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AS 2002 83

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS (Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS)

del 14 novembre 2001

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale fede- rale (OPers), ordina:

Art. 1 Disposizioni generali La presente ordinanza definisce le condizioni per l’assegnazione delle funzioni par- ticolari del DDPS a una classe di stipendio secondo l’articolo 36 OPers.

Art. 2 Basi per la valutazione 1 I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione. La valutazione della funzione tiene inoltre conto dell’estensione della specializza- zione, della diversità e della complessità dei compiti nonché delle esigenze in mate- ria di condotta. 2 I compiti definiti nella descrizione della funzione costituiscono la base per la va- lutazione della funzione. Se una funzione comprende compiti di varia natura, la valutazione della funzione si fonda in primo luogo sui compiti che assorbono la parte preponderante del tempo di lavoro. Gli altri compiti sono adeguatamente con- siderati. 3 Le funzioni caratterizzate da condizioni e compiti paragonabili hanno la medesima valutazione. Per le funzioni presenti in un’unità organizzativa soltanto in maniera isolata sono eseguiti confronti con altre unità organizzative. 4 La supplenza permanente e integrale è di regola rimunerata con una classe di sti- pendio supplementare. 5 Qualora per un posto fosse richiesta una formazione specifica, questo requisito è di regola considerato soddisfatto se è stato superato il corrispondente esame finale. 6 Nell’ambito della presente ordinanza, per l’assegnazione delle singole funzioni a una classe di stipendio possono essere applicati strumenti di valutazione della fun- zione più particolareggiati.

RS 172.220.111.343.1 1 RS 172.220.111.3; RU 2001 2206

2001-2332 83

Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2002

Art. 3 Elenco delle funzioni Le valutazioni delle funzioni figurano nell’allegato.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 maggio 19892 concernente le condizioni di nomina e di promo- zione relative alle funzioni particolari del DMF è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

14 novembre 2001 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

2 Non pubblicata nella RU.

Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2002

Allegato (art. 3)

Funzioni particolari del DDPS

Classe Numero Funzione di stipendio

Servizio di sorveglianza aerea

1 Controllore delle rotte aeree 5

Collaboratori in possesso di un attestato federale di capacità o che hanno concluso con successo una formazione equi- pollente, durante l’istruzione a operatori di sistema e nel periodo di prova.

2 Controllore delle rotte aeree 11

Controllori delle rotte aeree che hanno superato l’esame di operatore di sistema e che svolgono la pertinente attività.

3 Controllore delle rotte aeree 12

Controllori delle rotte aeree che hanno superato l’esame per la centrale d’impiego o l’esame preliminare di controllore delle rotte aeree di stazione radar e che svolgono la perti- nente attività.

4 Controllore delle rotte aeree di stazione radar 16

Controllori delle rotte aeree che hanno superato l’esame di controllore delle rotte aeree di stazione radar e che svolgo- no la pertinente attività in una stazione radar o in una cen- trale d’impiego.

5 Controllore delle rotte aeree di stazione radar 17

Controllori delle rotte aeree di stazione radar ai quali nella centrale d’impiego sono affidati compiti più variati, segna- tamente la collaborazione nell’ambito di valutazioni, nell’istruzione nonché nel trattamento degli affari.

6 Controllore delle rotte aeree di stazione radar 18

Controllori delle rotte aeree di stazione radar ai quali nella centrale d’impiego è affidata inoltre la direzione dell’esercizio operativo.

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Classe Numero Funzione di stipendio

Scuola guida

7 Maestro/maestra di guida 16

Maestri di guida titolari di una licenza federale per maestro conducente e di un’autorizzazione per maestri conducenti dell’UFTL, impiegati a tempo pieno in qualità di maestri di guida.

Cartografia

8 Cartografo/cartografa 16

Cartografi in possesso di un attestato federale di capacità o che hanno concluso con successo una formazione equipol- lente, ai quali sono affidati compiti inerenti alla cartografia topografica o tematica oppure che nel campo specialistico della cartografia militare svolgono lavori cartografici che pongono esigenze più elevate.

