AS 2003 4261
Legge federale sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi
Legge federale sull’annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi
del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 20022; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 20023, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge disciplina l’annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi e la riabilitazione di queste persone. 2 Essa persegue l’annullamento di sentenze penali oggi ritenute una grave offesa al senso di giustizia.
Art. 2 Definizione 1 Ai sensi della presente legge sono persone che hanno aiutato i profughi coloro che sono stati condannati perché, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perse- guitati a fuggire oppure hanno dato ospitalità ai profughi senza comunicarlo alle autorità. 2 Non sono considerati persone che hanno aiutato i profughi coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, li hanno abbandonati o successiva- mente denunciati.
RS 371
2002-2411 4261
Annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo RS 2003 del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire. LF
Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione
Art. 3 Annullamento delle sentenze penali Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.
Art. 4 Riabilitazione Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pie- namente riabilitate.
Art. 5 Concorso di reati L’annullamento riguarda anche le sentenze di condanna concernenti nel contempo altri reati che in base a un apprezzamento generale risultano d’importanza seconda- ria.
Sezione 3: Commissione di riabilitazione
Art. 6 Commissione delle grazie4 quale Commissione di riabilitazione
1 La Commissione delle grazie dell’Assemblea federale5 (Commissione) funge da
Commissione di riabilitazione e in tale veste esamina e decide, a domanda o d’uffi- cio, se una data sentenza penale rientra nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2.
2 Per quanto necessario, la Commissione può disciplinare altri particolari della
procedura.
Art. 7 Domanda 1 La domanda di accertamento che una data sentenza penale è annullata va presenta- ta alla Commissione.
2 Possono presentare la domanda:
a. la persona condannata o, dopo la sua morte, un suo congiunto (art. 110 b. un’organizzazione con sede in Svizzera, in mano preponderantemente sviz- zera e dedita alla difesa dei diritti dell’uomo o alla rivisitazione della storia svizzera al tempo del nazionalsocialismo.
4 Con l’entrata in vigore della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7271): Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza. 5 Con l’entrata in vigore della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7271): Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza. 6 RS 311.0
Annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo RS 2003 del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire. LF
3 Un’organizzazione non può però presentare la domanda contro la volontà della
persona condannata o, dopo la sua morte, contro la volontà di un suo congiunto.
Art. 8 Termine 1 Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni
successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.
Art. 9 Non entrata in materia È negata l’entrata in materia su sentenze che non possono più essere reperite senza l’impiego di mezzi sproporzionati.
Art. 10 Accertamento dei fatti Se necessario la Commissione collabora all’accertamento dei fatti.
Art. 11 Decisione 1 La Commissione decide secondo il diritto e l’equità e prendendo in considerazione le circostanze particolari del singolo caso.
2 Se accerta che una data sentenza penale rientra nel campo d’applicazione degli
articoli 1 e 2, la Commissione pubblica in modo adeguato il dispositivo della propria decisione. La pubblicazione è subordinata all’approvazione del richiedente.
3 Le decisioni della Commissione sono di ultima istanza.
Art. 12 Costi di procedura La procedura davanti alla Commissione è gratuita.
Sezione 4: Effetti giuridici dell’annullamento
Art. 13 La decisione di accertamento che una data sentenza penale è annullata non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torto morale né in ragione della pena inflitta, né in ragione di eventuali pene accessorie o conseguenze indirette della sentenza.
Annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo RS 2003 del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire. LF
Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore
Art. 14
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
25 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 FF 2003 3965