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AS 2003 1345

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)

Modifica del 30 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificata come segue:

1. L’elenco degli allegati è modificato come segue:

Cifre 3.4 e 3.5

3.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

3.5 Sostanze stabili nell’aria

2. Gli allegati 3.4 e 4.15 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

3. Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3.5 conformemente alla

versione qui annessa.

4. Gli allegati 4.9, 4.11, 4.14 e 4.16 sono modificati secondo le versioni qui

annesse.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Sostituzione di un termine: Nell’allegato 2 cifra 87 capoversi 1 e 2 lettere b–d, il termine «idrocarburi alogena- ti» è sostituito con «sostanze organiche alogenate».

Allegato 3.4 (art. 9, 11, 35 e 61)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1 Definizioni

1 Sono considerate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati (CFC), con fino a tre atomi di carbonio, come:

1. il triclorofluorometano (CFC 11),

2. il diclorofluorometano (CFC 12),

3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),

4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),

5. il diclorotrifluoroetano (CFC 114),

6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);

b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di car- bonio (HCFC), come:

1. il clorodifluorometano (HCFC 22),

2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),

3. il diclorotrifluoroetano (HCFC 141),

4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);

c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (aloni), come:

1. il bromoclorodifluorometano (alone 1211),

2. il bromotrifluorometano (alone 1301),

3. il dibromotetrafluoroetano (alone 2402);

d. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di car- bonio (HBFC); e. il 1,1,1-tricoloroetano; f. il tetracloruro di carbonio; g. il bromometano; h. il bromoclorometano.

2 Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

a. le miscele semplici con sostanze ai sensi del capoverso 1; b. i prodotti con sostanze ai sensi del capoverso 1, nella misura in cui si trova- no in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all’immagazzina- mento di tali sostanze.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

3 Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le

sostanze prodotte mediante l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che siano state modificate chimicamente.

4 L’immagazzinamento in un deposito doganale è equiparato all’importazione

5 L’uscita da un deposito doganale verso l’estero è equiparata all’esportazione.

2 Fabbricazione

21 Divieto

È vietato fabbricare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

22 Eccezione

Il divieto secondo la cifra 31 non si applica alla fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Importazione

31 Sostanze

311 Divieto

È vietato importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

312 Eccezioni

Possono essere importate per l’impiego ai sensi della cifra 62 sostanze che impove- riscono lo strato di ozono da Paesi che rispettano le disposizioni del Protocollo di Montreal del 16 settembre 19873 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e gli emendamenti a detto Protocollo del 29 giugno 19904, 25 novembre 19925, 17 settembre 19976 e 3 dicembre 19997 approvati dalla Svizzera.

3 RS 0.814.021 4 RS 0.814.021.1 5 RS 0.814.021.2 6 RS 0.814.021.3 7 RS 0.814.021.4

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

313 Licenza generale d’importazione

3131 Principi

1 Chi intende importare secondo la cifra 312 sostanze che impoveriscono lo strato di ozono abbisogna dell’autorizzazione dell’Ufficio federale. 2 L’autorizzazione è accordata sotto forma di licenza generale di importazione valida per sostanze determinate e per una durata di 18 mesi al massimo; essa scade al termine di un anno civile e reca un numero. 3 La licenza generale d’importazione autorizza il titolare a importare, da determinati esportatori esteri, quantità determinate di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. La licenza è personale e non trasferibile. 4 Lo sdoganamento deve essere effettuato secondo le disposizione della legislazione doganale.

5 La persona soggetta al controllo doganale deve:

a. in caso di importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero della licenza generale d’importazione di cui è titolare; b. in caso di immagazzinamento in un deposito doganale, presentare all’ufficio doganale una copia della licenza generale di importazione. 6A domanda dell’Ufficio federale, deve essere possibile provare in qualsiasi momento, mediante la presentazione di documenti adeguati, che l’importazione ha avuto luogo in modo conforme alla legge. L’obbligo di fornire tale prova si prescri- ve cinque anni dopo lo sdoganamento. 7 L’Ufficio federale ritira la licenza generale d’importazione se il titolare ne viola le disposizioni o se queste non sono più adempiute. 8 Informa i Cantoni dell’attribuzione e del ritiro di licenze generali d’importazione.

3132 Domanda

1 Chi intende ottenere una licenza d’importazione deve farne domanda all’Ufficio

federale.

2 La domanda deve indicare:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri; c. per ogni sostanza destinata all’importazione:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce di tariffa secondo l’allegato della legge del 9 ottobre 19868 sulla

tariffa delle dogane,

8 RS 632.10

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

3. la quantità prevista in chilogrammi,

4. gli impieghi previsti.

3 L’Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari sull’origine e la desti- nazione delle sostanze.

4 Esso decide sulla base di una domanda completa entro due mesi.

32 Prodotti e oggetti

321 Divieto

È vietato importare prodotti e oggetti che: a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. sono stati fabbricati impiegando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che sono elencate in un allegato del Protocollo di Montreal.

322 Eccezione

Il divieto secondo la cifra 321 non si applica all’importazione di prodotti e oggetti che secondo le disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16 possono essere importati da Paesi che applicano le disposizioni del Protocollo di Montreal appro- vate dalla Svizzera.

4 Esportazione

41 Divieto

È vietato esportare: a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. oggetti il cui utilizzo richiede l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono menzionate nella cifra 1 capoverso 1 lettere a, c-f e h.

42 Eccezione

Il divieto secondo la cifra 41 lettera a non si applica all’esportazione verso Paesi che applicano le disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

43 Licenza d’esportazione

431 Principi

1 Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono abbisogna

dell’autorizzazione dell’Ufficio federale. 2 L’autorizzazione è accordata sotto forma di licenza d’esportazione identificata da un numero e valida per una sola esportazione di sostanze determinate entro il termi- ne di un anno. 3 La licenza d’esportazione autorizza il titolare a un’esportazione unica di quantità determinate di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, destinate a un espor- tatore estero determinato in un Paese che applica le disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. La licenza è personale e non trasferibile. 4 Le sostanze destinate all’esportazione devono essere provviste di una dichiarazione di origine. 5 In occasione dello sdoganamento, la persona soggetta al controllo doganale deve presentare all’ufficio doganale la licenza d’esportazione. 6A domanda dell’Ufficio federale, deve essere possibile provare in qualsiasi momento, mediante la presentazione di documenti adeguati, che l’esportazione ha avuto luogo in modo conforme alla legge. L’obbligo di fornire tale prova si prescri- ve cinque anni dopo lo sdoganamento. 7 L’Ufficio federale ritira la licenza d’esportazione se le disposizioni della licenza non sono più adempiute.

8 Informa i Cantoni dell’attribuzione e del ritiro di licenze d’esportazione.

432 Domanda

1 Chi intende ottenere una licenza d’esportazione deve farne domanda.

2 La domanda deve indicare:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero; c. per ogni sostanza destinata all’esportazione:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce di tariffa secondo l’allegato della legge del 9 ottobre 19869 sulla

tariffa delle dogane,

3. il nome e l’indirizzo del precedente detentore;

4. la quantità prevista in chilogrammi.

3 L’Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari sull’origine e la desti- nazione delle sostanze.

4 Esso decide sulla base di una domanda completa entro due mesi.

9 RS 632.10

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

5 Obbligo di notifica per importatori ed esportatori

1 Gli importatori e gli esportatori devono notificare all’Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono menzionate nella cifra 1 capoversi 1 e 2, importate o esportate nel corso dell’anno precedente.

2 I dati devono essere suddivisi secondo sostanze e tipo di impiego.

3 L’obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica all’immagazzinamento in un deposito doganale e all’uscita da un deposito doganale verso l’estero.

6 Impiego

61 Divieto

È vietato impiegare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

62 Eccezioni

1 Il divieto secondo la cifra 61 non si applica all’impiego di sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono per la fabbricazione di prodotti e oggetti di cui è ammessa l’importazione e la fornitura ai sensi degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non si conoscono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono né ai prodotti e oggetti alternativi fabbricati mediante l’apporto di tali sostanze, il divieto secondo la cifra 61 non si applica alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate: a. quale prodotto intermedio in vista della loro completa trasformazione chimica; b. a fini di ricerca o d’analisi autorizzati dalla decisione X/1910 delle Parti al Protocollo di Montreal. 3 Su domanda motivata, l’Ufficio federale può accordare una deroga temporanea per ulteriori impieghi se: a. secondo lo stato della tecnica, non si conoscono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti e oggetti alternativi a quelli fabbricati mediante l’apporto di tali sostanze; e b. la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato.

