AS 2002 3720
Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC)
Ordinanza sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell’interno, ordina:
I L’ordinanza del 1° ottobre 19991 sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3
3 D’intesa con l’UFAS, l’UCC presenta ogni anno un rendiconto delle spese da ad-
debitare al Fondo di compensazione giusta gli articoli 95 LAVS2, 66 LAI3 e 29 della legge federale del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG).
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger