AS 2003 2530
Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 (con prot. di negoziazione)
Traduzione1
Protocollo di revisione alla Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992
Concluso il 12 marzo 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 9 dicembre 20022 Ratificato con strumenti scambiati il 24 marzo 2003 Entrato in vigore il 24 marzo 2003
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, desiderose di adattare alle mutate circostanze la Convenzione dell’11 agosto 19713 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 19924, qui di seguito designata «Convenzione», hanno convenuto quanto segue:
Art. I L’articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione è redatto come segue: «(6) Non è considerata «residente di uno Stato contraente» una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi general- mente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dal- l’altro Stato contraente.»
Art. II L’articolo 10 paragrafi 2 e 3 della Convenzione sono riformulati come segue: «(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l’aliquota d’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un’officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno);
RS 0.672.913.623
1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 2530).
2 RU 2003 2529 3 RS 0.672.913.62 4 RS 0.672.913.622
2530 2002-0696
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
b) il 30 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di red- diti provenienti da partecipazioni a un’attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all’atto della determinazione degli utili del debitore; c) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). (3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi possono essere esentati da imposta nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, se il benefi- ciario dei dividendi è una società residente nell’altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.»
Art. III L’articolo 23 della Convenzione è riformulato come segue: «Art. 23 (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d’imposta. (2) Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposi- zione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione.»
Art. IV L’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione è modificato come segue:
1. Il numero 1 lettera b è abrogato.
2. Il numero 1 lettera a diventa numero 1.
3. Il numero 3 è abrogato.
4. I numeri 4–6 diventano numeri 3–5.
5. Riguardo al nuovo numero 5 l’espressione «dei numeri 2 e 3» è sostituita
dall’espressione «del numero 2».
Art. V L’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è riformulato come segue: «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti consento- no di ottenere nell’ambito della normale prassi amministrativa), che concer- nono un’imposta contemplata dalla Convenzione, necessarie ai fini dell’ap- plicazione della presente Convenzione. Questa regola è parimenti applicabi- le alle informazioni necessarie per fissare le condizioni dell’imposizione secondo l’articolo 15a.
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
b) L’assistenza amministrativa viene concessa anche per l’esecuzione del diritto nazionale in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale. Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per l’esecuzione di queste disposi- zioni nell’ambito del loro diritto nazionale. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell’accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto bancario, commerciale, industriale, professionale o un metodo commerciale. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale menzionate nel Protocollo.»
Art. VI Alla Convenzione è aggiunto il seguente protocollo: «Protocollo alla Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 All’atto della firma del Protocollo di revisione alla Convenzione dell’11 agosto
1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno concordato le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione:
1. Ad art. 10 par. 3
a) Ogni Stato contraente istituirà una procedura che permetta, nel caso di divi- dendi che non soggiacciono all’imposta ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3, di effettuare il pagamento senza la trattenuta d’imposta. b) A scanso di equivoci è stabilito che la detenzione di quote di una società at- traverso una società di persone non impedisce l’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 3.
2. Ad art. 23
Resta inteso che i provvedimenti presi dalla Svizzera col decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 19625 contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni sono parimenti applicabili alla presente Convenzione.
5 RS 672.202
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
Resta inteso che la legislazione tedesca per impedire l’elusione d’imposta compren- de le disposizioni del § 42 dell’ordinamento tributario e del § 50d capoverso 3 della legge concernente l’imposta sul reddito.