9 Cartografo/cartografa 18

Cartografi che eseguono compiti difficili nell’ambito della cartografia topografica, tematica o militare e che sono im- piegati in maniera versatile.

10 Maestro cartografo/maestra cartografa 19

Cartografi che eseguono lavori cartografici particolarmente difficili.

Personale istruttore

11 Ufficiale di professione 15

Aspiranti ufficiali di professione in possesso di una maturità o che hanno concluso con successo una formazione equi- pollente, durante lo studio di diploma alla Scuola militare superiore.

12 Ufficiale di professione 18

Aspiranti ufficiali di professione in possesso di un diploma universitario, durante il corso di diploma alla Scuola milita- re superiore.

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Classe Numero Funzione di stipendio

13 Ufficiale di professione 22

Ufficiali di professione che hanno assolto con successo l’istruzione di base e sono impiegati come capiclasse in scuole ufficiali, come comandanti di compagnia (cdt cp) in scuole e corsi oppure come ufficiali di professione d’unità (gruppo d’impiego 1).

14 Ufficiale di professione 22

Ufficiali di professione della musica militare impiegati in quanto tali.

15 Ufficiale di professione 24

Ufficiali di professione della musica militare impiegati in qualità di capi dell’esercizio/dell’istruzione della musica militare.

16 Ufficiale di professione 26

Ufficiali di professione impiegati in maniera versatile, nell’intera gamma della loro istruzione, come capiclasse in scuole ufficiali, come cdt cp in scuole e corsi, come ufficiali di professione d’unità oppure come aiuti di comando in settori militari centrali almeno a partire dal livello di divi- sione (gruppo d’impiego 2).

17 Ufficiale di professione 27

Ufficiali di professione che hanno assolto con successo il corso d’istruzione supplementare e che sono impiegati in qualità di comandanti (cdt) di piazze d’armi, cdt di stati maggiori incaricati delle prove, cdt della scuola guida dell’esercito, cdt del Centro per l’informazione e la comu- nicazione dell’esercito, sost cdt del Centro dottrina e istru- zione della fanteria, sost del capo del reclutamento, sost cdt di scuola oppure in qualità di capi di stato maggiore o di capigruppo presso il Centro d’istruzione per i quadri supe- riori dell’esercito di Lucerna (CIEL) e la Scuola militare superiore (SMS) (gruppo d’impiego 3).

18 Ufficiale di professione 28

Ufficiale di professione che ha assolto con successo il corso d’istruzione supplementare e che è impiegato in qualità di cdt del Centro d’istruzione per le truppe meccanizzate.

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Classe Numero Funzione di stipendio

19 Ufficiale di professione 29

Ufficiali di professione che hanno assolto con successo il corso d’istruzione supplementare e che sono impiegati in qualità di cdt di scuola, cdt di settore d’istruzione, cdt di corsi di formazione (SMS/CIEL), cdt della piazza d’armi di Thun, cdt di corsi di formazione della truppa, di corsi di stato maggiore e di corsi tecnici, cdt del simulatore di con- dotta (gruppo d’impiego 4).

20 Ufficiale di professione 30

Ufficiali di professione che hanno assolto con successo il corso d’istruzione supplementare e che sono impiegati in qualità di capi dell’istruzione della fanteria, cdt del Centro d’istruzione per il combattimento in montagna, cdt della Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito, cdt di regioni d’istruzione, capi istr UFIFA, sost del sottocapo di stato maggiore del personale insegnante/capo della Sezione della direzione del personale insegnante (gruppo d’impie- go 5).

21 Ufficiale di professione 31

Ufficiali di professione che hanno assolto con successo il corso d’istruzione supplementare e che sono impiegati in qualità di capi del reclutamento, cdt del Centro dottrina e istruzione della fanteria, capi dell’istruzione d’Arma, cdt del Centro d’addestramento tattico, sost cdt del CIEL (gruppo d’impiego 5).

22 Sottufficiale di professione 13

Aspiranti sottufficiali di professione che hanno concluso con successo un tirocinio della durata di almeno tre anni o una formazione equipollente e che rivestono il grado di sottufficiale superiore, durante l’istruzione di base a sottuf- ficiale di professione.

