AS 2003 2231
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico
Concluso a Cancun, Quintana Roo il 27 novembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20012 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 25 giugno 2001 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2001
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (denominati qui di seguito «gli Stati dell’AELS») e gli Stati Uniti del Messico (denominati qui di seguito «il Messico»), denominati qui di seguito «le Parti», considerata l’importanza dei legami esistenti tra il Messico e gli Stati dell’AELS e riconosciuta la volontà comune delle Parti di rafforzare detti legami, al fine di stabi- lire tra di esse relazioni strette e durature; desiderosi di contribuire all’espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e di permettere l’ampliamento della cooperazione internazionale e transat- lantica; determinati a creare un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro ter- ritori; risoluti a mantenere un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti; decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali; con l’obiettivo di creare nuovi impieghi e di migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro territori; determinati a garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall’instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza; desiderosi di stabilire una zona di libero scambio eliminando le barriere commer- ciali; convinti che il presente Accordo3 creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie;
RS 0.632.315.631.1
1 Dai testi originali inglese e spagnolo.
2 RU 2003 2230 3 Gli allegati e le dichiarazioni comuni relative all’Accordo (ad eccezione dell’Allegato I che è già pubblicato nella presente edizione) possono essere ottenuti presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2001-0200 2231
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
fondandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 (denominata qui di seguito «l’OMC») e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali; risoluti a incoraggiare la protezione e la conservazione dell’ambiente e a promuove- re lo sviluppo sostenibile; hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio:
I Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e il Messico istituiscono una zona di libero scambio in con- formità con le disposizioni del presente Accordo.
2. Il presente Accordo si prefigge:
(a) la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conforme- mente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5 (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) l’instaurazione di condizioni giuste di concorrenza nel commercio tra le Parti; (c) l’apertura dei mercati degli appalti pubblici concordati fra le Parti; (d) la liberalizzazione del commercio dei servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi6 (denominato qui di seguito «GATS»); (e) la liberalizzazione progressiva degli investimenti; (f) la garanzia di una protezione adeguata e efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali più severe in vigore; e (g) di contribuire in tal modo, per mezzo dell’eliminazione degli ostacoli al commercio, all’espansione e allo sviluppo armonioso del commercio mon- diale.
Art. 2 Campo d’applicazione territoriale
1. Fatta salva l’Appendice I, il presente Accordo si applica:
(a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna delle Parti nonché al suo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto internazionale;
4 RS 0.632.20
5 RS 0.632.20 Allegato 1A.1
6 RS 0.632.20 Allegato 1.B
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(b) al di là delle acque territoriali, fatte salve le misure prese da ciascuna delle Parti nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale.
2. L’Appendice II si applica alla Norvegia.
Art. 3 Relazioni economiche e commerciali rette dal presente Accordo
1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e
commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS da un lato e il Messico dall’altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposi- zioni contrarie previste dal presente Accordo. 2. In virtù dell’unione doganale stabilita tra la Svizzera e il Principato del Liechten- stein dal Trattato del 29 marzo 19237, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni relative al presente Accordo.
II Scambi di merci
Art. 4 Campo d’applicazione
1. Il presente Accordo si applica:
(a) ai prodotti compresi nei capitoli 25–98 del Sistema armonizzato di designa- zione e di codificazione delle merci8 (SA), ad eccezione dei prodotti elencati nell’Allegato I dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura9, e (b) ai pesci e agli altri prodotti del mare elencati nell’Appendice III, originari del Messico o di uno degli Stati dell’AELS. 2. Il Messico e ciascuno degli Stati dell’AELS hanno concluso individualmente ac- cordi bilaterali sul commercio dei prodotti agricoli. Detti accordi sono parte inte- grante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.
Art. 5 Norme di origine e cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa so- no contenute nell’Appendice I.
Art. 6 Dazi doganali 1. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS aboliscono tutti i dazi doganali all’importazione dei prodotti originari del Messico, fatte salve le di- sposizioni contrarie di cui all’Appendice III e all’Appendice IV.
7 RS 0.631.112.514 8 La nomenclatura del Sistema armonizzato è riportata nella Tariffa doganale svizzera (RS 632.10 Allegato), non pubblicata nella RS. Estratti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.
9 RS 0.632.20 Allegato 1A.3
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Il Messico abolisce i dazi doganali all’importazione dei prodotti originari degli Stati dell’AELS, conformemente all’Appendice III e all’Appendice V. 3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo non saranno introdotti nuovi dazi doganali né saranno aumentati quelli attualmente applicati nell’ambito degli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e il Messico. 4. Sono considerati dazi doganali tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione: (a) degli oneri equivalenti a imposte interne applicati conformemente all’arti- colo 8; (b) dei dazi antidumping o compensativi; (c) dei diritti e degli altri oneri, purché siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non costituiscano né una protezione in- diretta a favore dei prodotti nazionali né un’imposizione delle importazioni o delle esportazioni per fini fiscali. 5. All’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono tutti i diritti e gli altri oneri di cui al paragrafo 4 (c) del presente articolo applicati ad valorem ai pro- dotti originari.
Art. 7 Restrizioni all’importazione e all’esportazione 1. Tutti i divieti o le restrizioni all’importazione e all’esportazione tra gli Stati dell’AELS e il Messico applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi doganali e le imposte, sono aboliti all’entrata in vigore del presente Accordo. Non vengono inoltre introdotte altre mi- sure di questo tipo.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure di cui all’Appendice VI.
Art. 8 Trattamento nazionale per quanto riguarda l’imposizione e la normativa interne 1. Ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte non si applicano, né diretta- mente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, di- rettamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale10. 2. I prodotti importati dal territorio dell’altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita, all’offerta per la vendita, all’acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all’uso di detti prodotti nel mercato interno.
10 Un’imposta conforme ai requisiti della prima frase è considerata incompatibile con le di- sposizioni della seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente che non sia tassato nello stesso modo.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
3. Le disposizioni del presente articolo non impediscono il pagamento di sovven-
zioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai pro- duttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati in conformità con il presente articolo, né di sovvenzioni erogate attraverso l’acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, normative, pro- cedure o prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del Titolo V. 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all’Appendice VII prima della data ivi indicata.
Art. 9 Misure sanitarie e fitosanitarie I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie11.
Art. 10 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio12. 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. In particolare si adoperano al fine di fa- cilitare lo scambio reciproco di informazioni e di assistenza in questo ambito e co- operano nell’elaborazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, il Comitato misto può, su domanda di una delle Parti, tenere consultazioni in vista di trovare una soluzione mutuamente accettabile, con- formemente all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio, se il Messi- co o uno degli Stati dell’AELS considera che uno o più Stati dell’AELS o il Messi- co ha preso misure che creano o potrebbero creare un ostacolo ingiustificato al commercio.
Art. 11 Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199413 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative14. 2. Le Parti assicurano la trasparenza delle misure di aiuto statale scambiando le no- tifiche più recenti da loro fatte all’OMC, conformemente all’articolo XVI:1 del GATT 1994 e all’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative.
11 RS 0.632.20 Allegato 1A.4
12 RS 0.632.20 Allegato 1A.6
13 RS 0.632.20 Allegato 1A.1
14 RS 0.632.20 Allegato 1A.13
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
3. Dopo che uno Stato dell’AELS o il Messico, secondo il caso, ha ricevuto una
domanda correttamente documentata e prima dell’apertura di un’inchiesta confor- memente alle disposizioni dell’Accordo di cui al paragrafo 1, detta Parte la notifi- cherà per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere state oggetto di sov- venzioni e permetterà la tenuta di consultazioni nello spazio di due giorni al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Il risultato delle consultazioni sarà comunicato alle altre Parti.
Art. 12 Imprese commerciali del settore pubblico I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle imprese commerciali del settore pubbli- co sono rette dall’articolo XVII del GATT 1994 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 199415.
Art. 13 Misure antidumping 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi all’applicazione delle misure antidum- ping sono retti dall’articolo VI del GATT 1994 e dall’Accordo relativo all’appli- cazione dell’articolo VI del GATT 199416.
2. Dopo che uno Stato dell’AELS o il Messico, secondo il caso, ha ricevuto una
domanda correttamente documentata e prima dell’apertura di un’inchiesta confor- memente alle disposizioni dell’Accordo di cui al paragrafo 1, detta Parte la notifi- cherà per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere state oggetto di dumping e permetterà la tenuta di consultazioni nello spazio di due giorni al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Il risultato delle consultazioni sarà comunicato alle altre Parti.
Art. 14 Misure di salvaguardia 1. Qualora un prodotto di una Parte sia importato nel territorio dell’altra Parte in quantità tanto elevate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: (a) un pregiudizio grave all’industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice; o (b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia della Parte importatri- ce o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situa- zione economica di una regione della Parte importatrice, la Parte importatrice interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo. 2. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovvia- re alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell’ulteriore ridu- zione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente Accordo per il prodotto in questione o nell’aumento dell’aliquota del dazio applicabile a tale pro- dotto.
15 RS 0.632.20 Allegato 1A.1.b
16 RS 0.632.20 Allegato 1A.8
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
3. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la pro- gressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che è già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione. 4. La Parte che intende prendere misure di salvaguardia conformemente al presente articolo offre all’altra Parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per le importazioni da quest’ultima. L’of- ferta di liberalizzazione consiste di norma in concessioni con effetti commerciali so- stanzialmente equivalenti o in concessioni sostanzialmente equivalenti ai valori dei dazi supplementari che dovrebbero risultare dalla misura di salvaguardia. 5. L’offerta di liberalizzazione deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente all’informazione e alla consultazione del Comitato misto conformemente al presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudi- cata soddisfacente dalla Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si in- tende prendere la misura di salvaguardia, le Parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al presente articolo. 6. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguar- dia può prendere misure tariffarie compensative con effetti commerciali equivalenti alla misura di salvaguardia di cui al presente articolo. La Parte che prende dette mi- sure tariffarie compensative le applica per un periodo non superiore a quello neces- sario per ottenere effetti commerciali equivalenti. 7. Nei casi specificati nel presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 8 (b), il più rapidamente possibile, uno degli Stati dell’AELS o il Messico, secondo il caso, fornisce al Comitato misto tutte le informazioni necessarie al fine di trovare una soluzione accettabile per tutte le Parti.
8. I paragrafi precedenti si applicano secondo le seguenti disposizioni:
(a) Il Comitato misto esamina le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al presente articolo e prende le decisioni necessarie per porvi fine. Se il Comitato misto o la Parte esportatrice non prende una decisione che metta fine alle difficoltà o se non si trova un’altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui è stato adito il Comitato misto, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere, conformemente al presente arti- colo, una misura tariffaria compensativa. Quest’ultima dev’essere notificata immediatamente al Comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure tariffarie compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito dal presente Accordo. (b) Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un’informazione o, secondo il caso, un
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
esame preventivo, la Parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate dal presente articolo, le misure precauzionali strettamente neces- sarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra Parte. (c) Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 9. Se uno degli Stati dell’AELS o il Messico ritiene che un’importazione di merci ponga le difficoltà indicate nel presente articolo e le assoggetta a una procedura amministrativa volta ad ottenere informazioni tempestive sull’andamento dei flussi commerciali, ne informa l’altra Parte.
Art. 15 Clausola di penuria 1. Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 6 o dell’articolo 7 provochi: (a) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; o (b) una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un’industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un pia- no statale di stabilizzazione; o (c) la riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi dazi doganali all’esportazione oppure divieti o restri- zioni all’esportazione, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi diffi- coltà per la Parte esportatrice, quest’ultima può applicare restrizioni o dazi doganali all’esportazione. 2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzio- namento del regime stabilito nel presente Accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate, quando vi- gono condizioni analoghe, né restrizioni dissimulate agli scambi. Esse vengono abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Inoltre, le misure adottate conformemente al paragrafo 1 (b) non devono aumentare le esportazioni o la protezione dell’industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni del presente Accordo relative alla non discrimina- zione. 3. Prima di prendere le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il pa- ragrafo 4, il più rapidamente possibile, uno degli Stati dell’AELS o il Messico, a se- conda del caso, fornisce al Comitato misto tutte le informazioni necessarie al fine di trovare una soluzione accettabile per tutte le Parti. Le Parti possono concordare, in seno al Comitato misto, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga ad un accordo entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sotto- posta al Comitato misto, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento imme- diato, rendano impossibile un’informazione, o, secondo il caso, un esame preventi- vo, uno degli Stati dell’AELS o il Messico, secondo il caso, può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone imme- diatamente l’altra Parte. 5. Tutte le misure prese in virtù del presente articolo sono notificate immediata- mente al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
Art. 16 Problemi a livello della bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si adoperano per evitare l’applicazione di misure restrittive in relazione con le importazioni a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di applicazione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta quanto prima all’altra Parte il calenda- rio relativo alla loro soppressione. 2. Se uno Stato dell’AELS o il Messico ha, o corre un pericolo imminente di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o il Messico, secondo il caso, può, in conformità alle condizioni stabilite nel quadro del GATT 1994, adottare misure restrittive relative alle importazioni, purché abbiano una durata li- mitata e una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Lo Stato dell’AELS o il Messico, a seconda del caso, informa senza indugio l’altra Parte.