3. Ad art. 27
a) Resta inteso che l’espressione «truffe e reati analoghi in materia fiscale» designa un comportamento fraudolento che il diritto di entrambi gli Stati considera come delitto fiscale punibile con una pena privativa della libertà. Resta inteso che il segreto bancario non impedisce in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale di reperire presso le banche prove documentali e di trasmetterle all’autorità competente dello Stato richiedente. Una comuni- cazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il com- portamento fraudolento e l’auspicato provvedimento di assistenza ammini- strativa. Le due parti convengono che l’applicazione delle disposizioni del primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 27 nonché del presente Protocollo pre- suppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre convenuto che l’assi- stenza amministrativa ai sensi di detto paragrafo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove. b) Qualora, in conformità del diritto nazionale, vengano trasmessi dati perso- nali sulla base della presente Convenzione, le seguenti disposizioni valgono a titolo complementare tenuto conto delle norme valide per ogni Stato con- traente: aa) l’utilizzazione dei dati da parte del destinatario è ammessa soltanto per lo scopo prescritto e unicamente alle condizioni fissate da chi li tra- smette; bb) il destinatario informa il fornitore delle informazioni, a richiesta, sul- l’utilizzazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti mediante tali dati; cc) dati personali possono essere trasmessi unicamente ai servizi compe- tenti. L’ulteriore trasmissione ad altri servizi può avvenire unicamente previa approvazione del fornitore delle informazioni; dd) il fornitore delle informazioni è tenuto ad accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità in relazione allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispet- tivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario ne deve essere avvertito immediatamente. Esso deve procedere alla rettificazione o alla distru- zione necessaria; ee) la persona interessata, a richiesta, deve poter ricevere informazioni sui
dati trasmessi che la concernono nonché sullo scopo dell’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una ponderazione risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è pre- ponderante rispetto all’interesse ad essere informata della persona in
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
questione. Per il rimanente, il diritto della persona interessata di riceve- re informazioni sui dati che la concernono personalmente è retto dal diritto nazionale della parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione; ff) se qualcuno viene leso illecitamente a seguito di comunicazioni nel quadro dello scambio d’informazioni ai sensi della presente Conven- zione, responsabile è il destinatario in conformità del suo diritto nazio- nale. Nei confronti della parte lesa, il destinatario non può avvalersi, a proprio discarico, del fatto che il danno è stato provocato dallo Stato che ha trasmesso i dati; gg) nella misura in cui il diritto nazionale vigente per il fornitore delle informazioni preveda prescrizioni speciali in materia di cancellazione dei dati personali trasmessi, esso lo comunica al destinatario. Indipen- dentemente da tale legislazione, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati; hh) il fornitore delle informazioni e il destinatario sono obbligati ad attesta- re nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali; ii) il fornitore delle informazioni e il destinatario sono obbligati a proteg- gere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, contro le modifi- che abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi.»
Art. VII (1) Il presente Protocollo di revisione è subordinato a ratifica; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berlino non appena possibile. Il presente Protocollo di revisione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e sarà applicabile: a) fatte salve le disposizioni della lettera b, alle imposte riscosse alla fonte su prestazioni esigibili a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione; b) alle imposte riscosse alla fonte sui dividendi ai sensi dell’articolo 10 para- grafo 3 della Convenzione esigibili a contare dal 1° gennaio 2002. L’articolo III non si applica fino alla prima applicazione della lettera a di cui sopra; c) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione o dopo questa data; d) alle domande d’informazione concernenti truffe e reati analoghi in materia fiscale commessi dopo il 1° gennaio dell’anno successivo a quello del- l’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione.
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
Fatto a Berna il 12 marzo 2002 in due originali in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Urs Ursprung Reinhard Hilger
Traduzione6
Protocollo di negoziazione
Concluso il 7 dicembre 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 9 dicembre 20027 Ratificato con strumenti scambiati il 24 marzo 2003 Entrato in vigore il 24 marzo 2003
Desiderose di garantire l’applicazione e l’interpretazione del Protocollo di revisione alla Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubbli- ca federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, con la parafatura del testo del Protocollo di revisione le competenti autorità hanno in data odierna consensualmente dichiarato quanto segue:
1. Ad articolo 10 paragrafo 3:
Il numero 1 lettera a del Protocollo ad articolo 10 paragrafo 3 è applicabile a divi- dendi esigibili a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo di revisione.
