AS 2003 3893
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania
Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 6 giugno 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2002
Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (qui di seguito: gli Stati dell’AELS) e il Regno ascemita di Giordania (qui di seguito: Giordania), qui di seguito designati le Parti, considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e la Giorda- nia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Gine- vra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; ribadito il loro impegno nei confronti dei princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare della democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto e sulle libertà fondamentali politiche ed economiche, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; memori della loro intenzione di prendere parte al processo di integrazione all’inter- no dell’area euromediterranea; pienamente consapevoli della necessità di unire le proprie forze ai fini di rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico in questa area mediante la promozione della cooperazione bilaterale e regionale; fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio tra gli Stati europei e i Paesi del bacino mediterraneo, contribuendo quindi notevolmente all’integrazione euromedi- terranea; considerati gli sviluppi politici ed economici degli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente, in particolare nel processo di pace in Medio Oriente; tenuto conto del differente sviluppo economico tra la Giordania e gli Stati del- l’AELS;
RS 0.632.314.671
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2003 3891
2002-0085 3893
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazio- ne dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commer- ciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; considerato l’impegno degli Stati dell’AELS e della Giordania in favore del libero scambio, assunto nell’osservanza dei diritti e degli obblighi nel quadro dell’Accordo firmato a Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito designata OMC3), nonché risultanti da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale; determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; e nella convinzione che il presente Accordo promuoverà le relazioni bilaterali nei settori dell’economia, commercio e investimenti istituendo le condizioni adeguate per una graduale liberalizzazione del traffico delle merci e una possibile liberalizza- zione degli scambi di servizi; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (qui di seguito designato Accordo):
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e la Giordania instaurano una zona di libero scambio, con- formemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mer- cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di: (a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e la Giordania e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condi- zioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; (b) garantire gli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza; (c) contribuire all’integrazione economica euromediterranea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali; (d) promuovere relazioni economiche armoniche tra le Parti mediante gli stru- menti della cooperazione.
3 RS 0.632.20
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Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica: (a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e di codificazione delle merci4 (SA), esclusi i prodotti elencati nel- l’Allegato I5; (b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerati gli accordi previsti in tale Protocollo; (c) al pesce e agli altri prodotti del mare, come è disciplinato nell’Allegato II, originari di uno Stato dell’AELS o della Giordania.
Art. 3 Cooperazione economica e assistenza tecnica e finanziaria 1. Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione econo- mica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente. Occorre prestare particolare attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adegua- mento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell’economia della Giordania. 2. Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo le Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e finanziaria e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e, all’occorrenza, in altri settori. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Art. 4 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa. 2. Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e coordinata degli articoli 5, 7, 8, 9, 14 e 23 del presente Accordo nonché del Protocollo B, a ridurre per quanto possibile le forma- lità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddis- facenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti. 3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.
Art. 5 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente 1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Giordania non sarà intro- dotto alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente.
4 RS 0.632.11 5 Gli allegati e i protocolli, ad eccezione del Protocollo B, non sono pubblicati nella RU. Possono essere richiesti all’UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.
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2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS o dalla Giordania, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato III.
Art. 6 Dazi di base 1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF) applicato il 2 aprile 2000. 2. Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell’Uruguay Round o di adesione della Giordania all’OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo successivamente. 3. I dazi ridotti calcolati secondo l’Allegato III sono applicati arrotondandoli alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.
Art. 7 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 5 sono pure applicabili ai dazi fiscali.
Art. 8 Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente 1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Giordania non sarà intro- dotto alcun nuovo dazio di esportazione né alcun gravame con effetto equivalente. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Giordania aboliscono tutti i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equi- valente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato IV.
Art. 9 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente
1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Giordania non saranno
introdotte restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né alcun prov- vedimento con effetto equivalente. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Giordania aboliscono le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esporta- zioni e i provvedimenti con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato V.
Art. 10 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli ani-
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mali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazio- nali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intel- lettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.
Art. 11 Monopoli di Stato Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C e tenendo conto degli obblighi attuali e futuri nel quadro dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commer- cio del 1994 (qui di seguito: GATT 1994), gli Stati dell’AELS e la Giordania opera- no affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano gradualmente adegua- ti, in modo da assicurare, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e della Giordania per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercia- lizzazione dei prodotti. Il Comitato misto è informato sui provvedimenti adottati per realizzare questo obiettivo.
Art. 12 Regolamenti tecnici
1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di
conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l’im- piego di soluzioni adottate su scala internazionale. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l’applicazione del presente paragrafo. 2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l’altra abbia adottato provvedimenti che potreb- bero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio ai sensi dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di trovare una soluzio- ne appropriata. 3. L’obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dal- l’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
Art. 13 Scambio di prodotti agricoli 1. Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agri- cole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli. 2. A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e la Giordania hanno stipulato un accor- do bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di pro- dotti agricoli. 3. Nei settori sanitario e fitosanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.
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Art. 14 Dazi e regolamenti interni
1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o
pratica fiscale conformemente all’articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell’OMC. 2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all’importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.
Art. 15 Pagamenti e trasferimenti 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Giordania, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna. 2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente. 3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.
Art. 16 Appalti pubblici 1. Le Parti considerano l’obiettivo di una liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità come parte integrante del presente Accordo.
2. A tale scopo, le Parti elaborano regole in seno al Comitato misto in vista di
realizzare tale liberalizzazione. Si tiene adeguatamente conto degli sviluppi nel quadro dell’OMC. 3. Le Parti interessate si adoperano per aderire all’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici6.
Art. 17 Protezione della proprietà intellettuale 1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discri- minatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato VI del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio7 (qui di seguito: ADPIC).
6 RS 0.632.231.422
7 RS 0.632.20, Allegato 1.C
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3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’ar- ticolo 4 lettera d dell’Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discrimi- nazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall’obbligo di notifica alle altre Parti se hanno già provveduto alla notifi- ca al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni
relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato VI, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.
Art. 18 Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Giordania: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pub- bliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o specia- li, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de iure o de facto l’adempimento particolare di compiti ad esse impartiti. 3. Qualora una Parte ritenga, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, che ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo una determinata prati- ca pregiudichi o minacci di pregiudicare i propri interessi o danneggi o minacci di danneggiare l’industria indigena, essa può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
4. Tenuto conto della situazione economica della Giordania, il Comitato misto
decide in merito a eventuali proroghe, ciascuna del periodo di cinque anni, del termine previsto nel paragrafo 3.
5. Qualora, nonostante il paragrafo 4, ritenga che una determinata pratica sia
incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, allo scadere del termine stabilito nel paragrafo 3, una Parte può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
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Art. 19 Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compen- sative sono retti dalle disposizioni dell’articolo XVI del GATT 1994 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative8, fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo. 2. Le Parti assicurano la trasparenza per quanto concerne i provvedimenti di sov- venzionamento mediante lo scambio delle loro notifiche annuali conformemente all’articolo XVI: 1 del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 3. Prima di iniziare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Giordania o in uno Stato dell’AELS con- formemente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di quaranta- cinque giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notifica.
Art. 20 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Gior- dania pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, o qualora la Giordania constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato del- l’AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedi- menti adeguati, conformemente all’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione del- l’articolo VI del GATT 19949 e secondo le procedure previste nell’articolo 25.
Art. 21 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni tali da causare o rischiare di causare: (a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali su una parte o sull’intero territorio della Parte importatrice, o (b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
Art. 22 Adeguamento strutturale 1. In deroga ai disposti dell’articolo 4, la Giordania può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi doganali.
8 RS 0.632.20, Allegato 1A.13
9 RS 0.632.20, Allegato 1A.8
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2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confron- tati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Giordania ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superio- ri, previa introduzione di tali provvedimenti, al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Il valore medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS e gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore complessivo annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici. 4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt’al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni. 5. Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali dall’abolizione dei dazi doganali e dalle restrizioni quantitative o da altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente sono trascorsi più di quattro anni.
6. La Giordania informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che
intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provve- dimenti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Giordania comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, a meno che il Comitato misto non fissi un calendario diverso. 7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuove industrie, dei problemi di ristrutturazione o di altre serie difficoltà in determinati settori dell’economia, il Comitato misto, in deroga al paragrafo 5 del presente articolo, può autorizzare la Giordania a mantenere i provvedimenti già adottati conformemente al paragrafo 1 per un periodo di tre anni dallo scadere del periodo di transizione di dodici anni.
Art. 23 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione degli articoli 8 e 9 comporti: (a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’espor- tazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equiva- lente, oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25. Tali provvedimenti devono
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essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.
Art. 24 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti. 2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dalla relativa Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti10, provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limi- tata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza ai provvedi- menti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. Lo Stato dell’AELS o la Gior- dania, a dipendenza del caso, informa senza indugio le altre Parti e il Comitato misto dei provvedimenti adottati – se possibile prima della loro introduzione – e comunica loro il più presto possibile il calendario della loro soppressione. Su domanda di una Parte, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Art. 25 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano le altre Parti. 2. Fatto salvo il paragrafo 6, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salva- guardia lo comunica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. 3. (a) In riferimento all’articolo 18, le Parti implicate offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolir- la. Qualora la Parte interessata non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda delle consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di eliminare le difficoltà in questione. (b) In riferimento all’articolo 20, la Parte esportatrice è informata sulla pratica di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato un’inchiesta. Qualora non si metta fine a detta pratica ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si trovi una soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla notifica, la Parte importatrice può adottare provvedimenti adeguati. (c) In riferimento agli articoli 21 e 23, il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per porre fine alle difficoltà
10 RS 0.632.20, Allegato 1A.1c
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notificategli dalla Parte implicata. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notificazione del caso al Comitato misto, la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazio- ne. (d) In riferimento all’articolo 32, la Parte in questione fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di novanta giorni dalla data di notificazione del caso, la Parte in questione può adottare provvedimenti appropriati. 4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Giordania nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione della Giordania possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui rela- zioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.
5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comi-
tato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. 6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la Parte implicata può, nelle situa- zioni considerate negli articoli 20, 21 e 23, applicare immediatamente i provvedi- menti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situa- zione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, in seno al Comitato misto si svolgono consultazioni tra le Parti.
Art. 26 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: (i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o
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(ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, arma- mento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o (iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
Art. 27 Clausola evolutiva 1. Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli svilup- pi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accor- do, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di nego- ziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottopo- sti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le loro procedure.
Art. 28 Servizi e investimenti 1. Le Parti riconoscono l’importanza crescente di determinati settori quali i servizi e gli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nell’ambito dell’integrazione euromediterranea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investi- menti e di giungere a una liberalizzazione graduale e all’apertura reciproca di mer- cati nell’ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori compiuti sotto l’egida dell’OMC. 2. Gli Stati dell’AELS e la Giordania esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell’intento di esaminare provvedimenti reciproci di liberalizzazione. 3. Gli Stati dell’AELS e la Giordania discutono il seno al Comitato misto le possi- bilità di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del presente Accordo.
Art. 29 Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel giugno
1997 a Ginevra. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.
2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio nonché di cooperare ulteriormente nell’ambito di questo Accordo. 3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
Art. 30 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva. 4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 31 Procedura di componimento delle controversie 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. 2. Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili. 3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti. 4. Qualora una controversia fra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comi- tato misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all’arbitrato indi- rizzando una notificazione scritta all’altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo. 5. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nel- l’Allegato VII. 6. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del pre- sente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d’interpretazione e di applicazione del diritto internazionale pubblico. 7. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.
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Art. 32 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombono in virtù dello stesso.
2. Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che la Giordania sia venuta meno a un
obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o, viceversa, la Giordania ritenga che uno Stato dell’AELS sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
Art. 33 Allegati e protocolli Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.
Art. 34 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali ed economiche tra ogni Stato dell’AELS e la Giordania, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
Art. 35 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo D.
Art. 36 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.
Art. 37 Emendamenti 1. Gli emendamenti al presente Accordo, eccettuati quelli menzionati nell’artico- lo 33, approvati dal Comitato misto sono sottoposti alle Parti per accettazione, ratifica o approvazione.
2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.
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Art. 38 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d’adesione è depositato presso il Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Art. 39 Ritiro e scadenza 1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifi- cazione da parte del Governo depositario. 2. Se la Giordania si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso; se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, esso scade al termine dell’ultimo periodo di preavviso. 3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.
Art. 40 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Giordania abbia anch’essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione. 2. Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1° gennaio 2002, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Giordania, l’Ac- cordo entri in vigore al più tardi alla stessa data. 3. In occasione della firma, ogni firmatario può dichiarare di applicare provvisoria- mente il presente Accordo durante un periodo iniziale se per il detto firmatario non può entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002. Uno Stato dell’AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo, a condizione che per la Giordania esso sia in vigore o applicato provvisoriamente.
Art. 41 Governo depositario Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario.