Art. 17 Deroghe generali Fermo restando l’obbligo di non applicare le seguenti misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti in cui vigono le medesime condizioni o restrizioni dissimulate agli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente Accordo può essere invocata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure: (a) necessarie per salvaguardare la morale pubblica; (b) necessarie per tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante; (c) che si riferiscono all’importazione o all’esportazione di oro e argento; (d) necessarie per garantire la conformità con leggi o normative non incompati- bili con il presente Accordo, comprese quelle riguardanti l’applicazione delle misure doganali, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la pre- venzione delle pratiche ingannevoli; (e) in relazione con articoli fabbricati nelle prigioni; (f) che si prefiggono di tutelare il patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(g) che si riferiscono alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali; (h) che sono adottate in virtù di impegni presi nell’ambito di trattati internazio- nali conformi ai criteri dell’OMC e che essa non ha disapprovato o che si riferiscono direttamente ad essa e che sono pertanto conformi; (i) che implicano restrizioni all’esportazione di materie prime nazionali neces- sarie per assicurare quantità essenziali di dette materie a un’industria di tra- sformazione interna durante i periodi nei quali il prezzo nazionale di dette materie sia mantenuto al di sotto del corso mondiale, e questo nell’ambito di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che dette restrizioni non servano ad aumentare le esportazioni o la protezione dell’industria inte- ressata e che dette restrizioni non si discostino dalle disposizioni del pre- sente Accordo relative alla non discriminazione; (j) essenziali per l’acquisizione o la distribuzione di prodotti in periodi di penu- ria generale o locale, a condizione che dette misure siano compatibili con il principio secondo il quale tutti i membri dell’OMC hanno diritto a un acces- so equilibrato al mercato internazionale di questi prodotti e le misure che sono incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo siano sop- presse non appena vengano a cadere le condizioni che le hanno rese necessa- rie.
Art. 18 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da: (a) esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una delle Parti di prendere tutte le misure da essa ritenute neces- sarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicu- rezza, concernenti: (i) le materie fissili o i loro derivati, (ii) il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché il com- mercio di altri prodotti o materiali destinati direttamente o indiretta- mente a un’istituzione militare, (iii) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione interna- zionale; o (c) impedire a una delle Parti di prendere misure che le permettano di adempiere gli obblighi presi in virtù dello Statuto del 26 giugno 194517 delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
17 RS 0.120; RU 2003 866
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
III Servizi e investimenti Sezione I Scambi di servizi
Art. 19 Campo d’applicazione 1. Ai fini della presente Sezione, per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio: (a) dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte; (b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell’altra Parte; (c) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza com- merciale nel territorio di un’altra Parte; (d) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di per- sone fisiche di una Parte nel territorio di un’altra Parte.
2. La presente Sezione si applica a tutti i settori dei servizi, esclusi:
(a) i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali, regolari o meno, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, esclusi: (i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili, quando questi sono ritirati dall’esercizio; (ii) la vendita e la commercializzazione dei servizi di trasporto aereo; (iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS). 3. I servizi di trasporto marittimo e i servizi finanziari sono retti dalle disposizioni contenute nelle Sezioni II e III, fatte salve disposizioni contrarie. 4. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere interpretata in modo tale da imporre un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici. 5. Le sovvenzioni relative agli scambi di servizi non rientrano nel campo d’applica- zione della presente Sezione. Le Parti prestano un’attenzione particolare alle disci- pline adottate in virtù dell’articolo XV del GATS18 in vista della loro integrazione nel presente Accordo. 6. La presente Sezione si applica alle misure prese dai governi e dalle autorità cen- trali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell’esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.
Art. 20 Definizioni Ai fini della presente Sezione si intende per «presenza commerciale»: (i) nei confronti dei cittadini di una Parte, il diritto di creare e gestire un’impre- sa da essi controllata. Questo non si applica alla ricerca o all’esercizio di un
18 RS 0.632.20 Allegato 1.B
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
impiego sul mercato del lavoro dell’altra Parte né conferisce il diritto di accesso al mercato del lavoro dell’altra Parte19; (ii) nei confronti delle persone giuridiche, il diritto di intraprendere e sviluppare attività economiche nell’ambito del campo di applicazione della presente Sezione creando e gestendo filiali, succursali o qualsiasi altra forma di sta- bilimento secondario20. Si considera «persona giuridica dell’AELS» o rispettivamente «persona giuridica del Messico» ogni persona giuridica stabilita conformemente alla legislazione di uno dei Paesi dell’AELS, rispettivamente del Messico, che abbia la sua sede, la sua ammini- strazione centrale o il suo luogo principale di attività sul territorio di detto Stato dell’AELS, rispettivamente del Messico. Una persona giuridica che abbia unicamente la sua sede o la sua amministrazione centrale sul territorio di detto Stato dell’AELS, rispettivamente sul territorio del Messico, non può essere considerata persona giuridica di detto Stato dell’AELS o, rispettivamente, del Messico, salvo che le sue attività abbiano un legame reale e du- raturo con l’economia di detto Stato dell’AELS, rispettivamente del Messico. Si considera «cittadino di uno degli Stati dell’AELS», rispettivamente «cittadino del Messico», qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di detto Stato del- l’AELS, rispettivamente del Messico, conformemente alla legislazione rispettiva21. Si considera «prestatore di servizi» di una delle Parti qualsiasi persona che possegga la cittadinanza di detta Parte e che intenda fornire o fornisca un servizio. Per «filiale» si intende una persona giuridica controllata da un’altra persona giuri- dica. Per «territorio» si intende la zona geografica definita nell’articolo 2 paragrafo 1.
Art. 21 Accesso al mercato Nei settori e nelle modalità di fornitura che devono essere liberalizzati conforme- mente all’articolo 24 paragrafo 3, nessuna Parte adotterà né applicherà: (a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di prestatori esclusivi di servizi o per mezzo del- l’esigenza di un esame dei bisogni economici; (b) limitazioni relative al valore totale delle transazioni in relazione con i servizi o degli attivi sotto forma di contingenti numerici, o per mezzo dell’esigenza di un esame dei bisogni economici; (c) limitazioni relative al numero totale di operazioni di servizi o alla quantità totale dei servizi forniti, espressi in unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti o per mezzo dell’esigenza di un esame dei bisogni economici;
19 Il diritto di creare un’impresa che si controlla include il diritto di acquisire in un’impresa una partecipazione sufficiente per controllarla. 20 La creazione di un istituto secondario include il diritto di acquisire in un’impresa una partecipazione sufficiente per controllarla. 21 Per cittadino si intende anche il residente permanente se quest’ultimo è considerato citta- dino in virtù della legislazione della Parte interessata.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(d) limitazioni relative al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un determinato prestatore di servizi, e che sono necessarie per la fornitura di un servizio specifico, e che sono in relazione diretta con esso, sotto forma di contingenti numerici o per mezzo delle esigenze di un esame dei bisogni economici; (e) limitazioni relative alla partecipazione di capitale estero, espresse sotto for- ma di un limite percentuale massimo della detenzione di azioni da parte di stranieri, o relative al valore totale degli investimenti esteri particolari o glo- bali; e (f) misure che prescrivono tipi specifici di enti giuridici o di imprese comuni per mezzo delle quali un prestatore di servizi può fornire un servizio.
Art. 22 Trattamento della nazione più favorita 1. Fatte salve le deroghe risultanti dall’armonizzazione di regolamentazioni, fondata su accordi conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e che prevede un ricono- scimento reciproco conformemente alle disposizioni dell’articolo VII del GATS, gli Stati dell’AELS e il Messico accordano ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prestatori di servizi simili di qualsiasi altro Paese. 2. Un trattamento accordato in virtù di altri accordi, conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS, è escluso dalla presente disposizione. 3. La Parte che conclude un accordo del tipo di quello indicato nel paragrafo 2 deve offrire alle altre Parti l’opportunità di negoziare i vantaggi in esso accordati. 4. Le Parti convengono di riesaminare l’esclusione di cui al paragrafo 2 in vista di sopprimerla entro un termine massimo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 23 Trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte accorda, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, ai pre- statori di servizi dell’altra Parte, in osservanza di tutte le misure relative alla fornitu- ra di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai pro- pri prestatori di servizi simili. 2. Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai prestato- ri di servizi dell’altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente di- verso da quello accordato ai propri prestatori di servizi simili.
3. Un trattamento formalmente identico o un trattamento formalmente diverso è
considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei prestatori di servizi di una delle Parti rispetto ai prestatori di servizi simili dell’altra Parte.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 24 Liberalizzazione degli scambi 1. In virtù dei paragrafi 2–4, le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di ser- vizi conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, nessuna Parte adotta
nuove misure né misure discriminatorie supplementari nei confronti dei servizi o dei prestatori di servizi dell’altra Parte rispetto ai propri servizi o prestatori di servizi simili. 3. Entro un termine massimo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto prende una decisione in merito alla soppressione sostanziale di tutte le misure discriminatorie rimanenti tra le Parti nei settori e nelle modalità di fornitura rientranti nel campo di applicazione della presente Sezione. Detta decisio- ne contiene: (a) un elenco degli impegni che stabiliscono il livello di liberalizzazione che le Parti accettano di accordarsi reciprocamente al termine di un periodo transito- rio di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo; e (b) un calendario del processo di liberalizzazione per ciascuna delle Parti al fine di raggiungere, al termine del periodo transitorio di dieci anni, il livello di liberalizzazione definito conformemente al paragrafo (a). 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli articoli 21, 22 e 23 del presente Accordo si applicano conformemente al calendario stabilito e sono soggetti alle ri- serve contenute nell’elenco degli impegni presi dalle Parti di cui al paragrafo 3. 5. Il Comitato misto può modificare il calendario del processo di liberalizzazione e l’elenco degli impegni definiti conformemente al paragrafo 3, al fine di eliminare o aggiungere deroghe.
Art. 25 Diritto di emanare prescrizioni 1. Ciascuna Parte può regolamentare la fornitura di servizi sul suo territorio o intro- durre nuove regolamentazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di politica interna, a condizione che dette regolamentazioni non pregiudichino i diritti e gli obblighi ri- sultanti dal presente Accordo. 2. Ciascuna Parte si adopera affinché tutte le misure di applicazione generale relati- ve agli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- ziale.
Art. 26 Riconoscimento reciproco 1. Il Comitato misto definisce, di norma entro un termine massimo di tre anni a de- correre dall’entrata in vigore del presente Accordo, le tappe necessarie alla negozia- zione degli accordi che stabiliscono il riconoscimento reciproco delle esigenze, delle qualifiche, delle licenze e delle altre regolamentazioni, al fine di permettere ai pre- statori di servizi di soddisfare completamente o in parte i criteri applicati da ciascuna delle Parti per l’autorizzazione, la concessione di licenze e la certificazione dei pre- statori di servizi, in particolare per i servizi professionali.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Ogni accordo di questo tipo deve essere conforme alle corrispondenti disposizio- ni dell’OMC e, segnatamente, a quelle dell’articolo VII del GATS.
Sezione II Trasporto marittimo
Art. 27 Trasporto marittimo internazionale 1. La presente Sezione si applica al trasporto marittimo internazionale, compreso il trasporto da porta a porta e il trasporto intermodale con un passaggio per mare.
2. Le definizioni di cui all’articolo 20 si applicano alla presente Sezione22.
3. Considerati i livelli esistenti di liberalizzazione tra le Parti in materia di trasporto marittimo internazionale: (a) le Parti continuano ad applicare il principio del libero accesso al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e non discriminato- ria; (b) ciascuna Parte continua ad accordare a tutte le navi operate da prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa riservato alle proprie navi segnatamente in materia di accesso ai porti, dell’utilizzazione dell’infrastruttura e dei servizi ausiliari marittimi dei porti, nonché delle tariffe e degli oneri connessi, delle installazioni doganali e dell’assegnazione di aree di stazionamento e delle installazioni per il carico e lo scarico. 4. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell’altra Parte di avere una pre- senza commerciale sul suo territorio a condizioni di stabilimento e di gestione dell’attività non meno favorevoli di quelle accordate ai prestatori nazionali di servizi o ai prestatori di servizi di uno Stato terzo, conformemente alla legislazione e alle regolamentazioni applicabili in ciascuna delle Parti. 5. Il paragrafo 4 si applica conformemente al calendario ed è soggetto a qualsiasi ri- serva contenuta nell’elenco degli impegni presi dalle Parti di cui all’articolo 24 pa- ragrafo 3.
