AS 2003 2453
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Armenia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Armenia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 19 novembre 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 novembre 2002
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Armenia, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) gli enti giuridici non costituiti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente ma effettivamente controllati da persone fisiche o da enti giuridici di cui rispettivamente alle lettere (a) e (b) qui sopra; (2) il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
RS 0.975.215.6
1 Dal testo originale francese (RO 2003 2453).
2002-2622 2453
Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con l’Armenia RU 2003
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge; (3) il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari; (4) il termine «territorio» designa il territorio dello Stato interessato sul quale quest’ultimo può esercitare diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regola- menti, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 3 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. (2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si impegna a rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti. (2) Nessuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento meno favorevole di
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quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualsiavoglia Stato terzo. (3) Nessuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godi- mento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualsiavoglia Stato terzo. (4) Se una Parte contraente accorda particolari vantaggi agli investitori di un qual- siavoglia Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è obbligata ad accordare gli stessi vantaggi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: (a) degli introiti; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d), (e) del presente Accordo; (e) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 6 Spoliazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, se quest’ultimo evento è anteriore. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato in una valuta liberamente convertibile accettata dall’investitore e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di
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emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione.
Art. 7 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un inve- stitore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e impregiudicato l’articolo 9 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura, la controversia è sottoposta, su richiesta dell’inves- titore, a un tribunale arbitrale ad hoc. Salvo che le Parti alla controversia non con- vengano altrimenti, tale tribunale è costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). (3) Quando le due Parti contraenti saranno divenute membri della Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente arti- colo potranno, a richiesta dell’investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti istituito dalla sum- menzionata Convenzione in vece della procedura di cui al paragrafo (2) del presente articolo. (4) Ogni Parte contraente acconsente di sottoporre all’arbitrato internazionale qualsiasi controversia relativa a un investimento. (5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o dell’esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazio- ne, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (6) Nessuna Parte contraente intenta un’azione per via diplomatica per una contro- versia sottoposta a un tribunale arbitrale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.
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(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 10 Altri impegni (1) Se disposizioni della legislazione nazionale o di un accordo internazionale accordano agli investimenti di investitori dell’altra Parte un trattamento più favore- vole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo in quanto sono più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 11 Entrata in vigore, emendamenti (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali. (2) Il presente Accordo potrà venire emendato in ogni tempo di comune accordo dalle Parti contraenti. Gli emendamenti entreranno in vigore conformemente al paragrafo (1) del presente articolo.
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Art. 12 Durata, estinzione (1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi, è considerato come rinnovato alle stesse condizioni per una durata di due anni e così di seguito. (2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di venti anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
Fatto a Berna il 19 novembre 1998, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, armena e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica d’Armenia: Pascal Couchepin Vartan Oskanian