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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme) Traduzione11
Protocollo d’intesa relativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania
Ad art. 3 Cooperazione economica e assistenza tecnica 1. Le Parti concordano sul fatto che la cooperazione di cui all’articolo 3 si svolgerà per Norvegia e Svizzera prevalentemente nell’ambito della loro politica bilaterale di cooperazione allo sviluppo, mentre Islanda e Liechtenstein vi contribuiranno nel- l’ambito del programma AELS per l’assistenza tecnica.
Ad art. 17 Protezione della proprietà intellettuale 2. In virtù dell’Accordo sullo SEE, gli Stati dell’AELS applicano nella loro legisla- zione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 197312 sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall’articolo 17 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscono materialmente dagli obbli- ghi derivanti dall’Accordo SEE.
Ad Protocollo B 3. Gli Stati dell’AELS e la Giordania riconoscono l’importanza di una cooperazione regionale nell’area mediterranea. Lo scopo di tale cooperazione consiste nel creare le condizioni per un ulteriore sviluppo del libero scambio, sia tra le Parti, sia all’in- terno di quest’area, quale contributo per l’istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio. 4. Gli Stati dell’AELS e la Giordania sono inoltre concordi nell’esaminare le possi- bilità di includere la Comunità europea nelle condizioni dell’Accordo sulla cumula- zione in materia d’origine, sulla base della reciprocità tra tutte le Parti.
11 Dal testo originale inglese.
12 RS 0.232.142.2
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
5. Gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania convengono di esaminare
un’ulteriore estensione e miglioramento delle possibilità di cumulazione, in partico- lare con gli Stati della Lega araba.
(Seguono le firme)
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
Traduzione13
Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Titolo I Disposizioni di carattere generale
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazio- ne, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fab- bricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 199414 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante – in uno Stato dell’AELS o in Giordania – nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, com- preso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell’AELS o in Giordania; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali secondo la lettera g), che va applicata per analogia;
13 Dal testo originale inglese.
14 RS 0.632.20, Allegato 1A.9
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i) per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di tutti i materiali impiegati originari di una Parte o Israele, Egitto o della Cisgiordania o della Striscia di Gaza in conformità agli articoli 3 e 4 oppure, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell’AELS o in Giordania; j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Proto- collo «Sistema armonizzato» o «SA»; k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporanea- mente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n) il termine «unità di conto» corrisponde all’equivalente della moneta unica dell’Unione monetaria europea (euro).
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»
Art. 2 Condizioni generali Fatto salvo l’articolo 3, ai fini dell’applicazione del presente Accordo si conside- rano: (1) prodotti originari di uno Stato dell’AELS: a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’AELS ai sensi dell’articolo 5 del presente Protocollo; b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell’AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto, in uno Stato dell’AELS, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo; (2) prodotti originari della Giordania: a) i prodotti interamente ottenuti in Giordania ai sensi dell’articolo 5 del pre- sente Protocollo; b) i prodotti ottenuti in Giordania in cui sono incorporati materiali non intera- mente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto, in Giordania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi del- l’articolo 6 del presente Protocollo.
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Art. 3 Cumulo bilaterale (1) Fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 1 b), sono considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS i prodotti ottenuti da materiali originari della Giordania, a condi- zione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elen- cate nell’articolo 7 del presente Protocollo. I materiali utilizzati non devono essere stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. (2) Fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 2 b), sono considerati prodotti originari i prodotti originari della Giordania ottenuti da materiali originari di uno Stato dell’AELS, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell’articolo 7 del presente Protocollo. I materiali utilizzati non devono essere stati oggetto di trasformazioni sufficienti. (3) Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, laddove siano utilizzati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Giordania che non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle previste dall’articolo 7, il prodotto ottenuto è con- siderato un prodotto originario del rispettivo Stato contraente soltanto se il valore aggiunto ivi ottenuto è maggiore del valore dei materiali originari di un altro Stato contraente. Nel caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario dello Stato contraente del quale sono originari i materiali con il valore superiore utilizzati nella fabbricazione in detto Stato contraente. (4) I prodotti originari di un altro Stato contraente che non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione mantengono la loro origine qualora vengano esportati in un altro Stato contraente.
Art. 4 Cumulo diagonale (1) Fatto salvo l’articolo 2 paragrafi 1 b) e 2 b) e premessi i paragrafi 2 e 3, sono considerati prodotti di uno Stato dell’AELS o della Giordania i prodotti ivi ottenuti utilizzando materiali originari di Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza in conformità con le regole di origine degli accordi tra i rispettivi Stati contraenti e Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell’articolo 7 del presente Protocollo. I materiali utilizzati non devono essere stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. (2) Per l’applicazione del paragrafo 1 e 2, laddove siano utilizzati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Giordania che non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle previste dall’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato un prodotto originario del rispettivo Stato contraente soltanto se il valore aggiunto ottenuto è maggiore al valore dei materiali originari di un altro Stato contraente oppure di Israele, Egitto, Cisgiordania o Striscia di Gaza. Nel caso con- trario il prodotto ottenuto è considerato originario dello Stato contraente, oppure di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, di cui sono originari i materiali con il valore superiore utilizzati nella fabbricazione in detto Stato contraente. (3) Prodotti originari di Israele, Egitto, della Cisgiordania o della Striscia di Gaza che non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione, mantengono la loro origine qualora vengano esportati in un altro Stato contraente.
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(4) Le disposizioni ai paragrafi da 1 a 3 concernenti il cumulo con materiali origina- ri di Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza possono essere applicate soltanto se detto commercio tra Stati dell’AELS e Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, rispettivamente tra Giordania e Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, è basato sulle stesse regole di origine del presente Protocollo. (5) Le prescrizioni dettagliate relative all’origine dei materiali applicate per deter- minare e verificare il cumulo conformemente ai paragrafi 1–3, sono stabilite tra gli Stati dell’AELS e Israele, Egitto e autorità palestinesi, rispettivamente tra Giordania e Israele, Egitto e autorità palestinesi. (6) Per l’applicazione dei paragrafi 4 e 5, le prescrizioni degli accordi e le relative regole di origine concordate con Israele, Egitto e le autorità palestinesi sono notifi- cate vicendevolmente dagli Stati contraenti per il tramite del Segretariato del- l’AELS. Le prescrizioni relative al cumulo sono valevoli a partire da un termine concordato vicendevolmente e soltanto dopo l’avvenuta notifica di cui sopra.