22 A deroga dell’articolo 20, le compagnie di navigazione domiciliate al di fuori di uno Stato dell’AELS o del Messico ma che sono controllate da cittadini di uno Stato dell’AELS o del Messico beneficiano parimenti dei vantaggi previsti dalle disposizioni della presente Sezione se le loro navi sono immatricolate, conformemente alla rispettiva legislazione, in detto Stato dell’AELS o in Messico, e battono bandiera di detto Stato dell’AELS o del Messico.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Sezione III Servizi finanziari
Art. 28 Definizioni Conformemente alle definizioni dell’Allegato del GATS sui servizi finanziari23 e dell’Intesa sugli impegni relativi ai servizi finanziari del GATS, ai fini della presente Sezione: per «presenza commerciale» si intende una persona giuridica nel territorio di una Parte, che offre servizi finanziari. Questo comprende le filiali controllate intera- mente o in parte, le imprese comuni, le società di persone, le succursali, le agenzie, gli uffici di rappresentanza o qualsiasi altra organizzazione che esercita un’attività di franchising. Per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività: A. Servizi assicurativi e connessi:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
(a) ramo vita, (b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, quali le attività di broker e le agenzie; e
4. servizi accessori quali la consulenza, il calcolo attuariale, la valutazione del rischio e la liquidazione dei sinistri. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione):
1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi i crediti al consumo, i crediti ipotecari, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, comprese le carte di cre- dito e di addebito, i traveller’s cheques (assegni turistici) e i bonifici bancari;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni di compravendita, scambi per conto proprio o di clienti, sul mer- cato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di: (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli assegni, le cambiali e i certificati di deposito, (b) valuta estera, (c) prodotti derivati, compresi i contratti a termine e a premio,
23 RS 0.632.20 Allegato 1.B
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(d) strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi gli swap e i tas- si di cambio a termine, (e) titoli trasferibili, (f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; 7. partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sotto- scrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;
8. intermediazione nel mercato monetario;
9. gestione delle attività e delle passività, ad esempio la gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, di fondi di pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi
titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazio- ne di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da (1) a (11), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie azien- dali. Per «prestatore di servizi finanziari» si intende una persona fisica o giuridica di una Parte autorizzata a fornire servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finan- ziari» non comprende tuttavia gli enti pubblici. Per «nuovo servizio finanziario» si intende un servizio di carattere finanziario, com- presi i servizi legati a prodotti esistenti e a nuovi prodotti o alla maniera in cui un prodotto è fornito, che non è fornito da nessun prestatore di servizi nel territorio di una Parte determinata ma che è fornito nel territorio di un’altra Parte. Per «ente pubblico» si intende:
1. un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una Parte o un
ente posseduto o controllato da una Parte, che svolge principalmente funzio- ni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi di enti ope- ranti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
2. un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca
centrale o da un’autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali fun- zioni.
Art. 29 Stabilimento di prestatori di servizi finanziari 1. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell’altra Parte di stabilire una presenza commerciale sul suo territorio, compresa l’acquisizione di un’impresa esi- stente.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Ciascuna Parte può esigere dai prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte che si stabilisca conformemente al diritto di detta Parte. Può parimenti imporre modalità e condizioni di stabilimento che siano compatibili con le altre disposizioni della pre- sente Sezione. 3. Nessuna Parte può adottare nuove misure relative allo stabilimento e all’attività dei prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte che siano più discriminatorie di quelle applicate al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.
4. Nessuna Parte può adottare, applicare o mantenere le misure seguenti:
(a) limitazioni del numero di prestatori di servizi finanziari, sotto forma di con- tingenti numerici, di monopoli, di prestatori esclusivi di servizi finanziari o per mezzo dell’esigenza di un esame dei bisogni economici; (b) limitazioni relative al valore totale delle transazioni in relazione con i servizi finanziari o degli attivi sotto forma di contingenti numerici, o per mezzo dell’esigenza di un esame dei bisogni economici; (c) limitazioni relative al numero totale di operazioni di servizi o alla quantità totale di servizi prodotti, espressi in unità numeriche determinate, sotto for- ma di contingenti, o per mezzo dell’esigenza di un esame dei bisogni eco- nomici; (d) limitazioni relative al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi finanziari o che un prestatore di servizi può impiegare, e che sono necessarie per la fornitura di un servizio specifico del quale egli si occupa direttamente, sotto forma di contingenti, o per mezzo dell’esigenza di un esame dei bisogni economici; e (e) limitazioni relative alla partecipazione di capitale estero, espresse sotto for- ma di un limite percentuale massimo della detenzione di azioni da parte di stranieri, o relative al valore totale degli investimenti esteri particolari o glo- bali.
Art. 30 Offerta transfrontaliera di servizi finanziari
1. Ciascuna Parte consente l’offerta transfrontaliera di servizi finanziari.
2. In materia di offerta transfrontaliera di servizi finanziari, nessuna Parte può adottare, nei confronti dei fornitori di servizi dell’altra Parte, nuove misure più di- scriminatorie di quelle applicate al momento dell’entrata in vigore del presente Ac- cordo. 3. Senza pregiudizio di altre prescrizioni di natura prudenziale applicabili all’offerta transfrontaliera di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei pre- statori di servizi finanziari dell’altra Parte. 4. Ciascuna Parte autorizza le persone che si trovano sul suo territorio a acquistare servizi finanziari presso prestatori di servizi dell’altra Parte che si trovano sul terri- torio dell’altra Parte. Questo non obbliga l’altra Parte a autorizzare detti prestatori di servizi finanziari a esercitare la loro attività o a effettuare operazioni commerciali, oppure a offrire, commercializzare o pubblicizzare la loro attività sul suo territorio.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Ciascuna Parte definisce quello che intende per «esercitare la loro attività», «effet- tuare operazioni commerciali», «offrire», «commercializzare» e «pubblicizzare».
Art. 31 Trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari delle altre Parti, compre- si quelli che sono già stabiliti sul suo territorio alla data di entrata in vigore del pre- sente Accordo, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri prestatori di servizi finanziari simili per quanto concerne lo stabilimento, l’ac- quisizione, l’espansione, l’amministrazione, il comportamento, l’esercizio dell’atti- vità e la vendita o qualsiasi altra operazione commerciale. 2. La Parte che permette l’offerta transfrontaliera di un servizio finanziario accorda ai prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa riservato ai propri fornitori di servizi finanziari simili per l’offerta di detto servizio finanziario. 3. Il trattamento accordato da una Parte ai prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte, indipendentemente dal fatto che questo sia diverso o identico a quello da essa accordato ai propri prestatori di servizi finanziari simili, è conforme al paragrafo 1 se detto trattamento offre le stesse possibilità concorrenziali. 4. Il trattamento accordato da una Parte offre le stesse possibilità concorrenziali se non modifica le condizioni di concorrenza in favore dei prestatori di servizi finan- ziari nazionali rispetto alle condizioni offerte ai prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte. 5. Le differenze in termini di quote di mercato, di redditività o di dimensioni non costituiscono di per sé una disparità concorrenziale ma possono essere utilizzate come prova per verificare se il trattamento accordato da una Parte garantisce le stes- se possibilità concorrenziali.
Art. 32 Trattamento della nazione più favorita 1. Ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte un trat- tamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai prestatori di servizi fi- nanziari simili di un’altra parte o di un Paese terzo. 2. Un trattamento accordato in virtù di altri accordi conclusi da una Parte con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS24 è escluso dalla presente disposizione. 3. La Parte che conclude un accordo del tipo indicato nel paragrafo 2 deve accorda- re alle altre Parti le stesse possibilità di negoziare i benefici in esso accordati. 4. Le Parti convengono di riesaminare l’esclusione di cui al paragrafo 2 in vista della sua soppressione entro un termine massimo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
24 RS 0.632.20 Allegato 1.B
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 33 Personale con incarichi chiave 1. Nessuna Parte può esigere da un prestatore di servizi finanziari dell’altra Parte l’assunzione di persone di una nazionalità specifica tra i membri della direzione o del personale con incarichi chiave.
2. Nessuna Parte può esigere che più della maggioranza semplice dei membri della
direzione di un prestatore di servizi finanziari di un’altra Parte sia composta da suoi cittadini, persone che risiedono sul suo territorio o da una combinazione di questi.
Art. 34 Impegni 1. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere invocata per impedire a una delle Parti di applicare: (a) qualsiasi misura esistente incompatibile con le disposizioni di cui agli arti- coli 29–33 e menzionata nell’Appendice VIII; o (b) un emendamento a qualsiasi misura discriminatoria menzionata nell’Appen- dice VIII comma (a), sempre che detto emendamento non accentui l’incom- patibilità tra la misura e le disposizioni di cui agli articoli 29–33. 2. Le misure elencate nell’Appendice VIII e menzionate nell’articolo 29 paragrafo 2 sono riesaminate dal Sottocomitato per i servizi finanziari, istituito conformemente alle disposizioni dell’articolo 40, al fine di proporre al Comitato misto la loro modi- fica, sospensione o soppressione. 3. Entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del pre- sente Accordo, il Comitato misto prende una decisione in merito alla soppressione in misura essenziale di tutte le discriminazioni tra le Parti. La decisione contiene un elenco degli impegni che stabilisca il livello di liberalizzazione che le Parti conven- gono di concedersi reciprocamente.
Art. 35 Diritto di emanare prescrizioni 1. Ciascuna Parte può regolamentare la fornitura di servizi finanziari sul suo territo- rio o introdurre nuove regolamentazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di politi- ca interna, a condizione che dette regolamentazioni non pregiudichino i diritti e gli obblighi risultanti dal presente Accordo. 2. Ciascuna Parte si adopera affinché tutte le misure di applicazione generale relati- ve agli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- ziale.
Art. 36 Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere invocata per impedire a una delle Parti di adottare o mantenere misure prudenziali ragionevoli quali: (a) la protezione degli investitori, dei depositanti, dei titolari o beneficiari di polizze, dei creditori fiduciari di un prestatore di servizi finanziari o di qual- siasi altra persona simile partecipante ai mercati finanziari; o
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(b) la conservazione della sicurezza, della solvibilità, dell’integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; o (c) la garanzia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario di una delle Parti.
2. Dette misure non possono andare oltre a quanto sia necessario per raggiungere
gli obiettivi fissati e non devono discriminare i prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili. 3. Nessuna disposizione della presente Sezione è interpretata nel senso di obbligare una Parte a fornire dati relativi agli affari e ai conti dei diversi clienti o qualsiasi al- tra informazione confidenziale o esclusiva in possesso di enti pubblici.
Art. 37 Trasparenza 1. Ciascuna Parte si adopera al fine di mettere a disposizione di tutti gli interessati qualsiasi misura di applicazione generale che detta Parte propone di adottare al fine di permettere a detti interessati di formulare osservazioni in merito ad essa. Le misu- re saranno messe a disposizione nei modi seguenti: (a) per mezzo di una pubblicazione ufficiale; o (b) sotto altra forma scritta o elettronica. 2. Le autorità finanziarie competenti delle Parti comunicano agli interessati le loro esigenze per le licenze in materia di offerta di servizi finanziari. 3. Le autorità finanziarie competenti informano i candidati, su loro richiesta, dello stato di avanzamento della procedura. Se necessitano informazioni supplementari, dette autorità lo comunicano senza indugio ai candidati. 4. Ciascuna Parte si adopera per garantire sul suo territorio l’applicazione dei «Core principles for Effective Banking Supervision» del Comitato di Basilea, le norme e i principi dell’International Association of Insurance Supervisors nonché gli «Objec- tives and Principles for Securities Regulation» dell’International Organisation of Se- curities Commission.
Art. 38 Nuovi servizi finanziari Ciascuna Parte permette a un prestatore di servizi finanziari di un’altra Parte di for- nire qualsiasi nuovo servizio finanziario di tipo simile a quello che detta Parte per- mette di offrire ai propri prestatori di servizi finanziari in virtù del suo diritto interno in circostanze analoghe. Ciascuna Parte è libera di determinare la forma giuridica nella quale può essere fornito il servizio e di esigere un’autorizzazione per l’offerta di detto servizio. Se siffatta autorizzazione è richiesta, una decisione deve essere presa entro un termine ragionevole e può essere rifiutata solamente per ragioni pru- denziali.
Art. 39 Trattamento dei dati 1. Ciascuna Parte permette a un prestatore di servizi finanziari dell’altra Parte di trasmettere informazioni per via elettronica o sotto un’altra forma all’interno e
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
all’esterno del suo territorio quando questo sia necessario a detto prestatore di servi- zi finanziari per svolgere le sue attività abituali. 2. Per quanto concerne la trasmissione di dati personali, ciascuna Parte prende le misure necessarie per proteggere la sfera privata, i diritti fondamentali e le libertà individuali. A tal fine le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione, conformemente alle norme adottate dalle organizzazioni internazionali corrispondenti. 3. Nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per limitare il di- ritto di una delle Parti di tutelare i dati personali, la sfera personale e la riservatezza di registri e documenti contabili personali, a condizione che questo diritto non sia utilizzato per eludere le condizioni del presente Accordo.