10 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio,

3003 Berna.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

7 Disposizioni transitorie

1 I prodotti e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che figurano in un allegato del Protocollo di Montreal (cifra 321 lett. b) possono essere importati nei 12 mesi seguenti l’entrata in vigore dell’allegato in questione. 2 Gli importatori e gli esportatori devono notificare all’Ufficio federale per la prima volta per l’anno 2003 le indicazioni di cui alla cifra 5.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

Allegato 3.5 (art. 9, 11, 35 e 61)

Sostanze stabili nell’aria

1 Definizione

1 Sono considerate sostanze stabili nell’aria:

a. i composti organici contenenti fluoro con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20 °C, oppure con un punto di ebollizione massimo di 240 °C a

1013.25 mbar, la cui permanenza media nell’aria è almeno di due anni;

b. l’esafluoruro di zolfo; c. il trifluoruro di azoto. 2 L’Ufficio federale pubblica l’elenco delle sostanze più utilizzate di cui al capover- so 1.

3 Sono equiparati alle sostanze stabili nell’aria:

a. le miscele semplici con sostanze ai sensi del capoverso 1; b. i prodotti con sostanze ai sensi del capoverso 1, nella misura in cui si trova- no in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o immagazzina- mento di tali sostanze. 4 L’allegato 3.4 è applicabile alle sostanze stabili nell’aria contenenti sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono.

2 Importazione

21 Divieto

È vietato importare prodotti e oggetti che contengono sostanze stabili nell’aria.

22 Eccezioni

Il divieto secondo la cifra 21 non si applica all’importazione di prodotti e di oggetti: a. per la cui fabbricazione o manutenzione ai sensi della cifra 42 possono esse- re utilizzate sostanze stabili nell’aria; b. che possono essere importati ai sensi delle disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16.

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3 Obbligo di notifica per importatori ed esportatori

31 Principio

1 Gli importatori e gli esportatori devono notificare all’Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze stabili nell’aria menzionate nella cifra 1, importate o esportate nel corso dell’anno precedente.

2 I dati devono essere suddivisi secondo sostanze e tipo di impiego.

32 Eccezione

Gli importatori e gli esportatori aderenti a un accordo settoriale ai sensi dell’artico- lo 41a della legge sulla protezione dell’ambiente sono esenti dall’obbligo di notifica previsto nella cifra 31, se l’informazione destinata all’Ufficio federale è assicurata da detto accordo.

4 Impiego

41 Divieto

È vietato impiegare sostanze stabili nell’aria.

42 Eccezioni

1 Il divieto secondo la cifra 41 non si applica all’impiego di sostanze stabili

nell’aria: a. per la fabbricazione di prodotti e oggetti di cui è ammessa l’importazione e la fornitura ai sensi delle disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16; b. per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che le emissioni siano limitate secondo lo stato della tecnica e siano inferiori al 5 per cento della quantità di sostanza utilizzata; c. come prodotto intermedio in vista della completa trasformazione chimica, a condizione che le emissioni siano limitate secondo lo stato della tecnica e siano inferiori allo 0,5 per cento della quantità di sostanza utilizzata; d. a fini di ricerca o d’analisi. 2 Inoltre, fatto salvo il capoverso 3, il divieto secondo la cifra 41 non si applica all’impiego di esafluoruro di zolfo: a. per la fabbricazione delle componenti sotto alta tensione di acceleratori di particelle i cui comparti con atmosfera di esafluoruro di zolfo sono costan- temente monitorati o ermeticamente chiusi, in particolare di apparecchi per esame radiologico, microscopi elettronici e acceleratori di particelle indu- striali destinate alla fabbricazione di materie plastiche;

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b. per la fabbricazione di mini relé; c. per la fabbricazione di impianti d’erogazione elettrici dotati di sistemi con tensioni superiori a 1 kV secondo la Commissione Elettrotecnica Internazio- nale (CEI) e i cui comparti con atmosfera di esafluoruro di zolfo sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi ai sensi della norma CEI

60694 edizione 2002-0111;

d. come gas inerte in fonderie di alluminio e magnesio; e. per la manutenzione e l’esercizio di apparecchi e impianti che sono autoriz- zati a contenere esafluoruro di zolfo.