23 Sottufficiale di professione 15

Sottufficiali di professione che hanno assolto con successo l’istruzione di base e sono impiegati in qualità di insegnanti specialisti in scuole, corsi di formazione e corsi oppure in qualità di amministratori, maestri di guida dell’esercito, ca- pi dei servizi (gruppo d’impiego 1).

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Classe Numero Funzione di stipendio

24 Sottufficiale di professione 19

Sottufficiali di professione impiegati in maniera versatile, nell’intera gamma della loro istruzione, come insegnanti specialisti in scuole, corsi di formazione e corsi oppure in qualità di amministratori, maestri di guida dell’esercito, ca- pi dei servizi (gruppo d’impiego 2).

25 Sottufficiale di professione 20

Sottufficiali di professione che esercitano una funzione con elevate responsabilità a livello tecnico e d’istruzione (grup- po d’impiego 2).

26 Sottufficiale di professione 21

Sottufficiali di professione che hanno assolto con successo l’istruzione ad aiutante di stato maggiore di professione ed esercitano la funzione di aiutante di stato maggiore di pro- fessione (gruppo d’impiego 3).

27 Sottufficiale di professione 22

Sottufficiali di professione che hanno assolto con successo l’istruzione supplementare e sono impiegati in qualità di capiclasse presso la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito (SSPE) o in qualità di aiuti di comando di cdt scuola, cdt reg istr o capi istr (gruppo d’impiego 4).

28 Sottufficiale di professione 23

Sottufficiali di professione che hanno assolto con successo l’istruzione supplementare e sono impiegati in qualità di aiuti di comando/capicorso presso la SSPE oppure in qua- lità di aiuti di comando di un ispettore/direttore di un uffi- cio federale, di un capo dell’istruzione oppure nello Stato maggiore generale/nelle Forze terrestri /nelle Forze aeree (gruppo d’impiego 5).

Squadra di vigilanza

29 Pilota militare di professione 13

Aspiranti piloti durante l’istruzione presso la scuola per pi- loti delle Forze aeree.

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Classe Numero Funzione di stipendio

30 Pilota militare di professione 17

Piloti militari durante l’istruzione presso la scuola per piloti militari di professione.

31 Pilota militare di professione 24

Piloti militari di professione che hanno assolto con successo l’istruzione di base di pilota militare di professione e che sono impiegati nella Squadra di vigilanza.

32 Ufficiale specialista 19

Collaboratori impiegati nella Squadra di vigilanza in qualità di ufficiali specialisti oppure in qualità di operatori di bordo di professione.

33 Ufficiale specialista 20

Ufficiali specialisti o operatori di bordo di professione i cui compiti presentano esigenze particolarmente elevate.

34 Ufficiale specialista 22

Ufficiali specialisti o operatori di bordo di professione che nell’ambito delle Forze aeree svolgono autonomamente at- tività particolarmente difficili.

35 Capo specialista 26

Ufficiali specialisti o operatori di bordo di professione ai quali è affidata la direzione di un servizio specializzato.

36 Caposettore 28

Piloti militari di professione impiegati in qualità di capi- settore nella Squadra di vigilanza.

37 Comandante della Squadra di vigilanza 30

Pilota militare di professione che comanda la Squadra di vigilanza.

Direzioni degli esercizi

38 Dirigente d’esercizio 25

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio di piccole dimensioni dell’Ufficio federale delle intendenze delle For- ze terrestri (UFIFT) o dell’Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree (UFEFA).

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Classe Numero Funzione di stipendio

39 Dirigente d’esercizio 26

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio di medie dimensioni dell’UFIFT/UFEFA.

40 Dirigente d’esercizio 27

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio di medie dimensioni dell’UFIFT/UFEFA con esigenze tecniche e di condotta più elevate oppure comandanti di una regione del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF).

41 Dirigente d’esercizio 28

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio di grandi dimensioni dell’UFIFT/UFEFA oppure il comandante degli impianti di comando del CGF.

42 Dirigente d’esercizio 29

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio di grandi dimensioni dell’UFIFT/UFEFA con condizioni organizzati- ve e d’esercizio di varia natura e che richiede competenze a livello di condotta e tecnico più elevate.