Art. 40 Sottocomitato per i servizi finanziari 1. È istituito un Sottocomitato per i servizi finanziari, composto da rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale di ciascuna Parte è un funzionario delle auto- rità responsabili per le Parti dei servizi finanziari di cui all’Appendice IX.
2. Le funzioni del Sottocomitato sono elencate nell’Appendice X.
Art. 41 Consultazioni 1. Una Parte può chiedere a un’altra Parte consultazioni in merito a qualsiasi affare concernente la presente Sezione. L’altra Parte considera la domanda con benevolen- za. Le Parti informano dei risultati delle loro consultazioni il Sottocomitato per i servizi finanziari nel corso della sua riunione annua. 2. Le consultazioni di cui al presente articolo hanno luogo in presenza di funzionari delle autorità indicate nell’Appendice IX. 3. Nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per chiedere alle autorità partecipanti alle consultazioni di divulgare informazioni o prendere misure tali da interferire negli affari individuali relativi alla regolamentazione, alla supervi- sione, all’amministrazione o all’applicazione. 4. Se richiede informazioni su un prestatore di servizi finanziari di un’altra Parte a fini di controllo, l’autorità competente di una delle Parti può rivolgersi alle autorità competenti sul territorio dell’altra Parte per ottenere l’informazione.
Art. 42 Composizione delle controversie Gli arbitri designati conformemente al Titolo VIII per controversie relative a pro- blemi prudenziali o a altri affari finanziari devono possedere le necessarie conoscen- ze tecniche del servizio finanziario interessato dalla controversia e l’esperienza o la pratica dei servizi finanziari, comprese le regolamentazioni in materia di istituzioni finanziarie.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 43 Deroghe particolari 1. Nessuna disposizione delle Sezioni I, II e III del presente Titolo può essere invo- cata per impedire a una Parte, compresi i suoi enti pubblici, di esercitare attività o offrire in esclusiva sul suo territorio servizi facenti parte di un piano pensionistico pubblico o di un sistema statale di sicurezza sociale, salvo che dette attività siano esercitate su base commerciale. 2. Nessuna disposizione della presente Sezione si applica alle attività esercitate da una banca centrale, da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro ente pubblico nel- l’ambito di una politica monetaria o dei tassi di cambio. 3. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere invocata per impedire a una delle Parti, compresi i suoi enti pubblici, di esercitare attività o offrire servizi in esclusiva sul suo territorio per conto proprio, con le garanzie e/o le risorse finanzia- rie di detta Parte o dei suoi enti pubblici.
Sezione IV Deroghe generali
Art. 44 Deroghe 1. Le disposizioni delle Sezioni I, II e III del presente Titolo sono soggette alle de- roghe contenute nel presente articolo.
2. Fermo restando l’obbligo di non applicare queste misure in maniera da causare
discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra gli Stati in cui vigono condizioni ana- loghe o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione delle Se- zioni I, II e III può essere invocata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure: (a) necessarie per salvaguardare la morale pubblica o per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici; (b) necessarie per tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante; (c) necessarie per garantire l’osservanza delle leggi e dei regolamenti conformi alle disposizioni di cui alle Sezioni I, II e III del presente Titolo, compresi quelli relativi: (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un’adempienza rispetto a contratti di servizi, (ii) alla tutela della vita privata nell’ambito dell’elaborazione e della diffu- sione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di regi- stri e documenti contabili personali, (iii) alla sicurezza; (d) incompatibili con le disposizioni di cui agli articoli 22 e 32, purché il tratta- mento differenziato risulti da un accordo volto ad evitare la doppia imposi- zione o da disposizioni volte a evitare la doppia imposizione nell’ambito di
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
un accordo o di una convenzione internazionale dal quale una delle Parti è vincolata, o di una legislazione fiscale nazionale25; (e) destinate a prevenire la frode o l’evasione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre conven- zioni fiscali o di una legislazione fiscale nazionale; (f) che permettono di distinguere, nell’applicazione delle corrispondenti dispo- sizioni della loro legislazione fiscale, i contribuenti che, riguardo al loro luogo di residenza o ai luoghi in cui sono investiti i loro capitali, non sono nella stessa situazione26. 3. Le disposizioni delle Sezioni I, II e III del presente Titolo non si applicano ai si- stemi di sicurezza sociale delle Parti né alle attività sul territorio delle Parti che sono in relazione, anche occasionalmente, con l’esercizio di un’autorità ufficiale, salvo che dette attività siano esercitate su base commerciale. 4. Nessuna disposizione delle Sezioni I, II e III del presente Titolo può essere invocata per impedire a una delle Parti di applicare le sue leggi, i suoi regolamenti e le esigenze relative all’ingresso, al soggiorno, al lavoro, alle condizioni di lavoro e allo stabili- mento delle persone fisiche27, salvo se, così facendo, annulla o pregiudica i vantaggi dell’altra Parte previsti da una disposizione specifica delle Sezioni I, II e III.
Sezione V Investimenti
Art. 45 Definizioni Ai fini della presente Sezione, per «investimenti realizzati conformemente alle leggi e ai regolamenti delle Parti» si intendono gli investimenti diretti definiti come inve- stimenti effettuati al fine di stabilire relazioni economiche durature con un’impresa quali, ad esempio, gli investimenti che permettono di esercitare un’influenza reale sulla gestione di detta impresa28.
25 La disposizione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi sulla doppia imposizione conclusi tra le Parti. 26 La disposizione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi sulla doppia imposizione conclusi tra le Parti. 27 Segnatamente, una delle Parti può esigere dalle persone fisiche che esse posseggano le qualifiche accademiche e/o l’esperienza professionale necessarie richieste sul territorio in cui la prestazione è fornita e nel settore d’attività interessato. 28 Gli investimenti diretti comprendono le operazioni realizzate nel Paese interessato da non residenti e le operazioni realizzate all’estero da residenti in favore: 1) della creazione o dello sviluppo di un’impresa, di una filiale o di una succursale sotto 1) controllo totale, o dell’acquisizione del controllo totale su un’impresa esistente; 2) della partecipazione a un’impresa nuova o a un’impresa esistente; 3) di un credito di 5 anni o oltre.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 46 Trasferimenti 1. Gli Stati dell’AELS e il Messico garantiscono, per gli investimenti realizzati sul loro territorio da investitori dell’altra Parte, il diritto al libero trasferimento, all’in- terno e al di fuori del loro territorio, segnatamente del capitale iniziale e di qualsiasi altro importo supplementare, dei redditi, dei pagamenti effettuati in virtù di un con- tratto, dei diritti di licenza e di altri emolumenti, nonché dei ricavi della vendita o della liquidazione totale o parziale di investimenti. 2. I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio in vigore al momento del trasfe- rimento. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una Parte può differire o impedire un trasferimento mediante l’applicazione in buona fede, in maniera equa e non discriminatoria, di mi- sure: (a) volte a salvaguardare i diritti dei creditori in caso di fallimento, insolvibilità o altre azioni legali; (b) che garantiscono l’osservanza delle leggi e dei regolamenti: (i) relativi all’emissione, al commercio e alla vendita di titoli, operazioni a termine e prodotti derivati, (ii) concernenti i rapporti o i verbali dei trasferimenti, o (c) connesse con infrazioni penali e sentenze o decisioni rese nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.
Art. 47 Promozione degli investimenti tra le Parti Gli Stati dell’AELS e il Messico si prefiggono di promuovere condizioni attrattive e stabili per favorire gli investimenti reciproci. Questa promozione avviene segnata- mente attraverso: (a) iniziative in favore dell’informazione e della diffusione di informazioni relative alla legislazione in materia di investimenti e alle possibilità di inve- stimento; (b) l’istituzione di un quadro legale favorevole agli investimenti fra le Parti, in particolare mediante la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati del- l’AELS e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e a evitare la doppia imposizione; (c) lo sviluppo di procedure amministrative uniformi e semplificate; e (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nell’ambito delle piccole e medie imprese delle due Parti.
Art. 48 Impegni internazionali in materia di investimenti 1. Gli Stati dell’AELS e il Messico si richiamano ai loro impegni internazionali in materia di investimenti, segnatamente, quando sono applicabili, ai Codici di libera- lizzazione dell’OCSE e all’Istrumento sul trattamento nazionale dell’OCSE.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudicare i diritti e gli obblighi risultanti da accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dalle Parti.
Art. 49 Clausola di revisione Al fine di liberalizzare progressivamente gli investimenti, gli Stati dell’AELS e il Messico confermano la loro volontà di rivedere, entro un termine massimo di tre an- ni dall’entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi degli investimenti tra i loro territori, conformemente agli impegni presi nel- l’ambito degli accordi internazionali in materia di investimenti.
Sezione VI Problemi a livello della bilancia dei pagamenti
Art. 50 Problemi a livello della bilancia dei pagamenti 1. Qualora uno degli Stati dell’AELS o il Messico incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi problemi a livello della bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o il Messico, a seconda del caso, può adottare misure restrittive in mate- ria di trasferimenti e pagamenti connessi ai servizi e agli investimenti. Dette misure sono applicate di buona fede, in maniera equa e non discriminatoria, per una durata limitata e non possono andare oltre quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. 2. Lo Stato dell’AELS interessato o il Messico, a seconda del caso, informa senza indugio l’altra Parte e presenta il più presto possibile un calendario relativo alla soppressione di dette misure. Queste ultime sono prese conformemente agli altri ob- blighi internazionali alle quali la Parte interessata è soggetta, comprese quelle risul- tanti dall’Accordo dell’OMC e dagli articoli dell’Accordo del 22 luglio 194429 del Fondo monetario internazionale.
IV Concorrenza
Art. 51 Obiettivo e principi generali
1. Le Parti convengono che le pratiche anticoncorrenziali possono ostacolare la
realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Di conseguenza ciascuna Parte adotta o mantiene misure che vietano tali pratiche e agisce in maniera adeguata. 2. Le Parti si impegnano a applicare le rispettive legislazioni sulla concorrenza in modo tale da evitare che pratiche anticoncorrenziali pregiudichino o annullino i vantaggi introdotti dal presente Accordo. Le Parti prestano un’attenzione particolare agli accordi di tipo anticoncorrenziale, agli abusi di potere di mercato nonché alle
29 RS 0.979.1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
fusioni e acquisizioni che pregiudicano la concorrenza, conformemente alle loro le- gislazioni sulla concorrenza.
3. Le leggi sulla concorrenza di ciascuna Parte sono elencate nell’Appendice XI.
Art. 52 Cooperazione 1. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione in materia di politica di esecuzione delle leggi sulla concorrenza, segnatamente la notifica, le consultazioni e lo scambio di informazioni nell’ambito dell’esecuzione delle leggi e della politica della concorrenza. 2. Una Parte informa l’altra Parte in merito alle sue attività in materia di applicazio- ne di misure relative alla concorrenza suscettibili di pregiudicare importanti interessi dell’altra Parte. Dette attività possono comprendere inchieste relative a pratiche an- ticoncorrenziali, a rimedi giuridici, alla ricerca di informazioni sul territorio dell’al- tra Parte, ma anche a una fusione o un’acquisizione nella quale una delle parti è un’impresa originaria di una delle Parti che controlla un’impresa stabilita sul territo- rio dell’altra Parte. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da per- mettere alla Parte alla quale la notifica è indirizzata di effettuare una valutazione ini- ziale dell’impatto di dette attività sul suo territorio. 3. La Parte che considera che la pratica anticoncorrenziale di un’impresa sul territo- rio dell’altra Parte ha effetti negativi non trascurabili sul proprio territorio, può do- mandare all’altra Parte di prendere le misure appropriate. La domanda deve essere il più precisa possibile per quanto concerne la natura dell’attività anticoncorrenziale e i suoi effetti sul territorio della Parte che ha sporto reclamo, e deve contenere tutte le informazioni e la cooperazione che quest’ultima può fornire. 4. La Parte che riceve la richiesta deve esaminarla attentamente e decidere se pren- dere misure o ampliare le misure esistenti rispetto alle pratiche anticoncorrenziali oggetto della richiesta. Informa la Parte ricorrente del risultato delle misure e, per quanto possibile, degli sviluppi significativi avvenuti nel frattempo.
Art. 53 Riservatezza Nessuna disposizione del presente Titolo può essere invocata per esigere informazioni da una delle Parti se detta comunicazione è contraria alla sua legislazione, comprese le leggi sulla comunicazione di informazioni, la riservatezza o i segreti d’affari.
Art. 54 Sottocomitato per la concorrenza Il Comitato misto può, se necessario, istituire un Sottocomitato per la concorrenza.