Art. 5 Prodotti interamente ottenuti (1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell’AELS o in Giordania: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusi- vamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire sol- tanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che pos- sono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lette- re a)–j). (2) Le espressioni «le navi delle Parti contraenti» e «le navi officina delle Parti contraenti » di cui al paragrafo 1 lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) immatricolate o registrate in uno Stato membro dell’AELS o in Giordania; b) che battono bandiera di uno Stato membro dell’AELS o della Giordania;
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c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri dell’AELS o della Giordania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell’AELS o della Giordania e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsa- bilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pub- blici o a cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri del- l’AELS o della Giordania; e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri dell’AELS o della Giordania.
Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (1) Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considera- no sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’Allegato II del presente Protocollo. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. (2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del Sistema armonizzato. (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 7.
Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (1) Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
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a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei pro- dotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addi- zionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classifica- zione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di con- fezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Svizzera; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto com- pleto; g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)–f); h) la macellazione degli animali. (2) Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell’AELS o in Giordania su quel prodotto.
Art. 8 Unità da prendere in considerazione (1) L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determi- nare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero com- plesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente Protocollo ogni prodotto va considerato singo- larmente. (2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della
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classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la deter- minazione dell’origine.
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’at- trezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell’equi- paggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’appa- recchio o il veicolo in questione.
Art. 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Titolo III Requisiti territoriali
Art. 12 Principio della territorialità (1) Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario stabi- lite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell’AELS o in Giordania, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del seguente paragrafo 3 del presente articolo. (2) Le merci originarie esportate dagli Stati dell’AELS o dalla Giordania verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto degli articoli 3 e 4, non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
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a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell’esportazione. (3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell’AELS o della Giordania sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l’acquisizione del carattere originario conformemente alle condi- zioni fissate nel titolo II, a condizione che: a) tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato dell’AELS o in Giordania o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell’articolo 7 prima del- l’esportazione; e b) si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasfor- mazione dei materiali esportati; e ii) che il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato del- l’AELS o della Giordania in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario. (4) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all’acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell’AELS o della Giordania. Non- dimeno, qualora nell’elenco dell’Allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato dell’AELS interessato o della Giordania in applicazione del pre- sente articolo – considerati congiuntamente – non devono superare la percentuale indicata. (5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l’insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato dell’AELS o della Giordania, compreso il valore totale dei materiali aggiunti. (6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni
elencate nell’elenco dell’Allegato II e che possono essere considerati come suffi- cientemente lavorati o trasformati soltanto in virtù della norma di tolleranza di cui all’articolo 6 paragrafo 2. (7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti subordinati ai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato. (8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell’AELS o della Giordania in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell’ambito della procedura di perfezionamento passivo di un sistema analogo.
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Art. 13 Trasporto diretto (1) Il trattamento preferenziale previsto dall’Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti, o qualora fossero applicate le disposizioni dell’articolo 4, attra- verso i territori di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre opera- zioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conser- vazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti. (2) La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente: i) l’esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Art. 14 Esposizioni (1) I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese diverso dalle Parti contraenti, o qualora fossero applicate le disposizioni dell’articolo 4, diverso da Israele, Egitto, Cisgiordania o dalla Striscia di Gaza, e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in uno Stato dell’AELS o in Giordania beneficiano, all’im- portazione, delle disposizioni dell’Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell’AELS o dalla Giorda- nia nel Paese dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato del- l’AELS o in Giordania; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
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(2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documen- tale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. (3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Titolo IV Restituzione o esenzione dei dazi doganali
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell’AELS e della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell’articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell’AELS o in Giordania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. (2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell’AELS o in Giordania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell’AELS o in Giordania. (3) L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i docu- menti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in que- stione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 10, se tali articoli non sono originari. (5) Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l’Accordo. Inoltre, essi non escludono l’applicazione di un siste- ma di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni dell’Accordo.
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(6) Le disposizioni del presente articolo non sono applicate per un periodo transito- rio di cinque anni a partire dal giorno dell’entrata in vigore. Il Comitato misto può, alla luce dei futuri sviluppi, decidere nuovamente del periodo di transizione.
Titolo V Prova dell’origine
Art. 16 Requisiti di carattere generale (1) I prodotti originari di uno Stato dell’AELS in Giordania e i prodotti originari della Giordania in uno Stato dell’AELS beneficiano, all’importazione, delle disposi- zioni dell’Accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’Allega- to III; oppure b) nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’Allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. (2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell’Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (1) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. (2) A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’Allegato III. Detti formulari sono compilati in una lingua uffi- ciale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La designazione delle merci dev’essere iscritta senza spaziature nell’apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia com- pletamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. (3) L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi previsti dal presente Protocollo. (4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’AELS o della Giordania se i prodotti in questione possono essere
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considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell’articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo. (5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiede- re qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impos- sibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. (6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato. (7) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 (1) In deroga all’articolo 17 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importa- zione per motivi formali. (2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. (3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. (4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILA- Á», «UTSTEDT SENERE», (versione araba). (5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.
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Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 (1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso. (2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», (versione araba). (3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. (4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’AELS o in Giordania, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell’AELS o in Giordania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura (1) La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di conto. (2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Giorda- nia, o qualora fossero applicate le disposizioni dell’articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo. (3) L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del Paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo. (4) La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle dispo-
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sizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiara- zione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. (5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del Paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. (6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presen- tata nel Paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei pro- dotti cui si riferisce.
Art. 22 Esportatore autorizzato (1) Le autorità doganali del Paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. (2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. (3) Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. (4) Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esporta- tore autorizzato. (5) Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al para- grafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso illecito dell’autorizzazione.
Art. 23 Validità della prova dell’origine (1) La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doga- nali del Paese d’importazione. (2) Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del Paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosser- vanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. (3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d’im- portazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
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Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d’importa- zione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’Accordo.
Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali del Paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate pro- dotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del Sistema armo- nizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del Sistema armonizzato15, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Art. 26 Eccezioni alla prova dell’origine (1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsia- si carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichia- razione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effet- tuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato. (2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale. (3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di conto se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di conto se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui agli articoli 17 paragrafo 3 e 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell’articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
15 RS 0.632.11
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b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Giordania, dove tali docu- menti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell’AELS o in Giordania, rilasciati o com- pilati in uno Stato dell’AELS o in Giordania, dove tali documenti sono uti- lizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Giordania o qualora fossero applicate le disposizioni dell’ar- ticolo 4, in Israele, Egitto, Cisgiordania o nella Striscia di Gaza, in confor- mità del presente Protocollo.
Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi (1) L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3. (2) L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’ar- ticolo 21 paragrafo 3. (3) Le autorità doganali del Paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17 paragrafo 2. (4) Le autorità doganali del Paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 29 Discordanze ed errori formali (1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova del- l’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’esple- tamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’inva- lidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. (2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’ori- gine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Art. 30 Importi espressi in unità di conto (1) Gli importi nella moneta nazionale del Paese d’esportazione equivalenti a quelli espressi in unità di conto sono fissati dal Paese d’esportazione e comunicati ai Paesi contraenti. (2) Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal Paese d’im- portazione, quest’ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del Paese d’esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato
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contraente o, in applicazione dell’articolo 4, nella moneta di Israele, Egitto, Cisgior- dania o della Striscia di Gaza, il Paese d’importazione riconosce l’importo notificato dal Paese in questione. (3) Gli importi da utilizzare in unità di conto sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 2000. (4) Gli importi espressi in unità di conto e il loro controvalore nelle monete nazio- nali degli Stati membri dell’AELS e della Giordania vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta di uno Stato contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comi- tato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in unità di conto.
Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa
Art. 31 Assistenza reciproca (1) Le autorità doganali degli Stati dell’AELS e della Giordania si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell’AELS, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. (2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, gli Stati dell’AELS e la Giordania si prestano reciproca assistenza, mediante le loro ammini- strazioni doganali, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 32 Controllo delle prove dell’origine (1) Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei pro- dotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. (2) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esporta- zione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichia- razione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presen- za di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
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(3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. (4) Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese d’importazione offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. (5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell’AELS o della Giordania o, in applicazione dell’articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo. (6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Art. 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32, che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, e i problemi di interpretazione del presente Proto- collo vengono sottoposti al Comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del Paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.
Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 35 Zone franche (1) Gli Stati dell’AELS e la Giordania adottano tutte le misure necessarie per evita- re che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitar- ne il deterioramento. (2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell’AELS o della Giordania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali
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competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.
Titolo VII Disposizioni finali
Art. 36 Allegati Gli Allegati sono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 37 Merci in transito o in deposito doganale Le merci conformi alle prescrizioni del titolo II che il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo sono trasportate o depositate provvisoriamente in uno Stato dell’AELS o in Giordania oppure si trovano in un punto franco o in una zona franca, possono essere considerate originarie se una prova dell’origine compilata a posterio- ri o qualsiasi documento relativo alle condizioni del trasporto è presentata alla Parte contraente importatrice entro quattro mesi da tale data.
Art. 38 Sottocomitato per questioni doganali e relative all’origine Conformemente all’articolo 30 paragrafo 5 dell’Accordo, il Comitato misto istitui- sce un sottocomitato per questioni doganali e relative all’origine che lo assiste nell’esecuzione dei compiti e che garantisce uno scambio costante di informazioni e di consultazioni reciproche fra gli specialisti. Il sottocomitato si compone di esperti delle Parti contraenti, responsabili delle questioni doganali e relative all’origine.
Art. 39 Trattamento non preferenziale Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 e 4 del presente Protocollo, ogni prodotto originario di uno Stato dell’AELS o della Giordania esportato in un’altra Parte contraente è trattato in quanto prodotto non originario nella misura in cui detta Parte lo subordini a dazi doganali applicabili a Paesi terzi o ad altri provvedimenti prote- zionistici conformemente all’Accordo.
(Seguono le firme)
Traduzione16
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli
Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 200217 Entrato in vigore il 1° settembre 2002
Jawad Hadid Capo della Delegazione giordana S.E. Pascal Couchepin Capo della Delegazione svizzera
Vaduz, 21 giugno 2001
Pregiato signor Couchepin, In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera dal seguente tenore: «Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e il Regno ascemita di Giordania (di seguito: Giordania) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusio- ne di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Giordania e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo. Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Giordania alle condizioni enunciate nell’Allegato I alla presente lettera; II. concessioni tariffali accordate dalla Giordania alla Svizzera alle condizioni enunciate nell’Allegato II alla presente lettera; III. ai fini dell’applicazione degli Allegati I e II, l’Allegato III alla presente lette- ra definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa; IV. gli Allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo. La Svizzera e la Giordania esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell’ambito delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.
16 Dal testo originale inglese.
17 RU 2003 3891
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Stato sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 192318. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania. Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Giordania. La denuncia, da parte della Giordania o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell’Accordo di libero scambio. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo della Giordania in merito al contenuto della presente lettera.» Mi pregio di confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera. Gradisca, pregiato signor Couchepin, l’espressione della mia alta considerazione.
Per il Regno ascemita di Giordania: Jawad Hadid
18 RS 0.631.112.514
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
Allegato I
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera al Regno ascemita di Giordania A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Giordania, la Svizzera19 accorderà a quest’ultima le concessioni tariffali seguenti per i prodotti originari della Giordania.
Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno
Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
0207. Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o
congelate, di volatili della voce 0105: – di galli e galline: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:
11 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.–
(n. cont. 6)* – – non tagliati in pezzi, congelati:
12 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.–
(n. cont. 6)* – – pezzi e frattaglie, congelati: – – – petti:
14 81 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.–
(n. cont. 6)* – – – altri:
14 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.–
(n. cont. 6)*
0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
00 10 – importate nei limiti del contingente doganale 47.–
(n. cont. 9)*
0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
10 10 – – tulipani 17.–
10 90 – – altri esente
0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e
marze; bianco di funghi (micelio): – talee senza radici e marze: – – altri:
40 91 – – – con radici nude 20.–
40 99 – – – altri 20.–
19 Le concessioni verranno pure accordate per le importazioni dalla Giordania verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per orna-
mento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 13)* – – – rose:
10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 13)* – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:
10 51 – – – – – legnosi 20.–
10 59 – – – – – altri 20.–
– – dal 26 ottobre al 30 aprile: – – – altri: ex 10 99 – – – – altri, garofani esente20 – altri:
90 10 – – essiccati, allo stato naturale esente
90 90 – – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) esente
0701. Patate, fresche o refrigerate:
– da semina:
10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 14)* – altre:
90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.–
(n. cont. 14)*
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri:
00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
20 Per queste merci la Svizzera può stabilire quantità di riferimento, qualora in base al bilancio commerciale annuale da essa allestito risulti che le quantità importate provocano o potrebbero provocare difficoltà sul mercato svizzero. Se le importazioni superano le quantità di riferimento, la Svizzera può introdurre per la merce interessata un contingente doganale pari alla quantità di riferimento. Sulla quantità eccedente il contingente è riscosso un dazio normale.