43 Dirigente d’esercizio 30

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio di dimensio- ni molto grandi dell’UFIFT/UFEFA.

44 Dirigente d’esercizio 31

Dirigenti d’esercizio che dirigono un esercizio complesso di dimensioni molto grandi dell’UFIFT/dell’UFEFA che ri- chiede elevate competenze a livello di condotta e tecnico.

45 Sostituto/sostituta del/della dirigente d’esercizio 21

Collaboratori ai quali è affidata la supplenza di un dirigente d’esercizio (classe di stipendio 25) dell’UFIFT/UFEFA e che dirigono nel contempo una divisione d’esercizio.

46 Sostituto/sostituta del/della dirigente d’esercizio 22

Collaboratori ai quali è affidata la supplenza di un dirigente d’esercizio (classe di stipendio 26) dell’UFIFT/UFEFA e che dirigono nel contempo una divisione d’esercizio.

Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2002

Classe Numero Funzione di stipendio

47 Sostituto/sostituta del/della dirigente d’esercizio 23

Collaboratori ai quali è affidata la supplenza di un dirigente d’esercizio (classe di stipendio 27) dell’UFIFT/UFEFA e che dirigono nel contempo una divisione d’esercizio, oppu- re sostituti del comandante di una regione delle fortificazio- ni del CGF (classe di stipendio 27).

48 Sostituto/sostituta del/della dirigente d’esercizio 24

Collaboratori ai quali è affidata la supplenza di un dirigente d’esercizio (classe di stipendio 28) dell’UFIFT/UFEFA e che dirigono nel contempo una divisione d’esercizio, oppu- re sostituti del comandante degli impianti di comando del CGF (classe di stipendio 28).

49 Sostituto/sostituta del/della dirigente d’esercizio 25

Collaboratori ai quali è affidata la supplenza di un dirigente d’esercizio (classe di stipendio 29) dell’UFIFT/UFEFA e che dirigono nel contempo una divisione d’esercizio.

Corpo della guardia delle fortificazioni

50 Guardia delle fortificazioni 8

Collaboratori impiegati nel Corpo della guardia delle forti- ficazioni per compiti militari di sicurezza e/o per lavori di manutenzione.

Piazze di tiro

51 Custode di piazza di tiro 8

Collaboratori impiegati su una piazza di tiro per l’esercizio degli impianti, che eseguono lavori di manutenzione e di riparazione per i quali hanno assolto una formazione e ai quali sono affidati compiti di sicurezza.

52 Capo di piazza di tiro 10

Capi di piazze di tiro su piazze d’armi con impianti tecnici semplici e prescrizioni semplici concernenti la piazza di tiro, ai quali è assegnato personale ausiliario.

Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2002

Classe Numero Funzione di stipendio

53 Capo di piazza di tiro 11

Capi di piazze di tiro su piazze d’armi con impianti tecnici semplici e prescrizioni semplici concernenti la piazza di tiro, ai quali è assegnato personale ausiliario e i cui compiti presentano esigenze più elevate.

54 Capo di piazza di tiro 12

Capi di piazze di tiro i cui compiti presentano esigenze par- ticolarmente elevate, segnatamente: – la direzione di un esercizio di piazza di tiro su una gran- de piazza d’armi con piazze di tiro annesse, – la sorveglianza/direzione di servizi di sbarramento presso obiettivi situati in zone abitate o in occasione di tiri al di sopra di tali zone, – la direzione di un deposito centrale di bersagli, comprese le forniture alla truppa nonché la riparazione e la manu- tenzione del materiale.

Servizio infermieristico

55 Infermiere/infermiera 12

Infermieri in possesso di un diploma di una scuola per in- fermieri riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o di un diploma della Società svizzera di psichiatria nonché assi- stenti di studio medico impiegati nel servizio infermieristico in scuole e corsi.

56 Capo infermiere/capo infermiera 13

Capi infermieri ai quali è affidata la direzione di un’infermeria. Per la classificazione in questa funzione è necessario aver assolto la pertinente istruzione alla condot- ta.