Art. 55 Consultazioni Una delle Parti può domandare consultazioni in merito a qualsiasi affare concer- nente il presente Titolo. La domanda dev’essere motivata e deve indicare se termini procedurali o altri impedimenti rendono necessaria un’accelerazione delle consulta- zioni. A richiesta di una delle Parti le consultazioni devono aver luogo rapidamente al fine di pervenire a una conclusione compatibile con gli obiettivi del presente Ti-
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
tolo. Ciascuna Parte può chiedere che le consultazioni proseguano in seno al Comi- tato misto, al fine di ottenere le sue raccomandazioni in merito.
V Appalti pubblici
Art. 56 Campo d’applicazione 1. Il presente Titolo si applica a qualsiasi legge, regolamento, procedura o pratica concernente appalti pubblici: (a) conclusi tra gli enti specificati nell’Appendice XII; (b) relativi a prodotti, conformemente all’Appendice XIII, a servizi, conforme- mente all’Appendice XIV, o a prestazioni edili, conformemente all’Appen- dice XV; e (c) se il valore stimato del contratto da aggiudicare è superiore o uguale a un li- mite fissato nell’Appendice XVI.
2. Il paragrafo 1 sottostà alle disposizioni di cui nell’Appendice XVII.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, se un contratto che dev’essere aggiudicato da un ente non rientra nel campo d’applicazione del presente Titolo, le disposizioni di que- st’ultimo non possono essere invocate per coprire prodotti o servizi facenti parte di detto contratto. 4. Nessuna Parte può preparare, organizzare o strutturare un contratto relativo a ap- palti pubblici in modo tale da non applicare gli obblighi risultanti dalla presente Se- zione. 5. Gli appalti pubblici comprendono metodi quali l’acquisto, il leasing, la locazione o la locazione-vendita30.
Art. 57 Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente Titolo, ciascuna Parte riserva immedia- tamente e incondizionatamente ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai for- nitori nazionali.
30 Gli appalti pubblici escludono:
(a) gli accordi non contrattuali o qualsiasi forma di aiuto pubblico, compresi gli accordi di cooperazione, le sovvenzioni, i prestiti, le compensazioni, le cauzioni, gli incentivi fiscali, nonché la fornitura da parte dello Stato di beni e servizi destinati alle persone o ai governi statali, provinciali e regionali; e (b) l’acquisizione di servizi di uffici di pagamento o di depositi fiscali, di servizi di liquidazione e amministrazione per istituti finanziari regolamentati e di servizi di emissione e distribuzione di titoli del debito pubblico.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli ap- palti pubblici contemplati nel presente Titolo, ciascuna Parte si adopera affinché i suoi enti: (a) non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul mede- simo territorio, in ragione del grado di controllo o di partecipazione esteri; e (b) non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale a seconda del Paese di produzione del prodotto o del servizio fornito, a condizione che il Paese di produzione sia l’altra Parte. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e alle altre tasse percepite sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di riscossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, diverse da leggi, regolamenti, proce- dure e pratiche relativi agli appalti pubblici contemplati nel presente Titolo.
Art. 58 Regole d’origine Nessuna Parte applica ai prodotti importati da un’altra Parte nell’ambito di un ap- palto pubblico considerato nel presente Titolo regole d’origine diverse o incompati- bili con quelle applicate da detta Parte alle operazioni commerciali normali.
Art. 59 Rifiuto di concedere vantaggi Fatte salve la notifica e consultazioni preliminari, una delle Parti può rifiutare di concedere i vantaggi previsti dal presente Titolo a un fornitore dell’altra Parte se stabilisce che il servizio è offerto da un’impresa in possesso o sotto il controllo di persone originarie di uno Stato che non è Parte del presente Accordo e che non eser- cita attività sostanziali sul territorio di una delle Parti.
Art. 60 Divieto di operazioni di compensazione Ciascuna Parte garantisce che i suoi enti non prevedano di imporre, non tentino di imporre né impongano operazioni di compensazione nell’ambito della qualifica e della scelta dei fornitori, dei prodotti e dei servizi o della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione dei contratti. Ai fini del presente articolo, per «operazioni di compensazione» si intendono le condizioni considerate o imposte da un ente prima o durante la procedura di aggiudicazione, tali da promuovere lo sviluppo locale o mi- gliorare la bilancia dei pagamenti interessata, mediante requisiti riguardanti il conte- nuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti.
Art. 61 Procedure di aggiudicazione e altre disposizioni 1. Il Messico applica le regole e le procedure indicate nella Parte A dell’Appendi- ce XVIII e gli Stati dell’AELS applicano le regole e le procedure indicate nella Par- te B dell’Appendice XVIII. Si considera che questi due gruppi di regole e procedure garantiscano un trattamento equivalente.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Le regole e le procedure di cui all’Appendice XVIII possono essere modificate
dalla Parte interessata soltanto per integrarvi i rispettivi emendamenti alle disposi- zioni corrispondenti dell’Accordo di libero scambio dell’America del Nord (deno- minato qui di seguito «NAFTA») e dell’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici31 (denominato qui di seguito «GPA»), a condizione che le regole e le procedure modificate dalla Parte interessata continuino a garantire un trattamento equivalente. 3. La Parte interessata notifica all’altra Parte qualsiasi modifica delle regole e delle procedure indicate nell’Appendice XVIII entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore e prova che le regole e le procedure modificate continuano a garantire un tratta- mento equivalente. 4. La Parte che ritiene che siffatta modifica pregiudica in modo considerevole il suo accesso al mercato degli appalti pubblici dell’altra Parte, può chiedere consultazioni. Se non si trova una soluzione soddisfacente, detta Parte può avviare una procedura di composizione delle controversie conformemente alle disposizioni di cui al Tito- lo VIII, al fine di mantenere un livello di accesso equivalente al mercato degli ap- palti pubblici delle altre Parti. 5. Nessun ente di una Parte può porre come condizione per la qualifica dei fornitori o per l’attribuzione di un contratto il fatto che il fornitore ha già ottenuto uno o più contratti da un ente di detta Parte o che il fornitore ha già un’esperienza professio- nale sul territorio di detta Parte.
Art. 62 Procedure di contestazione 1. In caso di reclamo da parte di un fornitore per violazione di una disposizione del presente Titolo riguardo all’aggiudicazione di un appalto, ciascuna Parte incoraggia detto fornitore a risolvere la questione mediante consultazione dell’ente appaltatore. In un simile caso, l’ente appaltatore esamina il reclamo con imparzialità e celer- mente, in modo da non ostacolare l’adozione di misure correttive nell’ambito del meccanismo di contestazione. 2. Ciascuna Parte adotta procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed effi- caci che consentano ai fornitori di contestare presunte violazioni delle disposizioni del presente Titolo nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti per i quali hanno o hanno avuto un interesse. 3. Ciascuna Parte adotta procedure di contestazione per scritto e le rende general- mente accessibili. 4. Ciascuna Parte si adopera affinché la documentazione relativa ai diversi aspetti inerenti all’aggiudicazione degli appalti contemplati dal presente Titolo venga con- servata per tre anni. 5. Il fornitore interessato può essere tenuto ad avviare una procedura di contesta- zione e ad indirizzare una notifica all’ente appaltatore nei termini specificati che de- corrono dal momento in cui il fondamento del reclamo è noto o dovrebbe ragione- volmente esserlo e che non possono in nessun caso essere inferiori a dieci giorni.
31 RS 0.632.231.422
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
6. Una delle Parti può esigere conformemente alla sua legislazione che una proce- dura sia avviata soltanto dopo la pubblicazione del bando di gara o, qualora il bando non sia pubblicato, dopo che la relativa documentazione sia stata resa disponibile. Se detta Parte impone siffatta esigenza, il periodo di dieci giorni di cui al paragra- fo 5 non decorre prima della data della pubblicazione del bando di gara o della data della messa a disposizione della relativa documentazione. Questa disposizione non pregiudica il diritto dei fornitori interessati di utilizzare le procedure di contesta- zione. 7. Le contestazioni sono sottoposte ad un tribunale o a un organo di esame impar- ziale e indipendente, che non ha alcun interesse per il risultato dell’aggiudicazione e i cui membri non subiscono influenze esterne durante il mandato. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudiziario o applica pro- cedure in virtù delle quali: (a) i partecipanti possono essere sentiti prima che venga espresso un parere o che sia presa una decisione; (b) i partecipanti possono farsi rappresentare e assistere; (c) i partecipanti hanno accesso a tutta la procedura; (d) la procedura può essere pubblica; (e) i pareri e le decisioni sono resi per scritto, con un esposto indicante i loro motivi; (f) i testimoni possono essere sentiti; e (g) i documenti sono comunicati all’organo di esame.
8. Le procedure di contestazione devono prevedere:
(a) misure provvisorie tempestive per rimediare alle violazioni del presente Titolo e preservare le possibilità commerciali. Tale azione può comportare la sospensione della procedura di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, le pro- cedure possono prevedere che si tenga conto delle conseguenze sfavorevoli primordiali per gli interessi in questione, compreso l’interesse pubblico, qualora si debba decidere circa l’applicazione di dette misure. In simili casi, qualsiasi decisione di non agire dev’essere motivata per scritto; (b) se questo appare opportuno, misure di correzione delle violazioni del pre- sente Titolo o compensazioni per le perdite e i danni subiti, che possono essere limitate ai costi per la preparazione dell’offerta o della procedura di contestazione. 9. Al fine di proteggere gli interessi in gioco, commerciali o di altra natura, la pro- cedura di contestazione viene normalmente conclusa senza indugio.
Art. 63 Comunicazione di informazioni
1. Ciascuna Parte pubblica senza indugio qualsiasi legge, regolamento, decisione
giudiziaria, decisione amministrativa d’applicazione generale, nonché qualsiasi pro- cedura relativi agli appalti pubblici contemplati dal presente Titolo, nelle rispettive pubblicazioni il cui elenco figura nell’Appendice XIX.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Ciascuna Parte designa, all’entrata in vigore del presente Accordo, uno o più
punti di contatto al fine di: (a) facilitare la comunicazione tra le Parti; (b) rispondere a tutte le richieste ragionevoli di informazioni presentate dall’al- tra Parte per fornire informazioni sugli affari oggetto del presente Titolo; e (c) su richiesta di un fornitore di un’altra Parte, dare, entro un termine ragione- vole, una risposta motivata al fornitore e all’altra Parte, al fine di sapere se un determinato ente rientra o meno nel campo di applicazione del presente Titolo. 3. Una delle Parti può richiedere le informazioni supplementari sull’aggiudicazione di un appalto che possano rivelarsi necessarie al fine di accertare se il medesimo è stato aggiudicato in condizioni di equità e di imparzialità, in particolare nei con- fronti delle offerte respinte. A tale scopo, la Parte dell’ente pubblico appaltatore for- nisce informazioni sulle caratteristiche e sui relativi vantaggi dell’offerta prescelta nonché sul prezzo dell’aggiudicazione. Qualora vi sia il rischio che la diffusione di tali informazioni possa nuocere alla concorrenza in occasione di successive gare d’appalto, questa informazione viene divulgata soltanto previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite. 4. Su richiesta, una Parte fornisce all’altra Parte e ai suoi enti le informazioni sulle procedure di aggiudicazione condotte dai suoi enti e sugli appalti aggiudicati dai suoi enti rientranti nel campo di applicazione del presente Titolo.
5. Nessuna Parte può comunicare informazioni confidenziali la cui divulgazione è
suscettibile di pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di una determinata persona o la libera concorrenza tra i fornitori, senza l’accordo formale della persona che ha fornito l’informazione alla Parte. 6. Nessuna disposizione del presente Titolo può essere invocata per esigere da una delle Parti la comunicazione di informazioni confidenziali la cui divulgazione impe- direbbe l’applicazione della legislazione o sarebbe contraria all’interesse pubblico. 7. Ciascuna Parte allestisce e scambia le sue statistiche annue riguardanti gli appalti pubblici rientranti nel campo di applicazione del presente Titolo32. Questi rapporti devono adempiere le esigenze di cui all’Appendice XX.
Art. 64 Cooperazione tecnica
1. Le Parti cooperano ai fini di una maggiore comprensione del funzionamento dei
loro sistemi per garantire l’accesso migliore agli appalti pubblici ai fornitori delle due Parti. 2. Ciascuna Parte prende misure adeguate al fine di permettere all’altra Parte e ai suoi fornitori, su una base di copertura dei costi, di informarsi sui programmi di formazione relativi al funzionamento del suo sistema degli appalti pubblici.
32 Il primo scambio di informazioni (art. 63 par. 7) avviene due anni dopo l’entrata in vigo- re del presente Accordo. Nel frattempo le Parti si comunicano reciprocamente tutti i dati disponibili, paragonabili e pertinenti.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 65 Deroghe 1. Nessuna disposizione del presente Titolo può essere invocata per impedire a una delle Parti di prendere misure o di non comunicare informazioni considerate neces- sarie per la protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza relativi all’acquisto di armi, munizioni o materiale da guerra o per acquisti indispensabili per la sicurezza o la difesa nazionali. 2. A condizione che le seguenti misure non si applichino in maniera arbitraria o non determinino una discriminazione ingiustificata tra le Parti per le quali prevalgono le medesime condizioni o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nes- suna disposizione del presente Titolo può essere invocata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure: (a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l’ordine e la sicu- rezza pubblici; (b) necessarie per tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante; (c) necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale; o (d) legate a articoli fabbricati o a servizi forniti da persone minorate, da istituti di beneficenza o nelle prigioni.
Art. 66 Privatizzazione degli enti
1. La Parte che desidera ritirare un ente dalla Sezione 2 dell’Appendice XII.A
o XII.B, a seconda dei casi, perché il controllo statale su di esso è effettivamente cessato, ne informa l’altra Parte33. 2. Se una Parte contesta il ritiro adducendo che l’ente rimane soggetto al controllo statale, le Parti avviano consultazioni al fine di riequilibrare le loro offerte. Se non si giunge ad una soluzione soddisfacente, detta Parte può avviare una procedura di composizione delle controversie, conformemente alle disposizioni di cui al Titolo VIII.
Art. 67 Negoziati successivi Qualora uno degli Stati dell’AELS o il Messico, a seconda del caso, offra, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, vantaggi supplementari per quanto concer- ne l’accesso ai suoi appalti a uno Stato parte del GPA o del NAFTA, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, si avviano negoziati con l’altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca.
33 Qualora entrambe le Parti abbiano adottato norme che consentono a un ente di derogare alle procedure di aggiudicazione, nel caso in cui l’ente in questione intenda acquistare solo per poter fornire beni e servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostan- zialmente equivalenti, le Parti riesaminano la formulazione della presente disposizione. In caso di modifica dell’articolo XXIV paragrafo 6 lettera b del GPA o dell’articolo 1023 del NAFTA, le Parti riesaminano la formulazione della presente disposizione. La disposizione modificata del GPA o del NAFTA non si applica tra le Parti fintanto che non è stata integrata in conformità del presente paragrafo.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 68 Altre disposizioni 1. Il Comitato misto può adottare le misure appropriate per migliorare le condizioni di accesso effettivo agli appalti pubblici di una delle parti rientranti nel campo di applicazione del presente Titolo o, a seconda del caso, adattare il campo di applica- zione fissato da detta Parte in modo tale da mantenere su una base equa le condizio- ni di libero accesso agli appalti pubblici.
2. Gli Stati dell’AELS comunicano al Messico, all’entrata in vigore del presente
Accordo, un elenco indicativo di 40 autorità o imprese pubbliche rientranti nel cam- po di applicazione dell’Appendice XII.B.2. Gli enti contenuti in detto elenco devo- no essere rappresentativi della copertura offerta nella presente Sezione per quanto concerne la situazione geografica e i settori di attività.
VI Proprietà intellettuale
Art. 69 Protezione della proprietà intellettuale
1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, effettiva e non
discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per far rispettare detti diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell’Appendice XXI. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello da esse riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest’obbligo devo- no essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio34 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»). 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello da esse riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a que- st’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5. 4. Su richiesta di una delle Parti, il Comitato misto avvia consultazioni in merito a questioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che potrebbero presentarsi in questo ambito. Ai fini del presente paragrafo, il termine «protezione» si riferisce alle questioni inerenti alla disponibilità, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento e all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle questioni che riguardano l’esercizio di tali diritti.
34 RS 0.632.20 Allegato 1C
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
VII Disposizioni istituzionali
Art. 70 Comitato misto
1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS – Messico, composto da rappre-
sentanti di ciascuna Parte.
2. Il Comitato misto:
(a) sorveglia l’esecuzione del presente Accordo; (b) considera qualsiasi possibilità di togliere altri ostacoli al commercio e sop- primere altre regolamentazioni restrittive degli scambi tra i Paesi dell’AELS e il Messico; (c) sorveglia l’ulteriore elaborazione del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e di tutti i gruppi di lavoro istituiti conformemente alle disposizioni del presente Accordo; (e) si adopera al fine di risolvere le controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accor- do; e (f) esamina qualsiasi altro affare che potrebbe pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati o di gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.
4. Il Comitato misto può prendere decisioni conformemente alle disposizioni del
presente Accordo. In merito a altri affari, il Comitato misto può formulare racco- mandazioni.
5. Il Comitato misto prende le sue decisioni per consenso.
6. Il Comitato misto si riunisce normalmente una volta all’anno in sessione ordina- ria. Le sessioni ordinarie sono presiedute congiuntamente da uno degli Stati del- l’AELS e dal Messico. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante una notifica scritta indirizzata alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comi- tato misto. La sessione straordinaria deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevi- mento della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti. 8. Il Comitato misto può decidere di emendare le Appendici e gli Allegati del pre- sente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 9, può fissare la data dell’entrata in vigore delle sue decisioni. 9. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una de- cisione soggetta all’adempimento delle procedure previste dalla sua Costituzione, la decisione entra in vigore quando l’ultima Parte notifica che i requisiti in materia di conformità con le sue procedure costituzionali sono adempiuti, salvo che la decisio- ne stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisio-
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
ne entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i requisiti, a condizione che il Messico sia tra queste. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto prima della sua entrata in vigore, se questo è compatibile con la sua Costituzione.
VIII Composizione delle controversie
Art. 71 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti gli affari relativi al pre- sente Accordo, fatte salve le disposizioni contrarie previste dallo stesso. 2. Le disposizioni sull’arbitrato non si applicano agli articoli 9–13, 16, 26, 48, 50, 51–55 e 69.
Art. 72 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano in ogni momento per trovare un accordo in merito all’in- terpretazione e all’applicazione del presente Accordo e si sforzano, attraverso la co- operazione e le consultazioni, di giungere a una soluzione mutuamente soddisfa- cente di qualsiasi affare che potrebbe pregiudicarne l’esecuzione. 2. Il Messico può chiedere per scritto di avere consultazioni con qualsiasi altra Parte e qualsiasi Stato dell’AELS può chiedere per scritto di avere consultazioni con il Messico, in merito a qualsiasi misura vigente o prevista o per qualsiasi affare che il Messico o detto Stato dell’AELS ritenga suscettibile di pregiudicare l’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni lo no- tifica contemporaneamente per scritto alle altre Parti e comunica loro tutte le infor- mazioni pertinenti. 3. Se una Parte chiede, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica di cui al pa- ragrafo 2, di partecipare alle consultazioni, queste si terranno in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione mutuamente soddisfacente. 4. Le consultazioni iniziano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 73 Istituzione di una commissione arbitrale 1. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata da un’altra Parte violi le di- sposizioni del presente Accordo e l’affare non venga risolto entro 45 giorni dopo che hanno avuto luogo consultazioni conformemente all’articolo 72, una o più Parti alla controversia può sottoporre l’affare a una procedura d’arbitrato mediante una notifica scritta indirizzata all’altra Parte. Una copia di detta notifica è inviata a tutte le Parti del presente Accordo in modo tale che ciascuna possa stabilire se ha un inte- resse sostanziale nell’affare. Se più di una Parte chiede che sia sottoposta a una commissione d’arbitrato una controversia con la stessa Parte e relativa allo stesso affare, sarà istituita un’unica commissione d’arbitrato per esaminare tutte le contro- versie.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. Una Parte all’Accordo che non è parte alla controversia può, mediante una noti- fica scritta alle parti alla controversia, presentare proposte scritte alla commissione d’arbitrato, ricevere proposte scritte dalle parti alla controversia, assistere a tutte le udienze e fare proposte orali.
Art. 74 Designazione degli arbitri
1. La commissione d’arbitrato è composta di tre membri, salvo che le parti alla
controversia decidano altrimenti. 2. Nella notifica scritta di cui all’articolo 73, la Parte o le Parti che chiedono la pro- cedura arbitrale designano uno dei membri della commissione, che può essere loro cittadino. 3. La o le Parti a cui è indirizzata la notifica conformemente al paragrafo 2 devono a loro volta designare, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un altro membro della commissione arbitrale, che può essere loro cittadino. 4. Le parti alla controversia designano, entro 30 giorni dal ricevimento della notifi- ca conformemente al paragrafo 2, un terzo membro della commissione arbitrale che non sia né cittadino né residente permanente di una delle Parti. L’arbitro così desi- gnato presiede la commissione arbitrale. 5. Se i tre membri della commissione arbitrale non sono stati designati o nominati entro trenta giorni dal ricevimento della notifica conformemente al paragrafo 2, le designazioni richieste sono effettuate dal Direttore generale dell’OMC, su richiesta di una delle parti alla controversia, entro un termine supplementare di trenta giorni. 6. La data in cui viene designato il presidente è considerata la data di istituzione della commissione arbitrale.
Art. 75 Rapporti della commissione arbitratale 1. Entro trenta giorni dalla data della sua istituzione, la commissione arbitrale sot- topone alla parti alla controversia, come regola generale, un rapporto iniziale con le sue considerazioni e conclusioni. In nessun caso questo termine è superiore ai cin- que mesi. Le parti alla controversia possono presentare per scritto alla commissione arbitrale commenti in merito al suo rapporto preliminare entro quindici giorni dalla presentazione dello stesso. 2. La commissione arbitrale presenta alle parti alla controversia un rapporto finale entro trenta giorni dalla presentazione del rapporto preliminare. Una copia di questo rapporto finale è trasmesso alle Parti al presente Accordo. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a prodotti deteriorabili, la commissione arbitrale si impegna a presentare il suo rapporto finale entro tre mesi dalla sua desi- gnazione. In nessun caso questo termine è superiore ai quattro mesi. La commissio- ne arbitrale può decidere preliminarmente in merito all’urgenza del caso. 4. Tutte le decisioni della commissione arbitrale, comprese l’adozione del rapporto finale e le decisioni preliminari, vengono prese alla maggioranza dei votanti. Ogni arbitro ha un voto.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
5. La Parte che ha sporto reclamo può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della presentazione del rapporto finale. Detto ritiro non pregiudica affatto il suo diritto di presentare a una data posteriore un nuovo reclamo in merito allo stesso affare.
Art. 76 Esecuzione dei rapporti della commissione arbitrale 1. Il rapporto finale è definitivo e obbligatorio per le parti alla controversia. Ciascu- na parte alla controversia è tenuta a prendere le misure necessarie all’esecuzione del rapporto finale di cui all’articolo 75. 2. La o le Parti interessate informano le altre parti alla controversia entro trenta giorni dalla presentazione del rapporto finale in merito alle loro intenzioni rispetto alla sua esecuzione. 3. Le parti alla controversia si adoperano per giungere ad un accordo sulle misure specifiche necessarie all’esecuzione del rapporto finale. 4. La o le Parti interessate si conformano senza indugio alle conclusioni del rap- porto finale. Se questo non è possibile, le parti alla controversia convengono un termine ragionevole per farlo. Se non pervengono a un accordo, ciascuna parte alla controversia può chiedere alla commissione arbitrale originale di fissare detto termi- ne tenuto conto delle circostanze. La commissione arbitrale rende la sua decisione entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. 5. La o le Parti interessate notificano all’altra o alle altre parti alla controversia le misure adottate in vista dell’esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4. Sulla base di questa no- tifica ogni parte alla controversia può chiedere alla commissione arbitrale originale di decidere in merito alla conformità di dette misure con le conclusioni del rapporto finale. La decisione della commissione arbitrale è resa entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Se la o le Parti interessate non notificano le misure adottate ai fini
dell’esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fis- sato conformemente al paragrafo 4 o se la commissione arbitrale decide che dette misure sono in contraddizione con le conclusioni del rapporto finale, la o le Parti interessate devono, su richiesta della o delle Parti che hanno sporto il reclamo, av- viare consultazioni al fine di pervenire a un accordo su compensazioni mutuamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, la o le Parti che hanno sporto reclamo hanno il diritto di sospendere i vantaggi garantiti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in proporzio- ne al pregiudizio subito a causa delle misure incriminate per violazione del presente Accordo.