3 Le eccezioni previste nel capoverso 2 sono applicabili a condizione che:

a. secondo lo stato della tecnica non si conoscano sostanze alternative all’esa- fluoruro di zolfo; b. la quantità impiegata di esafluoruro di zolfo non sia superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato; c. le emissioni di esafluoruro di zolfo siano mantenute a un livello possibil- mente esiguo durante tutto il ciclo di vita dell’impiego previsto; e d. un sistema funzionale garantisca che l’esafluoruro di zolfo sarà eliminato in modo rispettoso dell’ambiente. 4 L’Ufficio federale emana raccomandazioni12 sullo stato della tecnica, destinate alle autorità d’esecuzione, per l’impiego di esafluoruro di zolfo nella fabbricazione di impianti d’erogazione elettrici di cui al capoverso 2 lettera c. Esso consulta previa- mente le cerchie interessate. 5 Su domanda motivata, l’Ufficio federale può autorizzare deroghe di durata limitata per altri impieghi di sostanze stabili nell’aria se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono sostanze alternative alle sostanze stabili nell’aria o prodotti e oggetti alternativi a quelli fabbricati mediante l’apporto di tali sostanze; b. la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato; e c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria sono mantenute a un livello possi- bilmente esiguo durante tutto il ciclo di vita dell’impiego previsto.

11 Ottenibile presso l’Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur.

12 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio,

3003 Berna.

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43 Obbligo di notifica per l’esafluoruro di zolfo

431 Principio

1 Chi mette in esercizio un attrezzo o un apparecchio con più di un chilo di esafluo- ruro di zolfo deve notificarlo all’Ufficio federale.

2 La notifica deve indicare:

a. il tipo e l’ubicazione dell’apparecchio o dell’impianto; b. la quantità dell’esafluoruro di zolfo ivi contenuto; c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio; d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell’esafluoruro di zolfo. 3 I detentori di apparecchi o impianti secondo il capoverso 1 messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del presente allegato devono comunicare all’Ufficio federale entro il 31 marzo 2004 i dati previsti nel capoverso 2.

432 Eccezioni

1 I firmatari di un accordo settoriale sull’esafluoruro di zolfo giusta l’articolo 41a della legge sulla protezione dell’ambiente sono esenti dall’obbligo di notifica se- condo la cifra 431, se l’accordo settoriale garantisce che l’Ufficio federale venga informato. 2 Dall’obbligo di notifica secondo la cifra 431 sono inoltre esenti i detentori di apparecchi o impianti contenenti più di 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione d’esercizio ermeticamente chiusi ai sensi della norma CEI 60694 edizione 2002-0113, se un firmatario dell’accordo settoriale si fa carico dell’onere di detta notifica.

44 Informazione degli acquirenti

I fabbricanti e gli importatori di apparecchi o impianti contenenti più di 1 kg di esafluoruro di zolfo devono indicare sugli apparecchi o sugli impianti in modo duraturo e ben visibile l’impiego della sostanza e la quantità utilizzata.

5 Disposizioni transitorie

Gli importatori e gli esportatori non esenti dall’obbligo di notifica secondo la cifra 32 devono comunicare all’Ufficio federale per la prima volta per l’anno 2003 le indicazioni previste nella cifra 31.

13 Ottenibile presso l’Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

Allegato 4.9 (art. 9, 11, 35 e 61)

Cifra 2 titolo

2 Fabbricazione, importazione e fornitura

Cifra 21

21 Divieto

È vietato fabbricare o importare le confezioni spray contenenti sostanze che impove- riscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 3.5).

Cifra 22

22 Eccezioni

1 Il divieto non si applica ai medicamenti se:

a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono prodotti alternativi; e b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o sostanze stabili nell’aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica. 2 Il divieto non si applica alle confezioni spray che contengono sostanze stabili nell’aria destinate alla produzione di schiume di montaggio o alla pulizia di impianti e apparecchi, se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell’aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica; e c. sono utilizzate sostanze stabili nell’aria la cui durata media di permanenza nell’aria è per quanto possibile breve.

3 Su domanda motivata l’Ufficio federale può accordare al fabbricante o

all’importatore una deroga di durata limitata per altri impieghi delle confezioni spray che contengono sostanze stabili nell’aria se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell’aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica; e c. sono utilizzate sostanze stabili nell’aria la cui durata media di permanenza nell’aria è per quanto possibile breve. 4 Il divieto non si applica all’importazione di confezioni spray per uso personale.

