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AS 2003 3681

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20021, decreta:

I La legge del 18 dicembre 19982 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 2 2 Gli embrioni possono essere conservati a scopo di procreazione al massimo fino al 31 dicembre 2005. Gli embrioni che non vengano più utilizzati a tale scopo o il cui termine di conservazione sia scaduto possono essere nondimeno conservati a scopi di ricerca fino al 31 dicembre 2008, e utilizzati secondo le disposizioni della nuova pertinente legislazione, ammesso ch’essa entri in vigore e sempreché la coppia interessata vi acconsenta per scritto dopo esserne stata debitamente informata. La coppia interessata può esigere di essere nuovamente consultata prima che gli em- brioni vengano effettivamente utilizzati a scopi di ricerca.

II 1 La presente legge è dichiarata urgente e sottostà al referendum facoltativo secondo gli articoli 165 capoverso 1 e 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2 Essa entra in vigore il 4 ottobre 2003 con effetto sino al 31 dicembre 2008.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

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