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,
freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:
10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):
10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – lampagioni:
10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:
10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:
10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – altre cipolle mangerecce:
10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
10 80 – – – scalogni esente
20 00 – aglio esente
– porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
90 10 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.–
– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:
90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – altri porri:
90 20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.–
– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:
90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
90 90 – – altri 3.50
0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti
commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone:
10 10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – romanesco:
10 20 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altri:
10 90 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 91 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – cavoletti di Bruxelles:
20 10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto 5.–
– – dal 1° settembre al 31 gennaio:
20 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – altri: – – cavoli rossi:
90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – dal 30 maggio al 15 maggio:
90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli bianchi:
90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente
– – – dal 15 maggio al 1° maggio:
90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli a punta:
90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente
– – – dal 1° aprile al 15 marzo:
90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – cavoli di Milano:
90 40 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – broccoli:
90 50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli cinesi:
90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.–
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – Pak-Choi:
90 63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.–
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
90 64 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – cavoli rapa:
90 70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 5.–
– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:
90 71 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – cavoli ricci senza testa:
90 80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 5.–
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
90 81 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
90 90 – – altri 5.–
0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),
fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:
11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
11 18 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – Batavia e altre lattughe iceberg:
11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
11 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – altre:
11 91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:
11 98 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – altre: – – – lattuga romana:
19 10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – lattughino: – – – – foglia di quercia:
19 20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – – lollo, rosso:
19 30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – – lollo, diverso da quello rosso:
19 40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – – altre:
19 50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – altre:
19 90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio 5.–
– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:
19 91 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera
(salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: – carote e navoni: – – carote: – – – con foglie, in mazzi:
10 10 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 1.90
– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
10 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 1.90
(n. cont. 15)* – – – altre:
10 20 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 1.90
– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 1.90
(n. cont. 15)* – altri: – – barbabietole da insalata (bietole rosse):
90 11 – – – dal 16 giugno al 29 giugno 2.–
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – – dal 30 giugno al 15 giugno:
90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–
(n. cont. 15)* – – scorzonera:
90 21 – – – dal 16 maggio al 14 settembre 3.50
– – – dal 15 settembre al 15 maggio:
90 28 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – sedano-rapa: – – – sedano da condimento (con foglia, con diame- tro della rapa inferiore a 7 cm):
90 30 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.–
– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
90 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – – altro:
90 40 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno 5.–
– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:
90 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – ramolacci (escluso il rafano):
90 50 – – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio 5.–
– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – rapanelli:
90 60 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio 5.–
– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:
90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
90 90 – – altri 5.–
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata:
00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – altri cetrioli:
00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
00 50 – cetriolini 3.50
0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20 10 – – da sgranare esente
– – piattoni:
20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – fagiolini «long beans»:
20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):
20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altri:
20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– carciofi:
10 10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente
– – dal 1° giugno al 31 ottobre:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – asparagi: – – asparagi verdi:
20 10 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 15 giugno:
20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
20 90 – – altri 2.50
– melanzane:
30 10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente
– – dal 1° giugno al 15 ottobre:
30 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano coste verde:
40 10 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.–
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
40 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – sedano coste bianco:
40 20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.–
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
40 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – altro:
40 90 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.–
– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
40 91 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – funghi e tartufi:
51 00 – – funghi del tipo Agaricus esente
52 00 – – tartufi esente
– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:
60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente
60 12 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre 5.–
60 90 – – altri esente
– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):
70 10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio 5.–
– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:
70 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
70 90 – – altri 3.50
– altro: – – prezzemolo:
90 40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.–
– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:
90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)* – – zucchine, incluse le zucchine con fiore: ex 90 50 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile, di tipo «Baladi» esente21
21 Per queste merci la Svizzera può stabilire quantità di riferimento, qualora in base al bilancio commerciale annuale da essa allestito risulti che le quantità importate provocano o potrebbero provocare difficoltà sul mercato svizzero. Se le importazioni superano le quantità di riferimento, la Svizzera può introdurre per la merce interessata un contingente doganale pari alla quantità di riferimento. Sulla quantità eccedente il contingente è riscosso un dazio normale.
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – – dal 20 aprile al 30 ottobre: ex 90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale esente22 (n. cont. 15)*, di tipo «Baladi» – – altri: ex 90 99 – – – altri (olive, coriandolo fresco) 3.50 ex 90 99 – – – altri («Okra» e «Molochia») esente
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu- rarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
20 00 – olive esente
30 00 – capperi esente
40 00 – cetrioli e cetriolini esente
ex 90 00 – altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi, esente pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»
0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati
o spezzati: – piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:
20 19 – – – altri esente
– – altri:
20 99 – – – altri esente
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:
31 19 – – – – altri esente
– – – altri:
31 99 – – – – altri esente
– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): – – – in grani intieri, non lavorati:
32 19 – – – – altri esente
– – – altri:
32 99 – – – – altri esente
– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – – – in grani intieri, non lavorati:
33 19 – – – – altri esente
– – – altri:
33 99 – – – – altri esente
22 Per queste merci la Svizzera può stabilire quantità di riferimento, qualora in base al bilancio commerciale annuale da essa allestito risulti che le quantità importate provocano o potrebbero provocare difficoltà sul mercato svizzero. Se le importazioni superano le quantità di riferimento, la Svizzera può introdurre per la merce interessata un contingente doganale pari alla quantità di riferimento. Sulla quantità eccedente il contingente è riscosso un dazio normale.
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
– – altri: – – – in grani intieri, non lavorati:
39 19 – – – – altri esente
– – – altri:
39 99 – – – – altri esente
– lenticchie: – – in grani intieri, non lavorati:
40 19 – – – altri esente
– – altri:
40 99 – – – altri esente
– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – – in grani intieri, non lavorati:
50 19 – – – altri esente
– – altri:
50 99 – – – altri esente
– altri: – – in grani intieri, non lavorati:
90 19 – – – altri esente
– – altri:
90 99 – – – altri esente
0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi
e mangostani, freschi o secchi:
10 00 – datteri esente
– fichi:
20 10 – – freschi esente
20 20 – – secchi esente
50 00 – guaiave, manghi e mangostani esente
0805. Agrumi, freschi o secchi:
10 00 – arance 2.–
20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); 2.–
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
30 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette esente
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
40 00 – pompelmi e pomeli esente
90 00 – altri esente
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
0806. Uve, fresche o secche:
– fresche: – – da tavola: ex 10 12 – – – dal 1° marzo al 31 maggio esente23
20 00 – secche esente
0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
11 00 – – cocomeri esente
19 00 – – altri esente
0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche
noci), prugne e prugnole, fresche: – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):
40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
40 15 – – – prugnole esente
– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):
40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
40 95 – – – prugnole esente
0810. Altre frutta fresche:
– fragole:
10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente
– – dal 15 maggio al 31 agosto:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)* – altri:
90 99 – – altri esente
0814. 0000 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di esente
cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
23 Per queste merci la Svizzera può stabilire quantità di riferimento, qualora in base al bilancio commerciale annuale da essa allestito risulti che le quantità importate provocano o potrebbero provocare difficoltà sul mercato svizzero. Se le importazioni superano le quantità di riferimento, la Svizzera può introdurre per la merce interessata un contingente doganale pari alla quantità di riferimento. Sulla quantità eccedente il contingente è riscosso un dazio normale.
