AS 2002 459
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 22 marzo 2002
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 1 numero 13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.
22 marzo 2002 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch