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AS 2002 3923

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell'esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 settembre 19631 concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza si applica ai lavori per scavi, pozzi e simili

eseguiti da imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF.

Art. 7 cpv. 1

1 La manipolazione di esplosivi e mezzi d’accensione e lo sparo delle

mine saranno affidati soltanto a persone sperimentate e a conoscenza delle prescrizioni dell’ordinanza del 27 novembre 20003 sugli esplo- sivi.

Art. 30 Deroghe L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere misure diverse da quelle prescritte dalla pre- sente ordinanza

Art. 31 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 und 113 LAINF.

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