AS 2003 1819
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 16 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 99 cpv. 1 1 I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva n. 92/24 del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore oppure giusta il regolamento ECE n. 89.
Art. 104 rubrica e cpv. 6 e 7 Copertura della ruota, dispositivi di protezione laterale, dispositivi di protezione 6 I veicoli delle classi N2 e N3 devono essere muniti di dispositivi di protezione anteriore conformemente alle esigenze della direttiva n. 2000/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli, a motore, che modifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio, o giusta il regolamento ECE n. 93.
7 Il capoverso 6 non si applica a:
a. carri con motore; b. veicoli per terreno vario (art. 12 cpv. 3); c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di un dispositivo di protezione anteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso.
1 RS 741.41
2003-1072 1819
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2003
Art. 222a cpv. 9
9 Il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE 222 di cui i numeri 111 lettera b
dell’allegato 5 e 222 (fumo e gas di scarico) si applica, per quanto concerne i valori limite, alla seconda tappa (allegato I n. 2.2.1.1.3) per le motoleggere sottoposte al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2002 come anche per la prima imma- tricolazione di motoleggere importate o costruite in Svizzera a contare dal 1° luglio 2004.
Art. 222e Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 16 giugno 2003
1 La modifica dell’articolo 99 capoverso 1 relativa all’equipaggiamento con un
dispositivo automatico di limitazione della velocità si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. I veicoli messi in circolazione a partire dal 1° ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e che sono conformi ai valori limite della direttiva n. 88/77/CEE, modificata per l’ultima volta dalla direttiva n. 2001/27/CE, devono essere modificati entro l’esame periodico successivo al quale sono convocati a partire dal 1° gennaio 2006. 2 Per l’applicazione dei regolamenti menzionati nell’allegato 2 si applicano, fatto salvo il capoverso 1, le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatri- colazione si basa sulla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
II Gli allegati 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.
16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1820
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2003
Allegato 2
N. 11 (Direttive della CE n. 92/6/CEE e 2000/40/CE)
Elenco delle prescrizioni estere e internazionali riconosciute
1 Autoveicoli e loro rimorchi
11 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
… … 92/6/CEE Direttiva n. 92/6 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativa all’installazione e all’utilizzazione, nella Comunità, di limitatori di velocità su certe categorie di veicoli a motore; GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 27, corretta da GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 34 (Concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalla direttiva: 2002/85/CE (GU n. L 327 del 4.12.2002, pag. 8) … … 2000/40/CE Direttiva n. 2000/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 93 del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio; GU n. L 203 del 10.8.2000, pag. 9 … …
1821
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2003
N. 31 (Direttive della CE n. 97/24/CE e 2000/51/CE)
3 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore,
quadricicli a motore e tricicli a motore
31 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
… … 97/24/CE Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1, corretta da GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35 (concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalla direttiva: 2002/51/CE (GU n. L 252 del 29.9.2002, pag. 20) … … 2002/51/CE Direttiva n. 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due e tre ruote e che modifica la direttiva n. 97/24/CE; GU n. L 252 del 20.9.2002, pag. 20 … …
1822
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2003
Allegato 5
N. 111 lett. b e 212
Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione dei veicoli a motore
111 All’atto dell’approvazione del tipo di autoveicoli si applicano per:
b. i motoveicoli (eccettuate le slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, le esigenze del capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote nonché le esigenze della direttiva n. 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inqui- nanti dei veicoli a motore a due e tre ruote e che modifica la diret- tiva n. 97/24/CE. 212 I motoveicoli (escluse le slitte a motore), i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore equipaggiati di un motore ad accensione per compressione o ad accensione comandata devono adempie- re le esigenze giusta il capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote nonché le esigenze della direttiva n. 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due e tre ruote e che modifica la direttiva n. 97/24/CE. Sono eccettuati i veicoli cingolati.
1823