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AS 2003 1142

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

Modifica del 16 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorre- re è modificata come segue:

Allegato cifre 8, 25 e 30

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb o della LPN

Organizzazioni legittimate legittimate a ricorrere ai sensi a ricorrere ai sensi della LPAmb della LPN

8. Equiterre, partner per lo sviluppo sostenibile x x

25. Fondazione svizzera della Greina (FSG) x x

30. Iniziativa delle Alpi x x

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003.

16 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 814.076

1142 2002-0251

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