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere
«Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:
11 00 – – non tritato né polverizzato esente
12 00 – – tritato o polverizzato esente
– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
20 10 – – non lavorati esente
20 90 – – altri esente
0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro,
curry e altre spezie:
40 00 – timo; foglie di alloro esente
1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da
zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – altri: – – altri: – – – altri: ex 99 99 – – – – altri, foglie di vite fresche per l’alimentazione esente umana
1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente: – vergini:
10 10 – – per l’alimentazione di animali 5.50
– – altri:
10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non ecce- esente24/ 5.5026
dente 2 l esente25
10 99 – – – altri esente27 5.5028
– altri:
90 10 – – per l’alimentazione di animali 5.50
– – altri:
90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non ecce- esente29 5.5030
dente 2 l
24 destinato all’alimentazione umana: 200 t annue
25 per uso tecnico
26 non per uso tecnico, oltre il limite del contingente di 200 t annue
27 per uso tecnico
28 non per uso tecnico
29 per uso tecnico
30 non per uso tecnico
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
90 99 – – – altri esente31 5.5032
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di
piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – frutta:
90 11 – – – tropicali esente
– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: ex 90 90 – – – altri (olive) esente
2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto
o nell’acido acetico: – pomodori, interi o in pezzi:
10 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 2.50
10 20 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 4.50
– altri:
90 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 2.50
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
90 21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente
recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento
90 29 – – – altri 4.50
2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – patate: – – in recipienti eccedenti 5 kg:
90 12 – – – olive esente
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
90 42 – – – olive esente
2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – olive:
70 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente
70 90 – – altri esente
2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di
piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): ex 00 90 – altri (agrumi) 9.50
31 per uso tecnico
32 non per uso tecnico
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Aliquota preferenziale
Voce di tariffa Designazione delle merci applicabile aliquota normale meno Fr./100 kg lordi 1 2 3 4
2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta,
ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altre: – – altre: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11 – – – – frutta tropicali esente
99 19 – – – – altre esente
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 21 – – – – frutta tropicali esente
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi
o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati: ex 11 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente (concentrati) ex 11 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.– (concentrati) – – altri: ex 19 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente (concentrati) ex 19 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.– (concentrati) – succhi di pompelmo o di pomelo: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
20 11 – – – concentrati esente
20 20 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–
– succhi di altri agrumi: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
30 11 – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) esente
ex 30 19 – – – altri (concentrati) 6.–
50 00 – succhi di pomodoro 4.–
Nota all’Allegato I In caso di divergenze di opinione relative alla designazione delle merci della secon- da colonna, prevale la legge svizzera sulla tariffa delle dogane. Se la riduzione è pari o superiore all’aliquota NPF applicata, non è riscosso alcun dazio doganale. (*): le aliquote preferenziali delle colonne 3 e 4 si applicano alle importazioni nel- l’ambito dei contingenti doganali convenuti in seno all’OMC.
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Allegato II
Concessioni tariffali accordate dal Regno ascemita di Giordania alla Confederazione Svizzera 33
H.S. Description of of Goods Duty
0102.10000 Pure-bred breeding animals Free
0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or
other sweetening matter:
0402.21200 Powder milk packed in firmly closed containers, the content Free
of each not exceeding 3 kg
0406 Cheese and curd:
ex 0406.90100 Hard cheese not put in packing for retail sale, imported by Free cheese factories
0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks
and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion ex 0901.21100 not decaffeinated, put in single vacuum packed portions, Free for the use in coffee machines ex 0901.22100 decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the Free use in coffee machines
1209 Seeds, fruit and spores, of a kind for sowing
1209.30000 Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their Free
flowers
1209.91000 Vegetable seeds Free
1302.20000 Pectic substances, pectinates and pectate Free
Preparation with basis extracts essences or concentrates or with a basis of coffee: ex 2101.11000 Extracts, essences and concentrates Free34 Preparation of a kind used in animal feedings: ex 2309.90900 Preparations containing vitamins and/or minerals, used as an Free addition in animal feeding, for the purpose of health (usually mixed with other feeding stuffs)
33 L’Allegato II è disponibile solo nella versione inglese.
34 Free seven years after entry into force of the Agreement. During the transitional period, the duty will be reduced annually by 3 %, the first reduction will be applied as from the entry into force of the Agreement.
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Allegato III
Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo
1. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato
originario del Regno ascemita di Giordania o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese. (2) Sono considerati interamente ottenuti nel Regno ascemita di Giordania o in Svizzera: a) i prodotti vegetali ivi raccolti; b) gli animali viventi ivi nati ed allevati; c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati; d) i prodotti della caccia ivi praticata; e) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)–d). (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari. 2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al presente Allegato, ottenuti nel Regno ascemita di Giordania o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai
prodotti che sono trasportati direttamente fra il Regno ascemita di Giordania e la Svizzera e viceversa senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari del Regno ascemita di Giordania o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di altri Stati, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiamo subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova dell’avvenuta osservanza delle condizioni definite nel paragrafo (1) in conformità delle relative disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita della Giordania.
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4. Conformemente all’Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati
in Svizzera o nel Regno ascemita di Giordania su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell’esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizio- ni del Protocollo B dell’Accordo tra AELS e il Regno ascemita di Giordania.
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra Stati dell’AELS
e il Regno ascemita di Giordania relativo al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certificati d’origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo cui si applica l’Accordo tra AELS e il Regno ascemita di Giordania.
