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AS 2003 3241

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 27 agosto 2003

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Inserimento di nuove agevolazioni doganali

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo

6210. Indumenti in stoffa non tessuta di poli- per utilizzo negli ospedali 40.––

10 00 propilene, utilizzabili una sola volta e nelle cliniche

6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli ospedali 40.––

90 99 tessuta di polipropilene, utilizzabili una e nelle cliniche

sola volta

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.

27 agosto 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 631.146.31

2003-1763 3241