodo 1 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge. 3 ... Gli studenti domiciliati all’estero assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.
Art. 127 e 128 Abrogati
Art. 138 cpv. 3 3 Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell’attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.
Art. 141 cpv. 2 e 3 2 L’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’es- tratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia me- diante decisione. 3 Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la ri- chiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicu- rato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
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Art. 165 cpv. 1 lett. a 1 Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti: a. le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei da- tori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la conta- bilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni d’esecuzione nonché le istruzioni dell’Ufficio federale;
M. (Art. 172 e 173) Abrogati
Art. 176 cpv. 1 primo periodo e 5 1 Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell’articolo 76 LPGA e dell’articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. ...
5 Abrogato
Art. 200 Competenze particolari Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all’estero, l’autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell’assicurato.
Art. 200bis Abrogato
Art. 201 Competenze delle autorità in materia di ricorso 1 L’Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono auto- rizzati a impugnare le decisioni dell’autorità di ricorso con ricorso di diritto ammini- strativo al Tribunale federale delle assicurazioni. 2 Le decisioni dell’autorità di ricorso sono notificate loro mediante invio raccoman- dato.
Art. 202 Abrogato
Art. 203 Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell’Ufficio federale Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con ricorso di diritto amministrativo, tranne nei casi di cui all’articolo 101ter capoverso 1 LAVS.
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Art. 203a Abrogato
Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995, lett. d cpv. 5 5 I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un’autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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