AS 2003 3241
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 27 agosto 2003
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Inserimento di nuove agevolazioni doganali
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
6210. Indumenti in stoffa non tessuta di poli- per utilizzo negli ospedali 40.––
10 00 propilene, utilizzabili una sola volta e nelle cliniche
6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli ospedali 40.––
90 99 tessuta di polipropilene, utilizzabili una e nelle cliniche
sola volta
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.
27 agosto 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 631.146.31
2003-1763 3241