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AS 2003 4235

Ordinanza del DFE sul pollame

Ordinanza del DFE sul pollame

Modifica del 17 novembre 2003

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2004, per 0,93 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

17 novembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

1 RS 916.341.61

2003-2333 4235

Ordinanza del DFE sul pollame RU 2003

4236