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AS 2003 258

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 9 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 20021, sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, ordina:

Sezione 1: Beneficiari

Art. 1 1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8. 2 Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle strutture che non permettono di conciliare la professione o la formazione con gli ob- blighi familiari, nonché singole persone e i richiedenti che perseguono uno scopo lucrativo.

Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

Art. 2 Strutture di custodia collettiva diurna 1 Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodi- scono i bambini in età prescolastica. 2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

a. dispongono di almeno 10 posti; e b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all’anno.

3 Per aumento significativo dell’offerta si intende:

a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o b. un’estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all’anno. 4 Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che, senza modifiche impor- tanti della concezione di gestione, continua ad essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

RS 861.1 1 RS 861, RU 2003 229

258 2002-2662

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia RU 2003

Art. 3 Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

Art. 4 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativa- mente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono de- terminanti.

2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all’allegato 1.

3 Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

a. per i posti occupati, l’intero contributo forfettario durante 2 anni; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche

Art. 5 Strutture di custodia parascolastiche 1 Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodisco- no bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento. 2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

a. dispongono di almeno 10 posti; b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all’anno; e c. custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora alla mattina, di

2 ore a mezzogiorno (pasto incluso) o di 2 ore il pomeriggio.

3 Per aumento significativo dell’offerta si intende:

a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di

10 posti; o

b. un’estensione delle ore di apertura mediante l’aumento di un terzo del nume- ro di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all’anno. 4 Una struttura di custodia parascolastica esistente che, senza modifiche importanti della concezione di gestione, continua ad essere gestita da un nuovo organismo re- sponsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia RU 2003

Art. 6 Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al mi- nimo.

Art. 7 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto for- ma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativa- mente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all’allegato 2.

3 Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

a. per i posti occupati, l’intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

Art. 8 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne 1 Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne le asso- ciazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici. 2 Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti: a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento; b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell’organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità). 3 Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole fami- glie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.

Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfeziona- mento fino a 85 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.

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2 Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un’esecuzione semplice e adeguata del provve- dimento.

Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione

Art. 10 Domanda di aiuti finanziari

1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le infor- mazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto; b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia para- scolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull’arco di 6 anni al minimo; c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il nume- ro di famiglie diurne occupate. 2 Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) al più tardi dodici settimane prima dell’apertura della struttura, dell’aumento dell’offerta o dell’esecu- zione dei relativi provvedimenti. In casi eccezionali motivati, una domanda può es- sere inoltrata più tardi per quanto una domanda di deroga debitamente motivata sia presentata prima della scadenza del termine di presentazione ordinario. 3 L’Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i cor- rispondenti moduli.

Art. 11 Esame da parte del Cantone 1 L’Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all’autorità compe- tente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento ese- guito. L’autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti: a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità; d. se un’autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell’ordinanza del 19 ottobre 19772 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata;

2 RS 211.222.338

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e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.

2 L’Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.

Art. 12 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari L’Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all’aiuto finanziario e la sua durata.

Art. 13 Versamento degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

2 L’Ufficio fissa l’importo degli aiuti finanziari:

a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d’occupazione e della chiusura dell’esercizio annuale; b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto. 3 I documenti corrispondenti devono essere presentati all’Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell’anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del pro- getto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o pro- rogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo. 4 Su domanda scritta, l’Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia para- scolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all’Ufficio una copia dell’autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell’ordinanza del 19 ottobre 19773 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno co- municato per scritto l’apertura della struttura o l’aumento dell’offerta.

5 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente

l’Ufficio sulle modifiche importanti.

Art. 14 Valutazione 1 L’Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni. 2 I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all’Ufficio. Quest’ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

3 RS 211.222.338

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria Le strutture che aprono, aumentano la loro offerta o eseguono provvedimenti fra il 1° febbraio 2003 e il 23 maggio 2003 devono presentare all’Ufficio la loro domanda di aiuto finanziario entro il 28 febbraio 2003.

Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gen- naio 2011.

9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1

1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia

collettiva diurna

1.1 Il contributo forfettario per un offerta a tempo pieno ammonta a 5000

franchi per posto e per anno.

1.2 Un’offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di

almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di

2025 ore di esercizio all’anno.

1.3 Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l’importo è ridotto

proporzionalmente (fattore tempo t).

2 Formula di calcolo

Contributo forfettario per l’anno 1 = (a+b)/2 × t × 5000 franchi Contributo forfettario per l’anno 2 = b × t × 5000 franchi

Legenda: a = numero di posti creati b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell’anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno» ≤ a t = fattore tempo = «numero di ore d’esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) ≤ 1

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Allegato 2

1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia

parascolastiche

1.1 Il contributo forfettario per un’offerta a tempo pieno ammonta a 3000

franchi per posto e per anno.

1.2 Un’offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di

almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l’importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t). 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari: a. custodia al mattino: al minimo un’ora prima dell’inizio della scuola o tre ore nei giorni liberi b. custodia a mezzogiorno: al minimo due ore incluso il pasto nei giorni scolastici e nei giorni liberi c. custodia al pomeriggio: al minimo due ore dopo la fine della scuola o quattro ore nei giorni liberi

2 Formula di calcolo

Calcolo della quota di posti creati

Blocco orario Lu Ma Mer Gio Ve Formula

Mattino ∑/5 × 0.1=ap Mezzogiorno ∑/5 × 0.5=aq Pomeriggio ∑/5 × 0.4=ar

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario Lu Ma Mer Gio Ve Formula

Mattino ∑/5 × 0.1=bp Mezzogiorno ∑/5 × 0.5=bq Pomeriggio ∑/5 × 0.4=br

Contributo forfettario per l’anno 1 = (ap + aq + ar + bp + bq + br)/2 × t × 3000 franchi Contributo forfettario per l’anno 2 = (bp + bq + br) × t × 3000 franchi Contributo forfettario per l’anno 3 = (bp + bq + br)/2 × t × 3000 franchi

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Legenda: a = numero medio di posti creati per giorno b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno p = mattino q = mezzogiorno r = pomeriggio t = fattore tempo = «numero di giorni d’esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤ 1 ∑ = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana