AS 2003 289
Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
RS 0.672.942.31; RU 1995 845
Comunicazione In occasione dello scambio di note del 6/16 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India, è stato deciso l’adeguamento dell’art. 13 cpv. 4 del testo tedesco, al testo originale inglese della convenzione. Lo scambio di note non viene pubblicato nella RU. Il testo corretto è il seguente: «4. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.» La presente correzione concerne esclusivamente la pubblicazione tedesca ed italiana della convenzione nella RU.
11 febbraio 2003 Cancelleria federale
2003-0191 289