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Cifra 3

3 Obbligo di notifica

I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impove- riscono lo strato di ozono o con sostanze stabili nell’aria e gli importatori di confe- zioni spray contenenti tali sostanze devono notificare all’Ufficio federale entro il 30 giugno dell’anno seguente le quantità dei singoli gruppi di sostanze impiegate o importate nel corso dell’anno precedente; i dati devono essere suddivisi secondo importazione, consumo nel Paese ed esportazione, nonché secondo l’impiego previ- sto.

Cifra 3a 3a Raccomandazioni L’Ufficio federale emana raccomandazioni14 sullo stato della tecnica, destinate alle autorità d’esecuzione: a. per i prodotti terapeutici di cui alla cifra 22 capoverso 1, in accordo con l’Istituto svizzero dei prodotti terapeutici (Swissmedic) e dopo aver consul- tato le cerchie interessate; b. per le confezioni spray di cui alla cifra 22 capoverso 2, dopo aver consultato le cerchie interessate.

Cifra 4

4 Disposizioni transitorie

1 Il divieto previsto nella cifra 21 entra in vigore il 1° gennaio 2004 per le confezioni spray contenti sostanze stabili nell’aria. 2 I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impo- veriscono lo strato di ozono o con sostanze stabili nell’aria e gli importatori di confezioni spray contenenti tali sostanze devono comunicare all’Ufficio federale per la prima volta per l’anno 2003 le indicazioni previste nella cifra 3.

14 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio,

3003 Berna.

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Allegato 4.11 (art. 9, 11, 35 e 61)

Cifra 1 cpv. 2bis e 3 2bis Le materie plastiche espanse che richiedono, per la loro fabbricazione, l’impiego di sostanze stabili nell’aria (allegato 3.5) e gli oggetti che contengono tali materie plastiche espanse non possono essere forniti né impiegati. 3 L’allegato 4.9 è applicabile alle confezioni spray utilizzate nella produzione di materie plastiche espanse.

Cifra 2 cpv. 2 lett. b, d ed e, cpv. 2bis e 3

2 Il divieto secondo la cifra 1 capoverso 2 non vale:

b. abrogata d. per l’importazione di materie plastiche espanse integrali, che sono state fab- bricate con l’ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allega- to 3.4), e che servono alla sicurezza, se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000. e. abrogata 2bis Il divieto secondo la cifra 1 capoverso 2bis non si applica, se tenendo conto dello stato della tecnica l’isolamento termico necessario non può essere ottenuto utiliz- zando altri materiali. L’Ufficio federale emana, dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, raccomandazioni15 sullo stato della tecnica destinate alle autorità d’esecuzione. 3 Su domanda motivata l’Ufficio federale può accordare al fabbricante o all’impor- tatore una deroga di durata limitata al divieto secondo la cifra 1 capoverso 2 o 2bis, se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o sostanze stabili nell’aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.

Cifra 3 cpv. 2 2 I fabbricanti e gli importatori di materie plastiche espanse devono informare gli acquirenti, sull’etichetta o in altra forma equiparabile, circa le sostanze contenute nella materia plastica espansa.

15 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio,

3003 Berna.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

Cifra 3a 3a Obbligo di notifica I fabbricanti e gli importatori di materie plastiche che richiedono per la loro fabbri- cazione l’impiego di sostanze stabili nell’aria devono notificare all’Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno: a. il tipo e la quantità di materie plastiche espanse fornite nell’anno precedente, suddivise secondo importazione e produzione in Svizzera; b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell’aria contenute nelle materie pla- stiche espanse fornite.

Cifra 4

4 Disposizioni transitorie

1 Il divieto previsto nella cifra 1 capoverso 2bis entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2 I dati previsti nella cifra 3a devono essere comunicati la prima volta per l’anno 2003.

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Allegato 4.14 (art. 9, 11, 35 e 61)

Cifra 2

2 Divieti

È vietato: a. fabbricare, importare, fornire e impiegare solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 3.5); b. fabbricare, importare, fornire e impiegare prodotti o oggetti con solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 3.5).

Cifra 3

3 Eccezioni

1 I divieti secondo la cifra 2 lettera a non si applicano a solventi che contengono sostanze stabili nell’aria e vengono utilizzati in impianti per il trattamento della superficie ai sensi dell’allegato 2 cifra 87 dell’ordinanza del 16 dicembre 198516 contro l’inquinamento atmosferico. 2 L’Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 2, se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e b. sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per ridurre le emissioni.