2. Ad articolo 27 paragrafo 1 lettera b:
I. In Svizzera:
1. Esame preliminare delle richieste germaniche
1.1. Le richieste delle competenti autorità germaniche per lo scambio di infor-
mazioni intese a prevenire truffe e reati analoghi in materia fiscale secondo l’articolo 27 della Convenzione sono oggetto di un esame preliminare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
1.2. Se una richiesta di scambio di informazioni non può essere soddisfatta,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità germanica. Quest’ultima può completare la sua richiesta.
1.3. Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 27
della Convenzione, in correlazione con il presente Protocollo, sono plausi- bilmente adempiute, l’Amministrazione federale delle contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle informazioni reclamate la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informa- zioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.
6 Dal testo originale tedesco (AS 2003 2536).
7 RU 2003 2529
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
1.4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente
al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.
2. Ottenimento delle informazioni
2.1. Se il detentore delle informazioni trasmette all’Amministrazione federale
delle contribuzioni le informazioni richieste, quest’ultima le esamina ed emette una decisione finale. 2.2. Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste entro un termine di 14 giorni, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle infor- mazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta germanica.
3. Diritti della persona interessata
3.1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla
persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore delle informa- zioni nonché copia della richiesta della competente autorità germanica, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta la segretezza.
3.2. Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a
ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla compe- tente autorità germanica secondo il diritto germanico. Contemporaneamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3.3. La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere negate soltanto: a) per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretez- za; oppure b) se lo esige l’articolo 27 della Convenzione.
3.4. Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’Amministrazione
federale delle contribuzioni o che quest’ultima si è procurata non possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero. È fatto salvo il numero 8.4.
4. Misure coercitive
4.1. Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati nonché alla perquisizione domiciliare.
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
4.2. Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministra-
zione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Devono essere ese- guite da funzionari particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere impor- tanti in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.
4.3. Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempe-
stivamente, il funzionario può di sua iniziativa eseguire una misura coerciti- va. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Am- ministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.
4.4. La Polizia dei Cantoni e dei Comuni sostiene l’Amministrazione federale
delle contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.
5. Perquisizione di locali
5.1. Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 5.2. L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.
6. Sequestro di oggetti, documenti e atti
6.1. La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il
massimo riguardo per i segreti privati. 6.2. Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di espri- mersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei docu- menti e degli atti. 6.3. Il possessore o il detentore delle informazioni devono assumersi le spese che risultano loro dalle misure coercitive.
7. Esecuzione semplificata
7.1. Se la persona interessata acconsente a fornire le informazioni alla compe-
tente autorità germanica, può informare per scritto l’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni. Questo consenso è irrevocabile.
7.2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il con-
senso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità germanica. 7.3. Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti ogget- ti, documenti e atti vengono procurati conformemente al numero 2 e seguenti e trasmessi con decisione finale.
8 RS 313.0
Doppia imposizione. Protocollo con la Germania RU 2003
8. Chiusura della procedura
8.1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale
motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità germanica. 8.2. La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo man- datario autorizzato a ricevere le notificazioni. 8.3. Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notifica- zioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.
8.4. Una volta che la decisione finale sia passata in giudicato, le informazioni
trasmesse alla competente autorità germanica possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
9. Rimedi giuridici
9.1. La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relati- va alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero.
9.2. Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto
faccia valere interessi propri.
9.3. Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo.
9.4. Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a
misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.
II. Nella Repubblica federale di Germania: È applicabile il diritto nazionale. Si rimanda al Promemoria concernente l’assistenza amministrativa mediante scambio di informazioni con l’estero in materia fiscale («Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Auskunftsaustausch in Steuer- sachen»), del 3 febbraio 1999 IV B 4; pag. 1320 - 3/99 - BStBl. I pag. 228, 974.
Per la Delegazione svizzera: Per la delegazione tedesca: Robert Waldburger Michael Krause