AS 2002 408
AS 2002 408
Codice penale svizzero (Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura)
Modifica del 5 ottobre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001, decreta:
I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:
1bis. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mo- strano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
3bis. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la de- tenzione sino a un anno o con la multa. Gli oggetti sono confiscati.