7. Tra i vantaggi da sospendere, la o le Parti che hanno sporto reclamo danno la
priorità ai vantaggi nello stesso o negli stessi settori toccati dalle misure incriminate dalla commissione arbitrale per violazione del presente Accordo. Se ritengono che non sia possibile sospendere vantaggi nel o nei settori toccati dalle misure incrimi- nate, la o le Parti che hanno sporto reclamo possono sospendere vantaggi di un altro o di altri settori.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
8. La o le altre Parti che hanno sporto reclamo notificano all’altra o alle altre Parti i vantaggi che esse intendono sospendere entro sessanta giorni prima della data in cui la sospensione avrà effetto. Entro quindici giorni dalla notifica, ciascuna parte alla con- troversia può chiedere alla commissione arbitrale originale di decidere se i vantaggi che l’altra o le altre Parti che hanno sporto reclamo intendono sospendere sono equivalenti al pregiudizio subito a causa delle misure incriminate per violazione del presente Ac- cordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 6 e 7. La decisione è resa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è so- speso fintanto che la commissione arbitrale non ha reso la sua decisione. 9. La sospensione dei vantaggi è temporanea e viene applicata dalla o dalle Parti che hanno sporto reclamo fino a che le misure incriminate per violazione del pre- sente Accordo vengano ritirate o modificate in modo tale da essere conformi al pre- sente Accordo o fino a che le parti alla controversia siano giunte ad un accordo per porre termine a detta controversia. 10. Su richiesta di una delle parti alla controversia, la commissione arbitrale origi- nale decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, sulla scorta di questa decisione, stabilisce se sia ne- cessario porre fine o modificare la sospensione dei vantaggi. La decisione della commissione arbitrale è resa entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
11. Le decisioni rese conformemente ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 sono vincolanti.
Art. 77 Scelta del foro 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, qualsiasi controversia che sorga in re- lazione con le disposizioni del presente Accordo e dell’Accordo OMC o di altri ac- cordi successivi può essere composta in seno a un foro o all’altro, a scelta della Parte che ha sporto reclamo.
2. Prima che uno Stato dell’AELS avvii una procedura di composizione di una
controversia nei confronti del Messico o prima che il Messico avvii una procedura di composizione di una controversia nei confronti di uno Stato dell’AELS nell’ambito dell’OMC per motivi equivalenti nella sostanza a quelli che la Parte in- teressata potrebbe invocare in virtù delle disposizioni del presente Accordo, detta Parte notifica le sue intenzioni alle altre Parti. Un’altra Parte che intenda parimenti ricorrere a un procedura di composizione delle controversie in quanto ricorrente nell’ambito del presente Accordo e in merito al medesimo affare, ne informa senza indugio la Parte che ha inviato la notifica, e le due Parti iniziano le consultazioni al fine di pervenire ad un accordo per fare appello allo stesso foro. Se non si giunge a un accordo, la controversia viene composta nell’ambito del presente Accordo. 3. Se le procedure di composizione delle controversie sono state avviate conforme- mente all’articolo 73 nell’ambito del presente Accordo, o nell’ambito dell’Accordo OMC, il foro scelto esclude l’altro. 4. Ai fini del presente articolo le procedure di composizione delle controversie sono considerate come avviate nell’ambito dell’Accordo OMC quando una delle Parti ha
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
chiesto l’istituzione di una commissione conformemente all’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie35.
Art. 78 Disposizioni generali 1. Qualsiasi scadenza stabilita nel presente Titolo può essere prorogata con l’ac- cordo delle parti alla controversia.
2. Salvo convenzione contraria delle parti alla controversia, le procedure della
commissione arbitrale sono condotte conformemente alle Regole standard adottate in occasione della prima sessione del Comitato misto.
IX Clausole finali
Art. 79 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono pubblici in altro modo le loro leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che potrebbero avere un’influenza sulle disposizioni del presente Accordo. 2. Le Parti rispondono senza indugio alle domande specifiche e si comunicano reci- procamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.
Art. 80 Allegati Gli Allegati e le Appendici sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 81 Emendamenti
1. Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto sono sotto-
posti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle proce- dure previste dalla Costituzione di ciascuna Parte. 2. Salvo decisione contraria da parte del Comitato misto, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, accettazione o appro- vazione sono depositati presso il Depositario.
Art. 82 Adesione Qualsiasi Stato può, su invito del Comitato misto, aderire al presente Accordo. I termini e le condizioni della partecipazione di una Parte supplementare sono sog- getti a un accordo tra le Parti e lo Stato invitato.
35 RS 0.632.20 Allegato 2
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 83 Recesso e conclusione 1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta indi- rizzata al Governo depositario. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui il Governo depositario riceve la notifica. 2. Se uno Stato dell’AELS recede dal presente Accordo, le Parti restanti sono con- vocate per discutere in merito alla continuazione dello stesso.
Art. 84 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli stru- menti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 2001 per gli Stati firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o appro- vazione presso il Governo depositario, sempre che il Messico sia tra gli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per gli Stati firmatari che depositano gli strumenti di ratifica, accettazione o ap- provazione dopo il 1° luglio 2001, il presente Accordo entra in vigore il primo gior- no del terzo mese successivo al deposito di detti strumenti, sempre che il Messico abbia depositato i suoi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione in modo tale che il presente Accordo possa entrare in vigore per il Messico al più tardi a que- sta stessa data. 4. Ciascuna Parte può, nella misura consentita dalla propria Costituzione, applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1° luglio 2001. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Go- verno depositario.
Art. 85 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Cancun, Quintana Roo, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, entrambi i testi facenti parimente fede. In caso di conflitto, la versione inglese prevale. Un esemplare originale di ciascuna lingua è depositato presso il Governo di Norvegia.
Seguono le firme
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Traduzione36
Atto finale dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico
I Ministri plenipotenziari della Repubblica d’Islanda, del Principato del Liechten- stein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera (denominati qui di seguito «gli Stati dell’AELS») e i Ministri plenipotenziari degli Stati Uniti del Messico (denominati qui di seguito «il Messico»), riunitisi per concludere i negoziati sul presente Accordo di libero scambio, convengono:
(1) di firmare l’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Messico; (2) di adottare le allegate Dichiarazioni Comuni e (3) di firmare l’allegato Protocollo d’intesa, documenti questi allegati al presente Atto finale.
Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e in spagnolo, ciascun testo facente parimente fede. Un esemplare originale redatto in ciascuna delle due lingue sarà depositato presso il Governo di Norvegia.
Seguono le firme
36 Dai testi originali inglese e spagnolo.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Traduzione37
Protocollo d’intesa relativo all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico
Art. 4 Paragrafo 1 lettera a Le Parti convengono che il capitolo 98 si riferisce esclusivamente alla nomenclatura tariffaria messicana.
Art. 24 Paragrafo 2 Le Parti convengono che le disposizioni contenute nel paragrafo 2 prevedono che le Parti si astengono dall’adottare misure discriminatorie nuove o misure ancora più discriminatorie di quelle che si applicano già all’entrata in vigore del presente Accordo. Il termine «misure discriminatorie» va inteso nel senso dell’articolo 23. Paragrafo 3 Le Parti convengono che l’«elenco degli impegni che stabiliscono il livello di libe- ralizzazione che le Parti accettano di accordarsi reciprocamente al termine di un pe- riodo transitorio di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accor- do» di cui al paragrafo 3(a) dev’essere allestito sotto forma di «elenco negativo». In questo elenco negativo sono contenute le deroghe dall’obbligo di sopprimere prati- camente tutte le rimanenti discriminazioni che ciascuna Parte manterrà dopo la sca- denza del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. È convenuto che gli impegni da negoziare in merito alle modalità di fornitura di cui all’articolo 19 paragrafo 1 (d) si applicano alle Sezioni I e II. Per i servizi finanziari detti impegni sono estesi unicamente all’impiego temporaneo di personale in posti chiave di persone giuridiche considerate «fornitori di servizi finanziari». Paragrafo 4 Le Parti convengono che il rinvio all’articolo 22 paragrafo 4 significa che dopo l’adozione della decisione di cui al paragrafo 3 la clausola della nazione più favorita si applica a tutti i servizi e a tutti i prestatori di servizi dell’altra Parte, salvo ecce- zioni particolari che le Parti possono negoziare tra di loro.
37 Dai testi originali inglese e spagnolo.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Appendice XXI sui diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 69
Art. 2 Paragrafo 3 Le Parti ritengono che il riferimento alla Convenzione UPOV non implica che le parti all’Atto del 197838 della Convenzione aderiscano all’Atto del 1991.
Art. 3 In virtù dell’Accordo SEE gli Stati dell’AELS conformano le loro legislazioni alle disposizioni materiali della Convenzione del 5 ottobre 197339 sul brevetto europeo. L’Islanda ritiene che gli impegni di cui all’articolo 69 (protezione della proprietà intellettuale) non si differenziano materialmente da quelli contenuti nell’Accordo SEE.
Fatto a Cancun, Quintana Roo, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e in spagnolo, ciascun testo facente parimente fede. In caso di conflitto, la versione inglese prevale. Un esemplare originale redatto in ciascuna delle due lingue sarà depositato presso il Governo di Norvegia.
Seguono le firme
38 RS 0.232.162 39 RS 0.232.142.2
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Appendice I
Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa giusta l’articolo 5
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente Appendice, si intende per:
– «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato40; – «classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; – «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; – «valore in dogana», il valore determinato conformemente all’Accordo relati- vo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 199441 (Accordo OMC sul valore in dogana); – «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell’AELS o in Messico, nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso com- prenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto42; – «merci», i materiali e i prodotti; – «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione delle merci in vigore, comprese le norme e le note generali alle sezioni, ai capitoli, alle voci e sottovoci, adottato dalle Parti contraenti nelle rispettive legislazioni; – «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l’as- semblaggio o le operazioni specifiche;
40 La nomenclatura del Sistema armonizzato è riportata nella Tariffa doganale svizzera (RS 632.10 Allegato), non pubblicata nella RS. Estratti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.
41 RS 0.632.20 Allegato 1A.9
42 Se il prezzo franco fabbrica non è noto o non è sicuro, il fabbricante o esportatore della merce può presentare i costi di fabbricazione del prodotto.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
– «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; – «merci non originarie», i prodotti o i materiali che ai sensi della presente Appendice non sono considerati originari; – «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; – «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né veri- ficabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio interessato; – «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito qui sopra sotto «valore dei materiali», applicato per analogia.
2. Quando si rimanda all’«autorità doganale o autorità pubblica competente», si
tratta dell’autorità doganale di ciascuno Stato dell’AELS e della «Secretaría de Co- mercio y Fomento Industrial» (Ministero del commercio e dello sviluppo industria- le) del Messico o del suo sostituto.
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»
Art. 2 Criterio dell’origine 1. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell’AELS43: (a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’AELS ai sensi dell’arti- colo 4; (b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell’AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell’AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; o (c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno Stato dell’AELS esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice. 2. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Messico: (a) i prodotti interamente ottenuti in Messico ai sensi dell’articolo 4; (b) i prodotti ottenuti in Messico in cui sono incorporati materiali non intera- mente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati
43 In ragione dell’unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
oggetto in Messico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi del- l’articolo 5; o (c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Messico esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.
Art. 3 Cumulo dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 2, i materiali originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice si considerano originari dell’altra Parte contraente e non è ne- cessario che detti materiali vi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni suf- ficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 6 della presente Appendice. 2. I prodotti originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice esportati da una Parte contraente verso un’altra nel medesimo stato o dopo aver su- bito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate all’articolo 6, conservano la loro origine. 3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti contraenti e questi pro- dotti hanno subito nel Paese d’esportazione lavorazioni o trasformazioni meno com- plesse di quelle indicate all’articolo 6, l’origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato ve- rificabile pagato per detto prodotto nella Parte contraente in questione.
Art. 4 Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell’AELS o in Messico:
(a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusi- vamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f); (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire sol- tanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che pos- sono servire soltanto per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami44; (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
44 Il Paese di importazione può assoggettare questi prodotti a una procedura doganale che garantisca la loro utilizzazione conforme alla presente lettera.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da (a) a (j). 2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1 lettere (f) e (g) si applicano soltanto alle navi e alle navi officina: (a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato dell’AELS o in Messico; (b) che battono bandiera di uno Stato dell’AELS o del Messico; (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini si uno Stato dell’AELS o del Messico oppure a una società la cui sede principale è situata in uno Stato dell’AELS o in Messico, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del Consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioran- za dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati dell’AELS o del Messi- co e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini degli Stati dell’AELS o del Messico; (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati dell’AELS o del Messico; e (e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati dell’AELS o del Messico.
Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabi- lite nell’Allegato 2. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non origi- nari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un’altra in uno Stato dell’AELS o in Messico, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti che sono elencati nell’Allegato 2 (a), si considerano sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell’articolo 2 quando sono adempiute le condizioni dell’elenco di detto Allegato. 3. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni in- dicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un pro- dotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del Si- stema armonizzato. A tali prodotti si applica l’Allegato 1.
4. I paragrafi 1–3 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere origi- nario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condi- zioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); (b) la diluizione con acqua o con altra sostanza che di fatto non altera le caratte- ristiche del prodotto; (c) le semplici45 operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classifi- cazione, assortimento (ivi inclusa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura, mondatura o sgusciatura, sgranatura e taglio; (d) (i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e la composizione di confezioni, (ii) le semplici46 operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, cas- se o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (e) l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; (f) la pulitura, compresa la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (g) il semplice47 assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto com- pleto;
45 «semplice» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni.
46 Cfr. nota 45
47 Cfr. nota 45
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
(h) la semplice miscela48 di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nell’Alle- gato 2 per poter essere considerati originari di uno Stato dell’AELS o del Messico; (i) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a h); e (j) la macellazione di animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un de- terminato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell’AELS o in Messico.