Cifra 4 Abrogata

16 RS 814.318.142.1

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Allegato 4.15 (art. 9, 11, 35 e 61)

Prodotti refrigeranti

1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze o i prodotti che, in apparecchi o impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più ele- vata.

2 Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i

prodotti refrigeranti contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (alle- gato 3.4). 3 Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell’aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 3.5). 4 È considerata come fornitura di un impianto anche la trasformazione della parte produttrice di freddo di un impianto esistente.

5 Apparecchi refrigeranti fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

2 Fabbricazione, importazione ed esportazione, fornitura

21 Divieti

1 È vietato fabbricare, importare, esportare e fornire:

a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono; b. apparecchi e impianti contenenti prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono. 2 È vietato fabbricare, importare e fornire i seguenti apparecchi e impianti che con- tengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria: a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico; b. deumidificatori; c. impianti di climatizzazione; d. apparecchi di climatizzazione per veicoli a motore.

22 Eccezioni

1 I divieti secondo la cifra 21 capoversi 1 lettera b e 2 lettere a-c non si applicano all’importazione, l’esportazione e la fornitura di apparecchi facenti parte di un’eco- nomia domestica.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

2 Il divieto secondo la cifra 21 capoverso 2 lettera d non applica agli apparecchi di climatizzazione per autoveicoli a motore se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e b. sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni di prodotti refrigeranti.

3 Su domanda motivata, l’Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel

tempo ai divieti secondo la cifra 21, se: a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e b. sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni di prodotti refrigeranti.

23 Informazione degli acquirenti e delle persone qualificate

1 I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono infor- mare gli acquirenti, sull’etichetta o in altra forma equiparabile, circa il prodotto refrigerante contenuto nell’apparecchio. 2 I fabbricanti devono informare, in modo esplicito, chiaramente leggibile e duratu- ro, le persone qualificate, indicando, sull’apparecchio o sull’impianto, il tipo e la quantità del prodotto refrigerante utilizzato.

24 Prescrizioni per la fornitura di prodotti refrigeranti

1 I prodotti refrigeranti possono essere forniti soltanto a persone che soddisfino le condizioni previste nell’articolo 45 per l’impiego e l’utilizzazione di tali prodotti. 2 Singole confezioni di più di 100 g di prodotti refrigeranti possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili.

3 Impiego

31 Obbligo di diligenza

Chi utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che ne contengono deve provvedere affinché i prodotti refrigeranti non possano minacciare l’ambiente.

32 Divieto di ricarica con prodotti refrigeranti

che impoveriscono lo strato di ozono

321 Divieto

È vietato ricaricare apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoverisco- no lo strato di ozono.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

322 Eccezioni

Su domanda motivata, l’Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo ai divieti secondo la cifra 321, se: a. motivi tecnici, d’esercizio ed economici non permettono di osservare per tempo il divieto; e b. il richiedente presenta un programma preciso e un calendario per l’attuazione del divieto.

33 Obbligo di autorizzazione per impianti stazionari

contenenti prodotti refrigeranti stabili nell’aria 1 La messa in esercizio di impianti stazionari contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell’aria necessita di un’autorizzazione.

2 L’autorizzazione viene rilasciata, se:

a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e b. sono stati presi i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per prevenire le emissioni.

3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione è:

a. l’autorità cantonale competente; o b. l’autorità federale competente per gli impianti di cui al capoverso 1 che ser- vono all’esercizio di costruzioni o impianti per la cui autorizzazione è com- petente la Confederazione; l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge sulla protezione dell’ambiente è applicabile alla cooperazione tra l’Ufficio fede- rale e i Cantoni.

34 Controllo della tenuta stagna

1 I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono fare esaminare regolarmente, ma almeno ad ogni intervento o manutenzione, la tenuta stagna: a. apparecchi e impianti contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili nell’aria; b. sistemi e apparecchi di climatizzazione utilizzati nei veicoli a motore, conte- nenti prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili nell’aria. 2 Se è accertata una perdita, il detentore è tenuto a far riparare immediatamente l’apparecchio o l’impianto.

