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AS 2003 2577

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

Traduzione1

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

Concluso a Vilnius il 3 maggio 2002 Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 3 maggio 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2003

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della pena di morte è essenziale per la prote- zione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502 (di seguito denominata «la Convenzione»); rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 19833, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giusti- ziato.

Art. 2 Divieto di deroghe Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 3 Divieto di riserve Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’arti- colo 57 della Convenzione.

RS 0.101.093

1 Dal testo originale francese (RO 2003 2577)

2 RS 0.101 3 RS 0.101.06

2003-0623 2577

Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. Protocollo n. 13 RU 2003

Art. 4 Applicazione territoriale 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo stru- mento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territo- ri ai quali il presente Protocollo si applicherà. 2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 5 Relazioni con la Convenzione Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Art. 6 Firma e ratifica Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accet- tare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o prece- dentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consi- glio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere

vincolato dal presente Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. Protocollo n. 13 RU 2003

Art. 8 Funzioni del depositario Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo .

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell’ archivio del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d’Europa.

Seguono le firme

Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. Protocollo n. 13 RU 2003

Campo di applicazione il 10 luglio 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Andorra 26 marzo 2003 1° luglio 2003 Belgio 23 giugno 2003 1° ottobre 2003 Bulgaria 13 febbraio 2003 1° luglio 2003 Cipro 12 marzo 2003 1° luglio 2003 Croazia 3 febbraio 2003 1° luglio 2003 Danimarcaa 28 novembre 2002 1° luglio 2003 Georgia* b 22 maggio 2003 1° settembre 2003 Irlanda 3 maggio 2002 1° luglio 2003 Liechtenstein 5 dicembre 2002 1° luglio 2003 Malta 3 maggio 2002 1° luglio 2003 Romania 7 aprile 2003 1° agosto 2003 San Marino 25 aprile 2003 1° agosto 2003 Svezia 22 aprile 2003 1° agosto 2003 Svizzera 3 maggio 2002 1° luglio 2003 Ucraina 11 marzo 2003 1° luglio 2003 * Riserve e dichiarazioni qui appresso a Il Protocollo non è applicabile alle Isole Färöer e alla Groenlandia. b Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal oppure ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

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