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Appendice dell’Allegato III
Lista dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell’Allegato III e per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale
Voce di tariffa Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari (1) (2) (3)
0102 Animali vivi della specie bovina Tutti gli animali devono essere
interamenti ottenuti
0207 Carni e frattaglie commestibili, Fabbricazione in cui tutti i materiali
fresche, refrigerate o congelate, del capitolo 1 utilizzati sono di volatili della voce 0105 interamente ottenuti
0402 Latte e crema di latte, concentrati Fabbricazione in cui tutti i materiali
o con aggiunta di zuccheri o di altri del capitolo 4 utilizzati sono dolcificanti interamente ottenuti
0406 Formaggi e latticini Fabbricazione in cui tutti i materiali
del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
0407 Uova di volatili, in guscio, fresche, Fabbricazione in cui tutte le uova di
conservate o cotte volatili utilizzate sono interamente ottenuti 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, Fabbricazione in cui tutti i vegetali zampe e rizomi, allo stato di riposo utilizzati sono interamente ottenuti vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212
0602 Altre piante vive (comprese le loro Fabbricazione in cui tutti i vegetali
radici), talee e marze; bianco di funghi utilizzati sono interamente ottenuti (micelio) 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per Fabbricazione in cui tutti i boccioli mazzi o per ornamento, freschi, utilizzati sono interamente ottenuti essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0701 Patate, fresche o refrigerate Fabbricazione in cui tutte le patate
utilizzate sono interamente ottenute
0702 Pomodori, freschi o refrigerati Fabbricazione in cui tutti i pomodori
utilizzati sono interamente ottenuti 0703 Cipolle, scalogni, agli, porri e altri Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ortaggi agliacei, freschi o refrigerati utilizzati sono interamente ottenuti 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi rapa e prodotti commestibili simili del utilizzati sono interamente ottenuti genere Brassica, freschi o refrigerati
0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi
(Cichorium spp.), fresche o refrigerate utilizzati sono interamente ottenuti
0706 Carote, navoni, barbabietole da Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi
insalata, scorzonera (salsefrica), utilizzati sono interamente ottenuti sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
Voce di tariffa Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
0707 Cetrioli e cetriolini, freschi o Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi
refrigerati utilizzati sono interamente ottenuti
0708 Legumi da granella, anche sgranati, Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi
freschi o refrigerati utilizzati sono interamente ottenuti
0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi
utilizzati sono interamente ottenuti
0711 Ortaggi o legumi temporaneamente Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi
conservati (p. es., con anidride utilizzati sono interamente ottenuti solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati 0713 Legumi da granella, secchi, sgranati, Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi anche decorticati o spezzati utilizzati sono interamente ottenuti
0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, Fabbricazione in cui tutti i frutti
guaiave, manghi e mangostani, utilizzati sono interamente ottenuti freschi o secchi
0805 Agrumi, freschi o secchi Fabbricazione in cui tutti i frutti
utilizzati sono interamente ottenuti
0806 Uve, fresche o secche Fabbricazione in cui tutte le uve
utilizzate sono interamente ottenute
0807 Meloni (compresi i cocomeri) Fabbricazione in cui tutti i meloni e le
e papaie, freschi papaie utilizzati sono interamente ottenuti
0809 Albicocche, ciliegie, pesche Fabbricazione in cui tutti i frutti
(comprese le pesche noci), prugne utilizzati sono interamente ottenuti e prugnole, fresche
0810 Altre frutta fresche Fabbricazione in cui tutti i frutti
utilizzati sono interamente ottenuti
0814 Scorze di agrumi o di meloni Fabbricazione in cui tutti gli agrumi e i
(comprese quelle di cocomeri), fresche, meloni utilizzati sono interamente congelate, presentate in acqua salata, ottenuti solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901 Caffè, anche torrefatto o Fabbricazione a partire da materiali
decaffeinizzato; bucce e pellicole di classificati in tutte le voci caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0904 Pepe (del genere «Piper»); pimenti Fabbricazione in cui il pepe utilizzato
del genere «Capsicum» o del genere è interamente ottenuto «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati
0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, Fabbricazione in cui tutte le spezie
foglie di alloro, curry e altre spezie utilizzate sono interamente ottenute
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Voce di tariffa Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
1209 Semi, frutti e spore da sementa Fabbricazione in cui tutti i materiali
del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti
1212 Carrube, alghe, barbabietole da Fabbricazione in cui tutti i materiali
zucchero e canne da zucchero, fresche, del capitolo 12 utilizzati sono refrigerate, congelate o secche, anche interamente ottenuti polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
1302 Succhi e estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati – mucillagini e ispessenti derivati Fabbricazione a partire da mucillagini da vegetali, anche modificati e ispessenti derivati da vegetali, non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1509 Olio di oliva e sue frazioni, anche Fabbricazione in cui tutte le olive
raffinati, ma non modificati utilizzate sono interamente ottenute chimicamente 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o commestibili di piante, preparati o legumi, frutta e altre parti commestibili conservati nell’aceto o nell’acido di piante utilizzate sono interamente acetico ottenute
2002 Pomodori preparati o conservati, ma Fabbricazione in cui tutti i pomodori
non nell’aceto o nell’acido acetico utilizzati sono interamente ottenuti
2004 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati, ma non nell’aceto o del capitolo 7 utilizzati sono nell’acido acetico, congelati, diversi interamente ottenuti dai prodotti della voce 2006
2005 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati, ma non nell’aceto o del capitolo 7 utilizzati sono intera- nell’acido acetico, non congelati, mente ottenuti diversi dai prodotti della voce 2006 2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o frutta e altre parti di piante, confettate legumi, frutta, scorze di frutta e altre allo zucchero (sgocciolate, diacciate o parti di piante utilizzate sono cristallizzate) interamente ottenute
2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree Fabbricazione in cui:
e paste di frutta, ottenute mediante – tutti i materiali utilizzati devono cottura, con o senza aggiunta di essere classificati in una voce zuccheri o di altri dolcificanti diversa da quella del prodotto, e
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Voce di tariffa Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
– il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui tutti i materiali uva) o di ortaggi o legumi, non dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono fermentati, senza aggiunta di alcole, interamente ottenuti con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, Fabbricazione in cui tutti i materiali di tè o di mate e preparazioni a base di utilizzati devono essere classificati in questi prodotti o a base di caffè, tè o una voce diversa da quella del prodotto mate; cicoria torrefatta e altri e la cicoria utilizzata è interamente succedanei torrefatti del caffè e loro ottenuta estratti, essenze e concentrati
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui tutti i materiali
l’alimentazione degli animali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
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Campo d’applicazione dell’Accordo il 26 agosto 2003 Stato contraente Ratifica Entrata in vigore
Islanda 30 aprile 2002 1° settembre 2002 Giordania 2 giugno 2002 1° settembre 2002 Liechtenstein 28 giugno 2002 1° settembre 2002 Norvegia 17 gennaio 2002 1° settembre 2002 Svizzera 6 giugno 2002 1° settembre 2002
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Giordania RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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