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

35 Registro di manutenzione

1 I detentori di apparecchi e impianti contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono vegliare affinché sia tenuto un registro di manutenzione. 2 Sul registro di manutenzione deve essere indicato il nome del detentore dell’appa- recchio o dell’impianto. 3 La persona qualificata che esegue i lavori deve annotare, dopo ogni intervento o manutenzione eseguito sull’apparecchio o sull’impianto, le seguenti indicazioni: a. la data dell’intervento o della manutenzione; b. una breve descrizione dei lavori effettuati; c. il risultato del controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34; d. quantità e tipo del prodotto refrigerante prelevato; e. quantità e tipo del prodotto refrigerante introdotto nell’impianto; f. la ditta, il proprio nome e la firma.

4 Eliminazione

1 Chi prende in consegna prodotti refrigeranti in vista della loro eliminazione deve provvedere affinché gli stessi non costituiscano un pericolo per l’ambiente. 2 Prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono e prodotti refrigeranti stabili nell’aria devono essere eliminati secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 12 novembre 198617 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) e dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199018 sui rifiuti (OTR). 3 Chi prende in consegna apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti in vista della loro eliminazione deve prenderli in consegna ed eliminarli secondo le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

5 Obbligo di notifica

1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto contenente più di 3 kg di

prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili nell’aria deve notificarlo all’autorità cantonale o all’autorità federale di cui alla cifra 33 capoverso 3 lettera b.

2 La notifica deve indicare:

a. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio; b. il tipo e l’ubicazione dell’impianto;

17 RS 814.610 18 RS 814.600

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c. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto; d. nel caso di messa fuori esercizio, il destinatario del prodotto refrigerante. 3 I detentori di impianti secondo il capoverso 1 messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del presente allegato devono notificare le indicazioni ai sensi del capover- so 2 entro il 31 dicembre 2004. 4 Le ditte qualificate attirano in maniera adeguata l’attenzione dei loro clienti sul- l’obbligo di notifica.

6 Raccomandazioni

L’Ufficio federale emana raccomandazioni19 destinate alle autorità d’esecuzione concernenti: a. le condizioni per l’autorizzazione di impianti stazionari contenenti prodotti refrigeranti stabili nell’aria (cifra 33); b. il controllo della tenuta stagna (cifra 34); c. il registro di manutenzione (cifra 35).

7 Disposizioni transitorie

1 Fino al 31 dicembre 2003 i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi completamente alogenati o bromotrifluorometano (allegato 3.4) possono essere fabbricati, importati, esportati, forniti ed impiegati per ricaricare apparecchi e impianti. 2 Fino al 31 dicembre 2009 i prodotti refrigeranti che contengono clorfluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) possono essere fabbricati, importati, esportati, forniti ed impiegati per ricaricare apparecchi e impianti. 3 Fino al 31 dicembre 2014 i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati possono essere fabbricati, importati, esportati, forniti ed impiegati per ricaricare apparecchi e impianti. 4 Apparecchi e impianti contenenti prodotti refrigeranti che contengono clorofluoro- carburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere importati, esportati e forniti. 5 Il divieto secondo la cifra 21 capoverso 2 entra in vigore per gli apparecchi frigo- riferi e congelatori per uso domestico, i deumidificatori e gli apparecchi di climatiz- zazione il 1° gennaio 2005. 6 Il divieto di fabbricazione e di fornitura secondo la cifra 21 capoverso 2 non si applica agli apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, ai deumidificato- ri e agli apparecchi di climatizzazione fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

19 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio,

3003 Berna.

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7 L’obbligo di autorizzazione di cui alla cifra 33, il controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34 e l’obbligo di tenere un registro di manutenzione di cui alla cifra 35 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

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Allegato 4.16 (art. 9, 11, 35 e 61)

Cifra 1 cpv. 2 2 Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell’aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 3.5).

Cifra 51 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 frase introduttiva 1 I detentori di attrezzi domanda più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoverisco- no lo strato di ozono o di impianti stazionari che contengono tali prodotti estin- guenti devono comunicare all’Ufficio federale: ... 2 I detentori di attrezzi contenenti più di 8 kg di prodotti estinguenti stabili nell’aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti estinguenti devono comunicare all’Ufficio federale: ...

Cifra 6 titolo

6 Obbligo di notifica

Cifra 7 Abrogata