AS 2003 3242
Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta per la manutenzione e la vigilanza comuni dell'opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura e la regolazione delle acque che ne fanno parte (Convenzione intercantonale 1985 sulla II correzione delle acque del Giura)
Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta per la manutenzione e la vigilanza comuni dell’opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura e la regolazione delle acque che ne fanno parte (Convenzione intercantonale 1985 sulla II correzione delle acque del Giura)
Modifica secondo richiesta dei Cantoni del 24 agosto 1993 Approvata del Consiglio federale il 28 ottobre 1993 Entrata in vigore il 1° gennaio 1994
I La Convenzione intercantonale 1985 del 4 febbraio 19861 sulla II correzione delle acque del Giura è modificata come segue:
Art. 1 Scopo Le Parti contraenti convengono d’eseguire in comune, secondo i di- sposti seguenti e il piano allegato2, che fa parte integrante della pre- sente convenzione, la manutenzione dei canali della Broye, della Thielle e di quello tra Nidau e Büren, compreso lo sbarramento di Port, nonché del corso dell’Aar, tra Büren e l’officina di Flumenthal, loro affidata dall’articolo 12 del precitato decreto federale.
Art. 9 Costi 1 Le spese effettive giusta gli articoli 7 e 8 sono ripartite tra i Cantoni come segue: Friburgo 14 % Vaud 12 % Neuchâtel 10 % Berna 44 % Soletta 20 %
2 La chiave di ripartizione si applica pure ai lavori relativi allo sbar-
ramento di Port. Sono tuttavia prese in considerazione solo le spese riguardanti lo sbarramento come tale, all’esclusione di quelle concer- nenti la chiusa e il ponte stradale. Inoltre, se una centrale idroelettrica dovesse essere costruita all’altezza dello sbarramento, la parte messa a carico dei Cantoni si ridurrebbe del 50 per cento.
1 RS 721.61
2 Non pubblicato nella RU.
3242 2003-1760
II correzione delle acque del Giura. Convenzione intercantonale RU 2003
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1994.
28 ottobre 1993 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni