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AS 2002 4188

Regolamento della Fondazione Gleyre

Regolamento della Fondazione Gleyre (Legato Strohl-Fern)

Modifica del 9 dicembre 2002

Il Consiglio federale decreta:

I Il Regolamento del 25 gennaio 19491 della Fondazione Gleyre è modificato come segue:

Art. 4 1 Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Arte funge da Commissione della Fondazione Gleyre. Esso si compone di tre membri, ciascuno dei quali rappresenta uno dei seguenti settori: letteratura, musica e arti visive.

2 Il presidente della Fondazione Pro Arte presiede anche la Commissione.

3 Se il caso lo richiede, la Commissione può farsi coadiuvare da altri esperti nel trattamento delle domande. 4 La segreteria è gestita da un collaboratore dell’Ufficio federale della cultura (Sezione arte e design).

Art. 5

1 La Commissione dispone liberamente dei redditi del capitale conformemente alla

volontà del testatore. Essa sostiene segnatamente artisti particolarmente dotati domi- ciliati in Svizzera.

2 Il sostegno avviene mediante l’assegnazione di contributi a lavori e progetti.

3 A qualità equivalente, è data priorità agli artisti che vivono in condizioni economi- che modeste o che si trovano in difficoltà.

4 La stessa persona può beneficiare di un sussidio solo tre volte in tutto.

Art. 6 La Commissione si riunisce di norma due volte all’anno, ma almeno una volta ogni anno. Il presidente designa il luogo e la data delle sedute.

1 RS 442.12

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Regolamento della «Fondazione Gleyre» RU 2002

Art. 8 La Commissione delibera validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

Art. 9 Il presidente: a. convoca le sedute della Commissione; b. rappresenta il fondo nei confronti di terzi e s’impegna con la sua firma; c. provvede all’esecuzione delle decisioni della Commissione; d. sorveglia l’attività del segretario.

Art. 10 Il segretario: a. redige i verbali; b. sottopone ad attento esame le domande di sussidi e prepara gli oggetti da discutere nelle sedute; c. sbriga la corrispondenza, tiene la contabilità, provvede ai controlli e versa i sussidi.

Art. 11 I membri della Commissione e gli esperti che la coadiuvano ricevono un’indennità di viaggio e di seduta conformemente alle disposizioni vigenti per i membri delle Commissioni federali.

Art. 12 Le domande di sussidi ai sensi dell’articolo 5 possono essere inoltrate alla segrete- ria: a. dagli artisti stessi; b. dalle grandi associazioni di artisti svizzeri; c. dai governi cantonali; d. dalle amministrazioni comunali e parrocchiali; e. da altri enti o associazioni di diritto pubblico o privato.

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Regolamento della «Fondazione Gleyre» RU 2002

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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