57 Capo infermiere/capo infermiera 14

Capi infermieri ai quali è affidata la direzione di un’infermeria centrale o di grandi dimensioni (Thun, An- dermatt, centro medico di una regione), oppure capi infer- mieri di un’infermeria impiegati inoltre in qualità di istrut- tori infermieri (formatori) in scuole e corsi.

Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2002

Classe Numero Funzione di stipendio

58 Capo infermiere/capo infermiera 15

Capi infermieri ai quali è affidata la direzione di un’infermeria centrale o di grandi dimensioni (Thun, An- dermatt, centro medico di una regione) e che sono inoltre impiegati in qualità di istruttori infermieri (formatori) in scuole e corsi.

Ufficio federale dello sport

59 Maestro/maestra di sport 20

Titolari di un diploma universitario d’insegnante di educa- zione fisica I o II, collaboratori in possesso di un diploma d’insegnante di educazione fisica dell’UFSPO (SFSM) o che hanno concluso con successo una formazione di maestri di sport in una scuola privata con compiti equipollenti, im- piegati in qualità di insegnanti specialisti, capiclasse o di- rettori di corsi.

60 Maestro/maestra di sport 23

Maestri di sport che dirigono una disciplina sportiva G+S o ai quali sono affidati compiti equipollenti.

61 Maestro/maestra principale di sport 24

Maestri principali di sport che dirigono un ambito di forma- zione o che assolvono compiti di direzione equipollenti op- pure maestri principali di sport che dirigono una disciplina sportiva G+S esigente e che mediante una specializzazione tecnica assolvono compiti di formazione particolarmente importanti per l’UFSPO (SFSM).

62 Maestro/maestra principale di sport 25

Maestri principali di sport che dirigono un vasto ambito di formazione o che assolvono compiti di direzione equiva- lenti.

Ufficio federale della protezione civile

63 Istruttore/istruttrice UFPC 15

Aspiranti istruttori UFPC durante l’istruzione di base a istruttori UFPC.

Ordinanza sulla valutazione delle funzioni nel DDPS RU 2002

Classe Numero Funzione di stipendio

64 Istruttore/istruttrice UFPC 18

Istruttori UFPC che hanno assolto con successo l’istruzione di base a istruttori UFPC e che sono impiegati in qualità di capiclasse in corsi per quadri e specialisti nonché in qualità di ispettori di servizi d’istruzione.

65 Istruttore/istruttrice UFPC I 21

Istruttori UFPC che collaborano all’istruzione degli organi di condotta comunali in qualità di direttori d’esercizio, all’istruzione degli organi di condotta cantonali in qualità di istruttori di regia come pure all’elaborazione di documenti tecnici, di documenti per l’impiego, di istruzioni per l’uso e di documenti per l’istruzione e che sono impiegati in qualità di sostituti del direttore di corso.

66 Istruttore/istruttrice UFPC II 22

Istruttori UFPC impiegati in qualità di direttori di corsi per quadri e specialisti, in qualità di responsabili di sottopro- getti relativi all’elaborazione di documenti tecnici, di do- cumenti per l’impiego, di istruzioni per l’uso e di docu- menti per l’istruzione oppure in qualità di capiclasse e coach/consiglieri nell’istruzione del personale insegnante.

67 Istruttore/istruttrice UFPC III 23

Istruttori UFPC impiegati in qualità di direttori d’esercizio nell’istruzione degli organi di condotta cantonali oppure in qualità di responsabili dei corsi d’istruzione per il personale insegnante.

68 Capo istruttore/capo istruttrice UFPC 24

Capi istruttori UFPC che esercitano la direzione di un gruppo a livello di personale, tecnico, metodico-didattico, organizzativo e amministrativo nonché la supervisione dei corsi, che sono capiprogetto responsabili dell’elaborazione di documenti tecnici, di documenti per l’impiego, di istru- zioni per l’uso e di documenti per l’istruzione e che prov- vedono a raccogliere e a mettere a disposizione tutte le in- formazioni concernenti lo stato e l’evoluzione dei settori tecnici interni ed esterni alla protezione civile.