Art. 7 Unità di riferimento 1. L’unità di riferimento ai fini dell’applicazione della presente Appendice è lo spe- cifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secon- do la nomenclatura del Sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero com- plesso costituisce l’unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni della presente Appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l’imballaggio
forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imbal- laggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.
Art. 8 Separazione contabile 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà materiali, su richiesta scritta de- gli interessati, le autorità doganali o l’autorità pubblica competente possono autoriz- zare per la gestione di tali scorte l’uso della cosiddetta «separazione contabile». 2. Detto metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
48 «semplice miscela» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna cono- scenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni. La semplice miscela non comprende tuttavia reazioni chimi- che. La reazione chimica è un processo (compresi i processi biochimici) che implica la rottura di una catena intermolecolare o una modifica della disposizione degli atomi in una molecola, avente come conseguenza la formazione di una molecola con una nuova struttura.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
3. Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi
contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato.
4. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente possono concedere tale
autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate. 5. Il beneficiario di questa facilitazione può emettere prove dell’origine o farne ri- chiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali o dell’autorità pubblica competente, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente Appendice.
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’at- trezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo nor- male equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’appa- recchio o il veicolo in questione.
Art. 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è conside- rato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione; (c) macchine, utensili, filiere e forme; e (d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Titolo III Requisiti territoriali
Art. 12 Principio della territorialità 1. Fatte salve le possibilità previste dall’articolo 3, le condizioni stabilite nel tito- lo II devono essere soddisfatte senza interruzione in Messico o in uno Stato dell’AELS. 2. Le merci originarie esportate dal Messico o da un Paese dell’AELS verso un altro Paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali la prova soddisfacente: (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell’esportazione.
Art. 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati diretta- mente tra uno Stato dell’AELS e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i territori rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di tran- sito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene for- nita presentando alle autorità doganali del Paese importatore: (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino al- l’uscita dal Paese di transito; oppure (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente: (i) l’esatta designazione della merce, (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e (iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probato- rio.
Art. 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese terzo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in uno Stato dell’AELS o in Messico beneficiano,
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
all’importazione, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo, pur- ché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato dell’AELS o dal Messi- co nel Paese dell’esposizione e ve li ha esposti; (b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell’AELS o in Messico; (c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e (d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. Le auto- rità doganali del Paese di importazione possono esigere prove del fatto che i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza della dogana o altre prove relative alle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti. 3. Alle autorità doganali del Paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del Titolo V. In essa vanno indicati la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. Nel caso del certificato di circolazione EUR.1, queste indicazioni vanno riportate nella rubrica «osservazioni».
Titolo IV Restituzione o esenzione
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari di uno Stato dell’AELS o del Messico ai sensi della presente Appendice, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del Titolo V, non sono soggetti, in uno Stato dell’AELS o in Messico, ad alcun tipo di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi. 2. Ai fini del presente articolo, il termine «dazi all’importazione» include i dazi do- ganali come definiti all’articolo 6 paragrafo 4 del presente Accordo, nonché i dazi antidumping e compensatori. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le disposizioni relative a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi all’importazione applicabili in uno Stato dell’AELS o in Messico ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno49. 4. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i docu- menti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto ri- guarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questio- ne e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pa- gati.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano anche agli imballaggi di cui
all’articolo 7 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili di cui all’articolo 9 , nonché agli assortimenti di cui all’articolo 10, quando detti articoli non sono originari.
6. Il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2003.
Titolo V Prova dell’origine
Art. 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari di uno Stato dell’AELS importati in Messico e i prodotti ori- ginari del Messico importati in uno Stato dell’AELS beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione: (a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’Allegato 3; (b) nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’Allegato 4, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bol- letta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
2. In conformità con l’articolo 24 e con la legislazione nazionale del Paese di
importazione, l’importatore deve chiedere il trattamento preferenziale al momento dell’importazione di un prodotto originario, con o senza prova dell’origine. Nel caso in cui non sia in possesso della prova dell’origine al momento dell’im- portazione, l’importatore può presentare la prova dell’origine o qualsiasi altra prova concernente l’origine in un momento successivo, in conformità con la legislazione del Paese di importazione; per il Messico il limite di tempo è di un anno dal- l’importazione e per gli Stati dell’AELS di almeno un anno dallo sdoganamento. 3. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi della presente Appendice beneficiano all’importazione, nei casi di cui all’articolo 26, del trattamento prefe- renziale previsto dal presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.
49 Le Parti contraenti concordano che il pagamento dei dazi all’importazione può essere dif- ferito fino ad esportazione del prodotto finale avvenuta, in modo che le autorità possano conoscere la destinazione finale del prodotto.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali o dal- l’autorità pubblica competente del Paese esportatore50 su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formula- rio del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli fi- gurano all’Allegato 3. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia com- pletamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell’autorità pubblica competente del Paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Appendice. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall’au- torità pubblica competente se i prodotti in questione possono essere considerati pro- dotti originari di uno Stato dell’AELS o del Messico e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice. 5. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente Appendice. A tale scopo esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di pro- cedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ri- tengano utile. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 sia-
no debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall’au- torità pubblica competente e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
50 In ragione dell’unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Liechtenstein.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all’articolo 17 paragrafo 7 il certificato di circolazione EUR.1 può es- sere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure (b) vengono fornite alle autorità doganali o all’autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente possono rilasciare a poste- riori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazio- ni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «ÚTGEFID EFTIR Á», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPEC- TIVELY», «UTSTEDT SENERE», «EXPEDIDO A POSTERIORI». 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali o all’autorità pubblica competente che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esporta- zione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
«EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «DUPLICADO». 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’AELS o in Messico, si può sostituire la prova dell’origine iniziale con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di es-
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
si, verso un’altra Parte contraente o altrove nel Paese di importazione interessato. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati, in conformità con la legi- slazione del Paese di importazione, dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 può essere compi- lata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22 o (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi gli importi seguenti: (i) 6 000 euro, (ii) 5 400 dollari US (USD), (iii) 55 000 pesos messicani (MXP), (iv) 50 000 corone norvegesi (NOK), (v) 510 000 corone islandesi (ISK), (vi) 10 300 franchi svizzeri (CHF). Quando le merci sono fatturate in una valuta diversa da quelle riportate qui sopra, si applicherà un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione posso- no essere considerati prodotti originari del Messico o di uno Stato dell’AELS e sod- disfano gli altri requisiti della presente Appendice. 3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a pre- sentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell’autorità pubblica competente del Paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente Appendice.
4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina,
stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’Allegato 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle dispo- sizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiara- zione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali o all’autorità pubblica competente del Paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena re- sponsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento del- l’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 22 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente del Paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di pro- dotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipenden- temente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autoriz- zazione deve offrire alle autorità doganali o all’autorità pubblica competente le ga- ranzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti della presente Appendice. 2. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente attribuiscono all’espor- tatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiara- zione su fattura. 4. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente controllano l’uso dell’auto- rizzazione da parte dell’esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali o l’autorità pubblica competente possono ritirare l’autorizza- zione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Art. 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese di importazione. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosser- vanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese di
importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presen- tati prima della scadenza di tale termine.
Art. 24 Presentazione della prova dell’origine La prova dell’origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono ri- chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della presente Appendice.
Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate pro-
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
dotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema ar- monizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova
dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsia- si carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente Appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che pre- sentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Per quanto concerne le piccole spedizioni, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti: (i) 500 euro; (ii) 450 dollari US (USD); (iii) 4 600 pesos messicani (MXP); (iv) 4 100 corone norvegesi (NOK); (v) 43 000 corone islandesi (ISK); (vi) 900 franchi svizzeri (CHF). 4. Per quanto concerne i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti: (i) 1 200 euro; (ii) 1 000 dollari US (USD); (iii) 11 000 pesos messicani (MXP); (iv) 10 000 corone norvegesi (NOK); (v) 100 000 corone islandesi (ISK); (vi) 2 100 franchi svizzeri (CHF). 5. Quando le merci sono fatturate in una valuta diversa da quelle indicate nei para- grafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione.
Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3 e all’articolo 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
dell’AELS o del Messico e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice possono consistere, tra l’altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per otte- nere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità inter- na; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Messico dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno; (c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sot- toposti i materiali in Messico o in uno Stato dell’AELS, rilasciati o compi- lati in uno Stato dell’AELS o in Messico dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il ca- rattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Messico o in uno Stato dell’AELS conformemente alla presente Appendice.
Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3. 2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per al- meno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’ar- ticolo 21 paragrafo 3. 3. Le autorità doganali o la autorità pubblica competente del Paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17 paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del Paese di importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova del- l’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’esple- tamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’inva- lidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova
dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa
Art. 30 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati dell’AELS51 e l’autorità pubblica competente del Messico52 si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell’AELS, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dai loro uffici doganali o dagli uffici dall’autorità pubblica competente per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, la composi- zione del numero di autorizzazione degli esportatori autorizzati, un modello origi- nale del certificato di circolazione EUR.1, nonché l’indirizzo delle autorità doganali o dell’autorità pubblica competenti per il controllo di detti certificati e delle dichia- razioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Appendice, gli Stati dell’AELS e il Messico si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 31 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato ogniqualvolta le au- torità doganali dello Stato di importazione vogliano verificare l’autenticità dei do- cumenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l’osservanza degli altri re- quisiti della presente Appendice. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono alle autorità doganali o all’autorità pubblica competente del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattu- ra, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica com- petente del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qual- siasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Pae- se di importazione offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riser- vandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
51 In ragione dell’unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Liechtenstein. 52 L’autorità pubblica competente del Messico è la «Secretaría de Comercio y Fomento In- dustrial» (Ministero del commercio e dello sviluppo industriale) o il suo sostituto.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doga- nali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Messico o di uno Stato dell’AELS e se soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice. 6. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richie- sta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per de- terminare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze ecce- zionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.
Art. 32 Composizione delle controversie 1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o l’autorità pubblica competente responsabili della sua esecuzione o che sollevano problemi di interpretazione della presente Appendice, vengono sot- toposte, dopo intesa conformemente all’articolo 72 del presente Accordo, al Sotto- comitato per le questioni doganali e di origine. Il Sottocomitato sottopone al Comi- tato misto un rapporto con le sue conclusioni. 2. Le controversie tra l’importatore e le autorità doganali del Paese di importazione sono soggette alla legislazione di detto Paese.
Art. 33 Riservatezza Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono co- perte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti contraenti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica competente senza l’esplicito permesso della persona o dell’au- torità che le ha fornite. La comunicazione delle informazioni è consentita nei casi in cui le autorità doganali o l’autorità pubblica competente siano costrette o autorizzate a farlo conformemente alle disposizioni in vigore, in particolare in materia di prote- zione dei dati o nell’ambito di procedimenti giuridici.
Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 35 Zone franche 1. Il Messico e gli Stati dell’AELS adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterio- ramento.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari del Messico o di uno Stato dell’AELS importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti ri- lasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Appendice.
Titolo VII Altre disposizioni
Art. 36 Sottocomitato 1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di ori- gine. 2. Il Sottocomitato scambia informazioni, tratta gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d’origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne: (a) le regole d’origine e la cooperazione amministrativa conformemente alla presente Appendice; (b) altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato. 3. Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi so- pravvenuti in occasione del controllo delle prove dell’origine conformemente all’ar- ticolo 32 paragrafo 1 della presente Appendice. 4. Il Sottocomitato deve fare rapporto al Comitato misto. Può sottoporre al Comi- tato misto proposte relative alle sue attività. 5. Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell’AELS o del Messico presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato. 6. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente o su domanda di una Parte contraente. Le riunioni si svolgono alternativamente in Messico e in uno Stato dell’AELS. 7. Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti con- traenti e sottoposto alle Parti contraenti al più tardi due settimane prima della riunione.
Art. 37 Note esplicative 1. In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti contraenti concordano «note esplicative» riguardo all’interpretazione, l’applicazione e la gestione della presente Appendice. 2. Le Parti contraenti applicano simultaneamente le Note esplicative così concor- date, conformemente alle loro rispettive procedure interne.
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Art. 38 Merci in transito o in deposito doganale Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d’entrata in vigore del pre- sente Accordo, sono in transito o si trovano in uno Stato dell’AELS o in Messico oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a con- dizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro sei mesi da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica competente del Paese di esportazione, ac- compagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate diret- tamente.
Campo d’applicazione dell’Accordo il 1° maggio 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Islanda 18 luglio 2001 1° ottobre 2001 Liechtenstein 21 agosto 2001 1° novembre 2001 Messico 25 giugno 2001 1° luglio 2001 Norvegia 29 giugno 2001 1° luglio 2001 Svizzera 25 giugno 2001 1° luglio 2001
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
2295-2297